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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27171/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La controversia riguardava l’accertamento della proprietà di un annesso agricolo e dell’area pertinenziale antistante, con domanda principale fondata su titolo di acquisto e domanda subordinata di usucapione ultradecennale. Le controparti si erano opposte, rivendicando in via riconvenzionale la proprietà del bene. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’attore, ritenendo che il vano rurale fosse stato acquistato a titolo e comunque usucapito; la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione della sola appellante, confermando la decisione. In cassazione il soccombente lamentava, con un prologo, che la Corte territoriale avesse erroneamente descritto l’annesso come composto da un solo vano anziché da due vani; con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 12 preleggi, assumendo che la domanda fosse stata accolta senza limitazioni e dovesse intendersi riferita a due vani; con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse pronunciato oltre il devolutum. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché il ricorrente era risultato totalmente vittorioso nei precedenti gradi: la sentenza impugnata non aveva modificato il decisum di primo grado, né aveva ridotto o limitato in senso peggiorativo l’oggetto della statuizione; la doglianza investiva solo la descrizione del bene, senza incidere sul dispositivo e senza far emergere una soccombenza, anche minima, del ricorrente. È stato inoltre dichiarato inammissibile il “prologo” per difetto di specifica attinenza al decisum.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non erano ammissibili perché rivolte contro una sentenza che confermava integralmente il riconoscimento già ottenuto dal ricorrente, il quale non aveva quindi interesse a impugnare. È stata altresì disposta la statuizione sulle spese in senso compensativo/assenza di liquidazione, poiché gli intimati non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità, e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1159-bis c.c.

    richiamato quale possibile fondamento dell’usucapione di un fondo rustico con annessi; nel caso concreto la Corte non entra nel merito della relativa applicazione, perché decide solo sull’ammissibilità del ricorso.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato quale ulteriore fondamento della domanda di usucapione ordinaria; non è oggetto di specifica decisione nel merito in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione di legge e della pretesa erronea descrizione del bene.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare un vizio della motivazione/forma della sentenza d’appello.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nell’interpretazione della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta nullità per ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare una presunta pronuncia oltre il devolutum.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti dell’atto di appello e al perimetro del devolutum.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato come norma che consente la censura per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non contenga censure specificamente attinenti al decisum della sentenza impugnata, risolvendosi in un mero "non motivo".
  • Difetta di interesse ad impugnare la parte che, nei gradi di merito, sia risultata totalmente vittoriosa e non abbia subito alcuna soccombenza, neppure parziale, nel dispositivo o nella sostanza della decisione.
  • La sola contestazione della descrizione di un bene nella motivazione della sentenza non è sufficiente a fondare un interesse all’impugnazione se il dispositivo ha integralmente accolto la domanda e il bene è comunque individuabile in coerenza con la decisione di primo grado.
  • La deduzione di ultrapetizione o violazione del devolutum richiede che la sentenza impugnata abbia effettivamente ampliato o modificato il contenuto della decisione o della domanda; in mancanza di un pregiudizio concreto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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