Cassazione Civile, Ordinanza n. 07901/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare avente a oggetto un capannone da costruire e poi concesso in locazione finanziaria per 120 mesi. La società utilizzatrice comunicava la volontà di recedere e di restituire l’immobile, chiedendo l’applicazione dell’art. 1526, primo comma, c.c. con restituzione dei canoni versati al netto di un equo compenso. La concedente, ricevuto il bene ma non le rate residue, si avvaleva della clausola risolutiva espressa e richiedeva i canoni insoluti. In primo grado il Tribunale, dopo ctu sul valore del bene alla riconsegna e sull’equo compenso, condannava la concedente a pagare una somma corrispondente alla differenza tra valore stimato dell’immobile e credito residuo. In appello la concedente otteneva la riforma: la Corte territoriale riteneva operante la clausola contrattuale che consentiva di trattenere i canoni e, soprattutto, che non fosse provata una colpevole negligenza della banca nella ricollocazione del bene, mancando la prova che lo avesse riallocato a prezzo di mercato. I soci della cessata società proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1526 c.c. e deduzione che la norma dovesse applicarsi anche al leasing; contestavano anche il giudicato interno ritenuto dalla Corte d’appello; 2) violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c., sostenendo che la clausola penale fosse manifestamente eccessiva e dovesse essere ridotta; 3) violazione degli artt. 1355 e 1526 c.c., affermando che la clausola sulla riallocazione del bene configurasse una condizione meramente potestativa e quindi nulla; 4) violazione degli artt. 1375 e 1526 c.c., lamentando la violazione della buona fede contrattuale da parte della concedente. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché generico e non autosufficiente, non essendo adeguatamente riprodotti o localizzati gli atti idonei a escludere il giudicato; il secondo e il terzo perché non riportavano il testo della clausola contrattuale e non aggredivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; il quarto perché anch’esso privo di puntuale confronto con la motivazione della Corte territoriale e formulato in modo aspecifico e contraddittorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e quattro i motivi fossero affetti da genericità, difetto di autosufficienza e mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza d’appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma viene evocata come regola invocata dai ricorrenti per la restituzione dei canoni nel leasing risolto; la Corte non ne afferma l’inapplicabilità in astratto, ma rileva che la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non colpisce la ratio della decisione impugnata.
art. 1526, secondo comma, c.c.
Richiamato in relazione alla clausola contrattuale che prevedeva la trattenuta dei canoni, come disciplina incompatibile con l’assetto prospettato dai ricorrenti.
Invocato per sostenere l’eccessività della clausola penale, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché privo del testo della clausola e del necessario confronto con la motivazione della sentenza.
Richiamato per la possibile riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della clausola come condizione meramente potestativa; la Corte esclude lo scrutinio per difetto di specificità e mancata trascrizione della clausola.
Evocato in relazione alla dedotta violazione della buona fede contrattuale; il motivo è ritenuto inammissibile per mancata indicazione puntuale delle parti di sentenza censurate.
La Corte lo applica come parametro di autosufficienza del ricorso per cassazione: occorre riprodurre o localizzare gli atti e le clausole su cui si fonda la censura.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio motivazionale e alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono i parametri formali dei motivi di ricorso invocati; la Corte rileva che le censure non sono correttamente sussunte e non sono specifiche.
Citato per il deposito della memoria da parte dei ricorrenti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che inserisce il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
art. 1, comma 136, L. n. 127 del 4 agosto 2017
Citata dai ricorrenti per sostenere la perdurante applicabilità dell’art. 1526 c.c. ai contratti di leasing.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e direttamente confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando si deduce la violazione o l’erronea applicazione di una clausola contrattuale, il ricorrente deve trascriverne o localizzarne il testo negli atti, così da consentire il controllo di legittimità sulla portata della pattuizione.
- La denuncia di omesso esame o di violazione di norme sostanziali non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del merito alla motivazione della sentenza: occorre colpire puntualmente il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello.
- La dedotta nullità di una clausola come condizione meramente potestativa richiede la verifica concreta del contenuto negoziale; senza la riproduzione della clausola e senza l’aggressione della motivazione sul punto, la censura è inammissibile.
- La violazione della buona fede contrattuale, per essere utilmente prospettata in cassazione, deve essere allegata indicando con precisione quale affermazione della sentenza sia errata e in quale passaggio la motivazione sarebbe viziata.
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