Cassazione Penale, Sentenza n. 21490/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (riconoscimento della particolare tenuità del fatto). Fatti: in primo grado l'imputato era stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per il porto fuori dalla propria abitazione di un coltello con lama di 9 cm. La Corte d'Appello ha assolto per la detenzione di stupefacenti, ha riconosciuto la lieve entità del fatto in relazione al porto del coltello (rideterminando la pena ai sensi della L.110/1975) ma ha escluso l'operatività dell'art. 131-bis c.p., ritenendo che la condotta presenti comunque pericolo e non ricorrano elementi ulteriori e decisivi per qualificare il fatto come di particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo la doglianza manifestamente infondata. Ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito circa l'esclusione della particolare tenuità, in assenza di palesi illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) è stato ritenuto non applicabile dal giudice di merito perché la condotta, pur attenuata sotto altri profili, risultava comunque caratterizzata da pericolo; tale valutazione di merito è discrezionale e non revocabile in Cassazione se priva di palesi illogicità
La Corte d'appello ha riconosciuto, quanto al porto del coltello, il caso di lieve entità previsto da questa norma e ha rideterminato la pena in conseguenza, senza che ciò comportasse automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis
Sulla base di questa norma la Corte ha disposto il versamento di una somma alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella proposizione del ricorso ritenuto inammissibile, valutando l'elemento colposo nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Pronuncia citata a supporto del criterio di valutazione dell'eventuale responsabilità per colpa nella proposizione di ricorsi infondati, ai fini dell'applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La valutazione sulla "particolare tenuità" ex art. 131-bis è affidata al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se emergono palesi illogicità o vizi motivazionali gravi
- Il riconoscimento della lieve entità ai sensi della L.110/1975 per un fatto specifico non implica automaticamente l'applicabilità dell'art. 131-bis per il medesimo o per altri reati connessi
- Elementi come la giovane età e l'assenza di precedenti possono essere rilevanti ma non sono di per sé decisivi per l'applicazione della particolare tenuità; devono essere valutati nel contesto concreto e rispetto al pericolo della condotta
- Un ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito senza dimostrare palesi illogicità rischia di essere dichiarato inammissibile
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma a titolo di ammenda/cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare con cura la fondatezza del motivo prima di impugnare
- In casi misti (più reati o più condotte), il giudice può riconoscere differenziate conseguenze giuridiche per ciascun fatto: l'assoluzione o l'attenuazione per un reato non estende automaticamente benefici ad altri reati contestati
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