Cassazione Penale, Sentenza n. 36974/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di tentativo di induzione indebita (artt. 56 e 319-quater c.p.) a fronte delle dichiarazioni della persona offesa (Di Prospero). Il ricorso deduceva violazione di legge e carenza di motivazione: criticava l'attendibilità della parte offesa (in base ad attività in nero e profilo psicologico), la mancanza di riscontri individualizzanti, l'errata ricostruzione dei presupposti fattuali (verifiche ancora in corso sul conto corrente), l'assenza dei requisiti del tentativo (mancanza di idoneità ed univocità della condotta) e prospettava la riqualificazione in istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Contestava inoltre la statuizione civile ritenendo che la parte civile fosse concorrente e quindi priva di legittimazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati alcuni profili difensivi sull'attendibilità della persona offesa, richiamando il principio per cui le dichiarazioni della parte offesa possono costituire, se adeguatamente corroborate, base di condanna. Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo alla qualificazione giuridica della condotta: dagli atti non emergevano elementi sufficienti a distinguere con certezza tra mera sollecitazione e condotta idonea a costituire pressione tipica dell'induzione indebita, mentre poteva prospettarsi l'ipotesi di istigazione alla corruzione. Poiché il termine di prescrizione del reato era ormai maturato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Restano confermate le statuizioni civili: la condotta è stata ritenuta idonea a integrare l'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel grado, liquidate nei minimi.
Norme richiamate
Presente nella qualificazione originaria del fatto come tentativo; richiamato per definire la natura tentata della condotta quando l'evento non si realizza per la resistenza del privato
art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità)
Norma contestata in primo e secondo grado; la Corte segnala che per il tentativo di tale reato non è necessario che il privato persegua un indebito vantaggio per essere ritenuto parte offesa
art. 322 c.p., commi terzo e quarto (istigazione alla corruzione)
Richiamata come possibile diversa qualificazione della condotta; la Corte distingue l'istigazione, che presuppone un rapporto paritetico e mera sollecitazione, dall'induzione indebita, che implica pressione e soggezione
art. 192, comma 3, c.p.p. (regole sulla valutazione delle dichiarazioni)
La Corte ribadisce che le regole di cui all'art. 192/3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono fondare la condanna se sottoposte a più rigoroso controllo e adeguatamente corroborate
art. 27 Cost.
Richiamato per giustificare l'interpretazione secondo cui l'elemento soggettivo del privato rileva per la fattispecie consumata e non per il tentativo
art. 578 c.p.p. (effetti della prescrizione sulla decisione civile)
Applicato per affermare che, pur essendo il reato estinto per prescrizione, residua la valutazione civilistica e le statuizioni civili possono essere confermate
art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana)
La Corte conferma che, sulla base della ricostruzione dei fatti, la condotta ha integrato l'illecito civile risarcitorio, giustificando la conferma delle statuizioni civili
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se corroborate, costituire base sufficiente per una condanna: i giudici devono però operare un controllo più rigoroso rispetto alle dichiarazioni di altri testi
- Occorre distinguere attentamente tra induzione indebita e istigazione alla corruzione: la prima si caratterizza per pressione, insistenza e soggezione del privato; la seconda per una proposta paritetica e mera sollecitazione
- Se la qualificazione giuridica della condotta è dubbia e il reato è prescritto, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, ma le conseguenze civili (risarcimento) possono permanere e essere confermate
- La prescrizione estingue l'azione penale ma non necessariamente le pretese civili: il giudice civile può riconoscere il danno sulla base della stessa ricostruzione fattuale
- Per evitare la maturazione della prescrizione in casi analoghi è essenziale contestare tempestivamente la qualificazione giuridica e produrre elementi che chiariscano la natura concreta della proposta (pressione vs mera sollecitazione) e l'idoneità a determinare l'accordo corruttivo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36906/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36907/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36908/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36909/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36911/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36912/2023 del 07/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →