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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36974/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di tentativo di induzione indebita (artt. 56 e 319-quater c.p.) a fronte delle dichiarazioni della persona offesa (Di Prospero). Il ricorso deduceva violazione di legge e carenza di motivazione: criticava l'attendibilità della parte offesa (in base ad attività in nero e profilo psicologico), la mancanza di riscontri individualizzanti, l'errata ricostruzione dei presupposti fattuali (verifiche ancora in corso sul conto corrente), l'assenza dei requisiti del tentativo (mancanza di idoneità ed univocità della condotta) e prospettava la riqualificazione in istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Contestava inoltre la statuizione civile ritenendo che la parte civile fosse concorrente e quindi priva di legittimazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati alcuni profili difensivi sull'attendibilità della persona offesa, richiamando il principio per cui le dichiarazioni della parte offesa possono costituire, se adeguatamente corroborate, base di condanna. Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo alla qualificazione giuridica della condotta: dagli atti non emergevano elementi sufficienti a distinguere con certezza tra mera sollecitazione e condotta idonea a costituire pressione tipica dell'induzione indebita, mentre poteva prospettarsi l'ipotesi di istigazione alla corruzione. Poiché il termine di prescrizione del reato era ormai maturato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Restano confermate le statuizioni civili: la condotta è stata ritenuta idonea a integrare l'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel grado, liquidate nei minimi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se corroborate, costituire base sufficiente per una condanna: i giudici devono però operare un controllo più rigoroso rispetto alle dichiarazioni di altri testi
  • Occorre distinguere attentamente tra induzione indebita e istigazione alla corruzione: la prima si caratterizza per pressione, insistenza e soggezione del privato; la seconda per una proposta paritetica e mera sollecitazione
  • Se la qualificazione giuridica della condotta è dubbia e il reato è prescritto, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, ma le conseguenze civili (risarcimento) possono permanere e essere confermate
  • La prescrizione estingue l'azione penale ma non necessariamente le pretese civili: il giudice civile può riconoscere il danno sulla base della stessa ricostruzione fattuale
  • Per evitare la maturazione della prescrizione in casi analoghi è essenziale contestare tempestivamente la qualificazione giuridica e produrre elementi che chiariscano la natura concreta della proposta (pressione vs mera sollecitazione) e l'idoneità a determinare l'accordo corruttivo

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