Cassazione Civile, Ordinanza n. 30149/2025 del 15/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici che, dopo la laurea, avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1989 senza percepire alcuna remunerazione. Essi hanno chiesto il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano una adeguata retribuzione ai medici specializzandi. In primo grado il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione il primo gruppo di ricorrenti ha dedotto: violazione dell'art. 101 Cost. per motivazione fondata su giurisprudenza non consolidata; violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione al rigetto per prescrizione; riproposizione di questioni rimaste assorbite sulla legittimazione passiva dei ministeri; violazione dell'art. 267 TFUE per mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese. Il secondo gruppo ha impugnato con un solo motivo il giudizio di prescrizione e ha chiesto anch'esso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nella memoria il secondo gruppo ha invocato una legge del 2025, ritenuta irrilevante dalla Corte rispetto alla disciplina della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla motivazione della sentenza d'appello, alla prescrizione, al rinvio pregiudiziale e alla compensazione delle spese. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sul compenso dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo a favore di chi avesse già ottenuto sentenze irrevocabili dal giudice amministrativo. La Corte ha inoltre condannato tutti i ricorrenti alle spese di lite e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, ravvisando colpa grave o mala fede nella proposizione di ricorsi contro principi da anni consolidati.
Norme richiamate
art. 101 Cost.
La censura è stata ritenuta temeraria; una sentenza eventualmente immotivata richiamerebbe semmai altre norme, e comunque la sentenza d'appello era adeguatamente motivata.
Richiamato in relazione al giudizio sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ha applicato il consolidato orientamento che fissa l'exordium del termine al 27 ottobre 1999.
Il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 267 TFUE
Il giudice nazionale può, ma non deve, effettuare rinvio pregiudiziale; nel caso concreto la richiesta è stata ritenuta irrilevante.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La mancata compensazione delle spese è stata considerata insindacabile in cassazione e comunque non giustificata da effettive oscillazioni giurisprudenziali.
La Corte ha richiamato propri precedenti consolidati, rinviando alle relative motivazioni per relationem.
Il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va determinato in base al petitum, con riferimento alla domanda di importo più elevato.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
Per il valore della domanda vanno sommati al capitale anche gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio.
Applicato per condanna per lite temeraria, ritenuta sussistente per la proposizione di ricorsi contrari a principi già consolidati da anni.
Usato per liquidare equitativamente l'importo dovuto a titolo di responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
È la disposizione che ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo a chi fosse già beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, fissando il dies a quo della prescrizione nel 27 ottobre 1999.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È indicato come intervento di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie sul compenso dei medici specializzandi.
direttiva 75/362/CEE
Direttiva richiamata come fonte sovranazionale dell'obbligo di prevedere una adeguata remunerazione per gli specializzandi.
direttiva 75/363/CEE
Direttiva richiamata come fonte sovranazionale dell'obbligo di prevedere una adeguata remunerazione per gli specializzandi.
direttiva 82/76/CEE
Direttiva modificativa che ha rafforzato l'obbligo di adeguata retribuzione per i medici in specializzazione.
l. 13 giugno 2025, n. 91, art. 3
Ritenuta irrilevante rispetto alle regole civilistiche sulla prescrizione, non retroattiva e meramente ricognitiva.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
- Il giudice di merito non ha l'obbligo di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; il rinvio è facoltativo e va escluso quando la questione sia irrilevante o già risolta da giurisprudenza consolidata.
- La deduzione della mancata compensazione delle spese non è, di regola, sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esercitato una valutazione discrezionale conforme ai criteri legali.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina avendo riguardo al petitum complessivo della domanda più elevata, includendo anche gli interessi scaduti anteriormente alla proposizione del giudizio.
- La proposizione di ricorsi contrari a un orientamento consolidato e già reiteratamente affermato dalla Corte può integrare lite temeraria e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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