Cassazione Penale, Sentenza n. 18177/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza applicativa della pena ai sensi dell'art. 444 e ss. per il reato di omicidio stradale ex art. 589-bis commi 1 e 2, in relazione all'art. 186 comma 2 lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ultimo comma cod. pen. I motivi dedotti: 1) errata qualificazione giuridica e illegittimità della prova ematica per mancato avviso al non italofono della facolta di farsi assistere da difensore e mancanza di interpretazione; 2) l'esame clinico ospedaliero sarebbe stato un mero test di screening privo di conferma probatoria; 3) illegittimita della revoca della patente rilasciata in Germania e competenza dell'autorita prefettizia; 4) errata applicazione automatica della revoca della patente in ragione della presunta nullita del referto e della pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la limitazione della cognizione in cassazione prevista dall'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. per le pene concordate, ammettendo solo errori manifesti. Ha trovato uniformità tra capo di imputazione e motivazione: l'accertamento dello stato di ebbrezza in ambito ospedaliero è stato ritenuto pienamente utilizzabile; i primi due motivi sono stati respinti per mancata dimostrazione di un errore manifesto. I motivi relativi alla revoca della patente sono stati giudicati manifestamente infondati: la revoca è applicabile anche a patenti estere e, nel caso di omicidio stradale aggravato dall'ebbrezza, la revoca è obbligatoria secondo il principio ricavato dalla sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
applicazione della pena su richiesta delle parti
Regime procedurale adottato nella sentenza impugnata; la valutazione della cassazione è limitata nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti
omicidio stradale, commi 1 e 2
Norma sostanziale che incrimina l'omicidio stradale; qui applicata con aggravante per stato di ebbrezza, comportando conseguenze sanzionatorie e la revoca obbligatoria della patente
art. 186 comma 2 lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
violazione delle norme sulla circolazione con guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche
Riferimento alla contestazione dello stato di ebbrezza come circostanza aggravante ai fini dell'art. 589-bis
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 1 comma 50 legge 23 giugno 2017 n. 103
Limita la possibilita di ricorrere per cassazione per erronea qualificazione del fatto ai casi di errore manifesto nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti
disciplina sanzionatoria connessa al titolo abilitativo alla guida
Richiamato dalla difesa in ordine alla competenza e agli effetti sulla patente estera; la Corte tuttavia ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'applicazione di sanzioni anche per patenti rilasciate all'estero
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019
Stabilisce il principio secondo cui, nel caso di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza, deve essere disposta la revoca della patente; il Collegio ha ritenuto tale principio vincolante per il caso in esame
Massime di principio
- Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti la Corte di cassazione verifica solo errori manifesti: i motivi che richiedono valutazioni di merito non evidenziabili immediatamente dal testo della sentenza sono inammissibili
- Gli esami clinici ed ematici eseguiti in ambito ospedaliero possono essere utilizzati come prova dello stato di ebbrezza se risulta la loro regolarita e utilita ai fini della decisione; per contestarne l'utilizzabilita occorre dimostrare una nullita processuale concreta e manifestabile
- La mancata comprensione della lingua italiana e la mancata informazione sulla facolta di farsi assistere da difensore e/o di avere un interprete assumono rilievo se da esse deriva una nullita evidente e documentalmente provabile; l'onere di allegazione spetta a chi deduce l'illegittimita
- La revoca o sospensione della patente puo essere disposta anche quando il titolo alla guida sia rilasciato da autorita estere; nel caso di omicidio stradale aggravato dall'ebrezza la revoca è, in concreto, obbligatoria secondo la giurisprudenza costituzionale
- Per impugnare con successo questioni relative alla validita degli accertamenti tecnici o alla competenza per provvedimenti amministrativi inerenti la patente, è necessario fondare il ricorso su elementi chiari e immediatamente desumibili dalla sentenza e dagli atti, non su valutazioni probatorie complesse
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