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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30465/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di un compenso per un incarico di consulenza in cito-isto-patologia conferito a un dirigente medico sulla base di una convenzione stipulata tra due aziende sanitarie, poi rinnovata annualmente, e svolta in favore di presidi ospedalieri ricompresi nell’ambito di una delle due aziende nel periodo 2000-2009. Il medico aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria subentrata per successione nei rapporti obbligatori delle originarie aziende. L’azienda ha proposto opposizione sostenendo, e la Corte d’appello ha condiviso, che non fosse stata data prova dei presupposti per il compenso aggiuntivo: in particolare, non risultava dimostrato né l’integrale adempimento del debito orario ordinario presso la struttura di appartenenza, né che l’attività di consulenza fosse stata svolta effettivamente fuori dell’orario di servizio e oltre l’orario ordinario. Con il ricorso per cassazione il medico ha denunciato: 1) violazione degli artt. 17 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 1998/2001, 15 CCNL 2002/2005, 113 c.p.c., 11 disp. prel. c.c. e 2697 c.c., lamentando l’applicazione di un contratto collettivo successivo e l’erroneo riparto dell’onere probatorio; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale disatteso documenti dedotti dal ricorrente e attribuito ad essi un valore diverso da quello di prove legali; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2721 c.c., per non avere ammesso la prova testimoniale integrativa su un fatto decisivo, cioè lo svolgimento dell’attività di consulenza al di fuori dell’orario di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente qualificato l’attività di consulenza come prestazione aggiuntiva rispetto al debito orario dovuto alla struttura di appartenenza, fondandosi non su una disciplina collettiva sopravvenuta, ma sulla convenzione stipulata tra le aziende e sul CCNL 1998/2001 applicabile ratione temporis, il quale prevedeva che le consulenze richieste da soggetti terzi dovessero essere svolte al di fuori dell’impegno di servizio. In tale quadro, era corretta la scelta di porre a carico del medico l’onere di provare l’avvenuto integrale assolvimento del proprio debito orario, quale condizione per ottenere il compenso ulteriore. La Corte ha inoltre ritenuto che la documentazione prodotta non avesse valore di prova legale nel senso preteso dal ricorrente, trattandosi di dichiarazioni o indicazioni non idonee a dimostrare in modo certo il fatto dedotto, e che fosse legittimo il mancato accoglimento della prova testimoniale articolata in funzione meramente integrativa di una prova documentale già ritenuta insufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001

    La Corte richiama la disciplina contrattuale vigente all’epoca della convenzione, ma rileva che non è questa a fondare il diritto al compenso, bensì la clausola convenzionale che imponeva lo svolgimento della consulenza fuori dell’orario di servizio.

  • art. 15 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 2002/2005

    La sua applicazione è esclusa perché successiva rispetto alla stipula della convenzione e quindi non rilevante ai fini della decisione.

  • art. 113 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente nel denunciare un asserito errore di diritto, ma la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare l’applicazione temporale delle norme, ma la Corte esclude l’errore denunciato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che incombeva sul medico dimostrare i presupposti del compenso ulteriore, in particolare l’assolvimento del debito orario ordinario.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura viene respinta perché la Corte territoriale ha valutato correttamente le risultanze documentali e ha ritenuto non decisive le prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia stata violazione dei criteri di valutazione della prova, poiché non sono state considerate prove legali dichiarazioni che avevano solo valore di mere opinioni o ricostruzioni ipotetiche.

  • art. 2721 c.c.

    È richiamato nel terzo motivo in relazione alla prova testimoniale, ma la censura è disattesa.

  • art. 58 CCNL 1998/2001

    La disposizione viene letta nel senso che l’attività di consulenza richiesta da soggetti terzi rientra tra quelle da svolgersi al di fuori dell’impegno di servizio, con limiti orari compatibili con l’orario di lavoro.

  • art. 55 lett. c) CCNL 1998/2001

    È richiamato come base contrattuale dell’attività di consulenza esterna, da svolgersi fuori dell’impegno di servizio.

  • art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13 comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando un compenso è richiesto per prestazioni aggiuntive rispetto all’attività istituzionale ordinaria, il creditore deve provare non solo l’avvenuto incarico e l’esecuzione della prestazione, ma anche la sussistenza di tutti i presupposti contrattuali che legittimano il pagamento extra, incluso l’effettivo svolgimento fuori dall’orario di servizio se richiesto dalla convenzione o dalla disciplina applicabile.
  • In presenza di una convenzione che preveda espressamente lo svolgimento della consulenza "fuori dell’orario di servizio", tale clausola prevale nella qualificazione dell’attività ai fini del compenso, senza che sia necessario fondarsi su una disciplina collettiva sopravvenuta.
  • Le regole sull’onere della prova comportano che chi chiede il pagamento di un compenso ulteriore deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio credito; l’amministrazione debitrice non è tenuta a provare fatti estintivi o impeditivi se il creditore non ha prima fornito la prova dei requisiti costitutivi.
  • La valutazione delle prove documentali e testimoniali è incensurabile in cassazione quando il giudice di merito motivi in modo coerente la loro insufficienza e non attribuisca indebitamente valore di prova legale a dichiarazioni che non lo sono.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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