Cassazione Civile, Ordinanza n. 29579/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo)
La controversia
Alcune comproprietarie di un immobile lamentavano di non poter accedere agevolmente alla propria proprietà, sostenendo di avere usucapito una servitù di passaggio a piedi e con mezzi su un andito comune di proprietà altrui, contiguo alla via pubblica, utilizzato per raggiungere il loro fondo e un parcheggio posto a sud dell'edificio. In subordine chiedevano la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul medesimo tracciato, deducendo l'interclusione del fondo. Il tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto la riconvenzionale della controparte, inibendo il transito. La corte d'appello, dopo nuova istruttoria e c.t.u., ha confermato il rigetto sia della domanda di usucapione sia di quella di servitù coattiva, ritenendo che le opere indicate dalle attrici (tettoia-pensilina, garage, raccordo/invito in cemento) non fossero segni visibili e univoci di una servitù di passaggio, e che, quanto alla servitù coattiva, esistesse un percorso alternativo meno gravoso per il fondo servente. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con cinque motivi, violazione degli artt. 1061 e 1158 c.c. sul requisito dell'apparenza della servitù usucapita, violazione dell'art. 1051 c.c. sul criterio di scelta del tracciato della servitù coattiva, vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valutato singolarmente e non complessivamente le opere esistenti e avesse trascurato le risultanze peritali e testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla servitù per usucapione, affermando che la corte d'appello aveva correttamente escluso l'apparenza della servitù perché le opere presenti non erano univocamente destinate al passaggio, ma potevano avere plurime utilità; ha inoltre ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del materiale probatorio né la critica alla mera sufficienza della motivazione. Ha poi respinto il motivo sulla servitù coattiva, confermando che il giudice di merito deve contemperare maggiore brevità e minor danno, applicando il criterio del minimo mezzo, e che nella specie il tracciato alternativo individuato era meno gravoso per il fondo servente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per l'usucapione della servitù occorrono segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, idonei a rendere manifesto in modo non equivoco il peso gravante sul fondo servente.
L'acquisto per usucapione della servitù richiede il possesso corrispondente protratto per il tempo di legge, presupponendo tuttavia, per le servitù non apparenti, i requisiti specifici previsti dalla norma richiamata in combinazione con l'art. 1061 c.c.
Nella costituzione della servitù coattiva di passaggio il giudice deve scegliere il tracciato che realizza il miglior contemperamento tra maggiore brevità dell'accesso e minor danno per il fondo servente, applicando il criterio del minimo mezzo.
Richiamato quale disposizione concorrente per la servitù coattiva, in coerenza con la valutazione comparativa tra esigenze del fondo dominante e aggravio del fondo servente.
Consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
Rileva solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera insufficienza della motivazione o per la richiesta di rivalutazione delle prove.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ribadisce che la rivalutazione del merito resta preclusa in cassazione.
La censura non può tradursi in critica al convincimento formato dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta e il modo in cui è stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti necessari a verificare il fatto storico di cui lamenta l'omesso esame.
Richiamato solo nel contesto delle doglianze sulla c.t.u., senza autonoma rilevanza decisoria.
Richiamato solo nel contesto delle doglianze sulla c.t.u., senza autonoma rilevanza decisoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per l'usucapione della servitù di passaggio non basta l'esistenza di un percorso o di opere astrattamente idonee al transito: occorre un quid pluris, cioè segni visibili e permanenti che manifestino in modo univoco la specifica destinazione dell'opera all'asservimento del fondo.
- La verifica dell'apparenza della servitù va compiuta in modo oggettivo, in base alle caratteristiche dell'opera, e non sulla base del solo uso concreto o della mera percezione soggettiva delle parti.
- Ai fini della servitù coattiva di passaggio il giudice deve valutare comparativamente tracciato più breve e minor danno, privilegiando il percorso che, nel complesso, comporti il minore aggravio per il fondo servente anche se non sia il più corto in senso metrico.
- Nella scelta del tracciato ex art. 1051 c.c. il criterio decisivo non è la sola lunghezza del percorso, ma la sua onerosità concreta in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi.
- Quando la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e non apparente, in cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura della consulenza tecnica.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico decisivo e non può essere fondato sulla mancata considerazione di singoli elementi istruttori o su una critica alla complessiva valutazione del materiale probatorio.
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