Cassazione Civile, Ordinanza n. 26858/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un fallimento dichiarato nel 1995, nel quale era stato ammesso al passivo per un credito di lire 27.064.224. La Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo molto contenuto, ritenendo che, ai fini del limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, dovesse considerarsi il credito residuo dopo i pagamenti già ricevuti durante la procedura (somme ottenute dal Fondo di Garanzia INPS e da un riparto parziale), sicché l'indennizzo non poteva superare tale residuo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha denunciato violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 6 e 13 CEDU e degli artt. 2, 2-bis e 2-quinquies L. n. 89/2001, sostenendo che nella determinazione del valore della controversia ai fini dell'art. 2-bis, comma 3, dovrebbe applicarsi l'art. 10 c.p.c. e quindi non rileverebbero i pagamenti ottenuti nel corso della procedura; ha inoltre sostenuto che il parametro del 'diritto accertato dal giudice' dovrebbe coincidere con il credito accertato al passivo, quando inferiore al valore della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello: nel giudizio presupposto costituito da una procedura fallimentare, ai fini del limite massimo dell'indennizzo previsto dall'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, occorre avere riguardo al credito rimasto insoddisfatto all'esito del periodo di ragionevole durata e, per evitare che l'indennizzo superi il danno, anche ai pagamenti eseguiti durante la procedura. È stato inoltre osservato che per le somme già conseguite entro il periodo di ragionevole durata non è configurabile pregiudizio risarcibile per l'irragionevole durata della procedura. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì rilevato che il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità del raddoppio del contributo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato per la proposta di manifesta infondatezza
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
richiamato con riferimento al mancato deposito di memoria
art. 24 Cost.
dedotto dal ricorrente come norma violata
art. 111 Cost.
dedotto dal ricorrente come norma violata
art. 6 CEDU
dedotto dal ricorrente come parametro convenzionale
art. 13 CEDU
dedotto dal ricorrente come parametro convenzionale
comma 2 e comma 2-quinquies
richiamato dal ricorrente come base normativa della domanda di equa riparazione
la Corte interpreta il comma 3 nel senso che l'indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il diritto accertato dal giudice, tenendo conto, nelle procedure fallimentari, del credito rimasto insoddisfatto e dei pagamenti avvenuti durante la procedura
richiamato dal ricorrente per sostenere la determinazione del valore della controversia, ma ritenuto non pertinente
richiamato nel descrivere il fallimento come processo di cognizione
richiamato nel descrivere il fallimento come processo di cognizione
richiamato nel descrivere il fallimento come processo di esecuzione
richiamato nel descrivere il fallimento come processo di esecuzione
si afferma che il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto inapplicabile per l'esenzione dal contributo unificato nel giudizio ex L. n. 89/2001
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il limite massimo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 va rapportato al credito rimasto insoddisfatto alla fine del periodo di ragionevole durata, non al credito originariamente ammesso o alla sola domanda iniziale.
- Ai fini della quantificazione dell'equo indennizzo, devono essere considerati anche i pagamenti percepiti dal creditore nel corso della procedura, perché la riparazione non può eccedere il danno effettivamente subito.
- Non spetta indennizzo per il periodo ritenuto di ragionevole durata; pertanto, le somme conseguite entro tale periodo non possono fondare un pregiudizio risarcibile per la durata del procedimento.
- Il richiamo all'art. 10 c.p.c. non è decisivo per stabilire il limite dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto quando il giudizio presupposto è una procedura concorsuale.
- La procedura fallimentare presenta profili sia di cognizione sia di esecuzione, ma tale qualificazione non rende pertinente, per l'equa riparazione, il paragone con l'opposizione all'esecuzione, che è giudizio autonomo.
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