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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38891/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1999, con cui l’Amministrazione recuperava a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno. In primo grado l’avviso era stato annullato; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la plusvalenza dovesse essere calcolata sulla differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto del fondo, aumentato degli eventuali costi inerenti, e aveva escluso la deducibilità di alcune spese processuali e di progettazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario, sostenendo che la CTR, pur avendo rilevato l’illegittimità dell’avviso, avrebbe illegittimamente rideterminato il contenuto della pretesa tributaria sostituendosi all’ufficio; 2) violazione del principio di inerenza, lamentando che la CTR avesse escluso le spese processuali e di progettazione senza considerare che esse sarebbero state necessarie per conseguire la destinazione edificatoria del terreno e quindi per incidere sul valore del cespite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice, quando ritenga invalido l’atto impositivo per ragioni non meramente formali, non deve limitarsi ad annullarlo, ma può esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura entro i limiti delle domande di parte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito delle circostanze già esaminate dalla CTR. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudizio è di impugnazione-merito: il giudice non si limita ad annullare l’atto, ma può rideterminare la pretesa fiscale nel quantum quando ritenga illegittimo l’avviso per ragioni sostanziali, nei limiti delle domande delle parti.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito o delle risultanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito.
  • Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile da cessione di terreno, la questione dell’inerenza dei costi va valutata in concreto sulla base del nesso con l’operazione imponibile, ma il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel compiere tale accertamento fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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