Sentenza n. 645/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della decisione di cui al verbale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-della Prima Sottocommissione per l’esame di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa una valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato dal numero -OMISSIS-, con una motivazione soltanto numerica; - della conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato per la sessione 2024, in imminente svolgimento presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-; - della circolare ministeriale di data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico; - del verbale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- delle tre Sottocommissioni istituite presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui, dopo il recepimento dei criteri di correzione ministeriali, viene deliberato “di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione” e “di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di insufficienza, pari a 15/30, dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alla prova orale, nonché atti e indicazioni ministeriali concernenti l'uso del voto numerico
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio numerico di insufficienza attribuito al proprio elaborato di diritto penale nella sessione 2024 dell'esame di abilitazione forense, la conseguente non ammissione alla prova orale, la circolare ministeriale sulle modalità di correzione e il verbale delle sottocommissioni che disponeva l'utilizzo esclusivo del voto numerico e l'assenza di segni o motivazioni sugli elaborati. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità della motivazione meramente numerica, sostenendo che il mutamento delle modalità dell'esame, limitato a un solo elaborato e con un numero ridotto di commissari e candidati, rendesse possibile una motivazione analitica e che il voto numerico non consentisse di comprendere le ragioni della valutazione negativa né di esercitare un'efficace difesa. Con il secondo motivo ha denunciato la manifesta erroneità, illogicità e inattendibilità del giudizio di insufficienza, mediante il raffronto con elaborati analoghi giudicati sufficienti, con un altro elaborato contenente errori ma comunque valutato positivamente e con una soluzione proposta da una scuola forense. Con il terzo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, secondo il diritto vivente, consentono la motivazione mediante voto numerico, in relazione a plurimi parametri costituzionali, anche con riferimento all'art. 117 Cost. e al diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha rigettato il primo e il terzo motivo. Pur manifestando perplessità sulla sufficienza del voto numerico, il Collegio ha ritenuto di dover conformarsi all'orientamento consolidato del Consiglio di Stato, secondo cui il voto numerico, se contestualizzato rispetto a criteri di valutazione predeterminati, costituisce motivazione sufficiente e può risultare più standardizzato e immediatamente percepibile di una motivazione discorsiva. Sono state inoltre disattese le censure di illegittimità costituzionale, richiamando l'orientamento del giudice d'appello circa l'attualità dei principi affermati dalla Corte costituzionale e dall'Adunanza Plenaria e circa la natura legislativa della scelta relativa alla tecnica motivazionale. Il secondo motivo è stato invece accolto. Il giudizio numerico non consentiva di ricostruire le ragioni concrete dell'insufficienza e l'elaborato non presentava criticità immediatamente percepibili tali da giustificare senz'altro il voto negativo. Il raffronto con elaborati analoghi valutati positivamente e con la soluzione della scuola forense costituiva un principio di prova della manifesta illogicità e irragionevolezza della valutazione. L'Amministrazione, inoltre, non aveva prodotto una relazione della commissione né deduzioni specifiche sul merito dell'elaborato. Il provvedimento è stato quindi annullato ai fini di un riesame motivato da parte di una diversa commissione presso altra Corte d'appello. Il Ministero dovrà trasmettere l'elaborato anonimo entro trenta giorni; la commissione dovrà essere nominata entro quindici giorni e procedere al riesame nei quindici giorni successivi. Il riesame potrà concludersi con un voto numerico, ferma la facoltà di aggiungere una motivazione sintetica. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4-quater d.l. 10 maggio 2023, n. 51
la prova scritta consiste nella redazione di un unico atto "che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo"
Disciplina le modalità transitorie dell'esame di abilitazione forense per le sessioni indicate nel provvedimento, prevedendo la redazione di un unico elaborato scritto.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi è richiamato nel confronto con la motivazione mediante voto numerico delle prove d'esame.
art. 46, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247
È considerato nel quadro della disciplina della motivazione delle valutazioni dell'esame forense; secondo l'orientamento seguito dal TAR, la sua applicazione non impone nel caso concreto una motivazione analitica in deroga al regime transitorio.
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
La disposizione transitoria mantiene l'applicabilità della disciplina previgente delle prove e delle modalità d'esame; il TAR richiama l'interpretazione del Consiglio di Stato secondo cui tale regime comprende la tecnica motivazionale del voto numerico.
art. 17-bis, comma 2, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
Disposizione coinvolta nella questione di legittimità costituzionale relativa alla motivazione delle valutazioni dell'esame forense, non accolta dal giudice.
art. 23, comma 5, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
Disposizione coinvolta nella questione di legittimità costituzionale relativa alla motivazione delle valutazioni dell'esame forense, non accolta dal giudice.
art. 24, comma 1, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
Disposizione coinvolta nella questione di legittimità costituzionale relativa alla motivazione delle valutazioni dell'esame forense, non accolta dal giudice.
art. 10 direttiva 2006/123/CE
l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti non deve essere utilizzato in modo arbitrario; i criteri devono essere chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventivamente, trasparenti e accessibili
Il TAR richiama tali esigenze come fondamento di uno standard elevato di trasparenza e motivazione, pur ritenendo di dover applicare l'orientamento del Consiglio di Stato sulla sufficienza del voto numerico.
art. 15, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59
Norma nazionale di recepimento dei requisiti di chiarezza, oggettività, pubblicità, trasparenza e accessibilità dei criteri applicati nei regimi autorizzatori.
art. 41, paragrafo 2, lett. c), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Riconosce l'obbligo di motivazione; il TAR lo richiama in relazione alla conoscibilità dei parametri di giudizio e alla tutela delle posizioni disciplinate dal diritto dell'Unione.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Garantisce il diritto a un ricorso effettivo; è richiamato quale fondamento dell'esigenza che la motivazione consenta un'efficace difesa giurisdizionale.
art. 97 Cost.
Il Consiglio di Stato, richiamato dal TAR, ritiene il voto numerico adeguatamente contestualizzato coerente con imparzialità e buon andamento.
art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo alle argomentazioni contenute in precedenti decisioni, utilizzato dal TAR per recepire la motivazione del Consiglio di Stato.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato dal TAR per il rinvio agli argomenti del giudice d'appello, compresi quelli sui profili di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nel regime transitorio dell'esame di abilitazione forense, il voto numerico, se riferito a criteri di valutazione predeterminati e adeguatamente contestualizzato, è considerato idoneo a integrare l'obbligo di motivazione della valutazione della prova scritta; la mera riduzione dell'impegno organizzativo della correzione non impone, di per sé, una motivazione analitica.
- Il giudice amministrativo non può ricostruire a posteriori le ragioni della valutazione tecnica della commissione sostituendo alla motivazione dell'organo valutatore una propria ipotetica ricostruzione del percorso logico seguito.
- Anche quando il voto numerico è astrattamente sufficiente, la valutazione può essere annullata per manifesta illogicità o irragionevolezza se, alla luce dei criteri predeterminati, l'elaborato non presenta carenze immediatamente percepibili idonee a giustificare l'insufficienza e il candidato fornisce principi di prova mediante il raffronto con elaborati analoghi valutati positivamente.
- Il raffronto con prove di altri candidati e con soluzioni tecniche esterne può costituire un principio di prova della manifesta erroneità o irragionevolezza della valutazione, ma non consente al giudice di sostituirsi alla commissione nella valutazione del merito tecnico dell'elaborato.
- In presenza di un giudizio numerico non esplicativo e di elementi probatori che rendano non immediatamente comprensibile l'insufficienza, il rimedio appropriato è l'annullamento ai fini della riedizione della valutazione da parte di una diversa commissione, alla quale resta riservata la valutazione tecnica dell'elaborato.
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