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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02432/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., li ha inoltre condannati al pagamento di una somma equitativamente determinata di euro 8.000,00 in favore della controparte e di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente bancario. La società correntista e i fideiussori proponevano opposizione deducendo, tra l’altro, la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust e la conseguente inefficacia della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c.; inoltre contestavano la debenza del saldo del conto, sostenendo la continuità tra due rapporti di conto corrente intestati a soggetti diversi e l’illegittima appostazione di poste a debito. La Corte d’appello ha respinto il gravame ritenendo tardiva e comunque infondata la censura sulla nullità delle fideiussioni, inammissibile la domanda relativa al diverso conto corrente e insussistente la continuità tra i due rapporti. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (i) violazione degli artt. 1418, 1419, 1421 c.c., della normativa antitrust e dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato tardiva l’eccezione di nullità delle fideiussioni; (ii) violazione degli artt. 183 e 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2558 c.c., nonché omesso esame di documenti, per aver la Corte escluso la domanda relativa al precedente conto corrente e la continuità/unitarietà tra i rapporti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: quanto alla nullità, perché mancavano le necessarie allegazioni e produzioni tempestive (provvedimento Banca d’Italia, schema ABI, dati sulla fideiussione e sua corrispondenza al modello), e comunque la questione era priva di interesse per la formazione del giudicato sulla tardività dell’eccezione ex art. 1957 c.c.; quanto al secondo motivo, perché mirava a sollecitare una nuova valutazione di fatto e dell’interpretazione della domanda, attività riservate al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per violazione di norme imperative è deducibile anche d’ufficio, ma solo se i relativi presupposti di fatto risultano ritualmente acquisiti al processo.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità del contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale può essere solo parziale e limitata alle clausole conformi allo schema vietato, salvo diversa volontà desumibile dalle parti.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990

    La clausola contrattuale che riproduce uno schema frutto di intesa restrittiva della concorrenza può essere colpita da nullità nei limiti di tale riproduzione.

  • art. 1421 c.c.

    Il rilievo officioso della nullità resta subordinato al rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove oltre i limiti consentiti dal rito.

  • art. 183 c.p.c.

    Le allegazioni e domande devono essere tempestivamente introdotte nei termini di trattazione, altrimenti restano precluse.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della nullità o della domanda gravava sulla parte che li invocava.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudice deve pronunciare nei limiti della domanda, senza attribuire un diverso oggetto al petitum.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti o non consentite dal sistema.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o non rispetti il criterio del prudente apprezzamento.

  • art. 1957 c.c.

    L’eccezione di decadenza del creditore ha natura di eccezione propria e, se non tempestivamente proposta, si consuma e non è superata dal rilievo officioso di eventuale nullità della clausola derogatoria.

  • art. 2558 c.c.

    La censura è stata reputata inammissibile perché tendeva a contestare un apprezzamento di fatto sul conferimento e sulla continuità dei rapporti contrattuali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, con conseguente applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal rito.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna equitativa a favore della controparte e quella a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La nullità del contratto per contrasto con la normativa antitrust non può essere rilevata utilmente se la parte non ha tempestivamente allegato e prodotto gli elementi fattuali indispensabili, compresi il provvedimento dell’autorità di vigilanza, lo schema negoziale rilevante, la natura del contratto e la sua corrispondenza al modello vietato.
  • Nel caso delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, la nullità è in linea di principio parziale e colpisce solo le clausole riproduttive dell’intesa illecita, non l’intero contratto, salvo diversa volontà delle parti desumibile dagli atti.
  • L’eventuale nullità parziale della fideiussione non supera la preclusione derivante dalla mancata tempestiva proposizione dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che è eccezione propria e non mera difesa.
  • Il rilievo officioso delle nullità contrattuali non consente di aggirare le preclusioni processuali: il giudice può rilevarle solo sulla base di fatti e documenti già ritualmente acquisiti al processo.
  • Le censure di cassazione che mirano a contestare l’interpretazione della domanda, la ricostruzione del rapporto contrattuale o la valutazione del materiale probatorio sono inammissibili quando, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, sollecitano in realtà un nuovo giudizio di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici: rispettivamente, se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, oppure se attribuisce a una prova un valore difforme dal regime legale o dal prudente apprezzamento; non è sufficiente contestare la valutazione complessiva delle prove.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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