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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45316/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione proposto da Bruno Di Ruggiero avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) relative ai bilanci 2010-2014 della "Italian Diner S.r.l.". Venivano contestati, tra l'altro, la falsità delle poste di bilancio (azzeramento immobilizzazioni immateriali, rilevanti variazioni di debiti e aumento di riserve senza adeguata nota integrativa), la mancata valutazione della capacità di indurre in errore "ex ante", la mancata considerazione del parere del consulente tecnico, la possibile riqualificazione ai sensi dell'art. 2621-bis e la valutazione della non punibilità ai sensi dell'art. 2621-ter. Tuttavia la Corte di cassazione ha esaminato il ricorso esclusivamente sotto il profilo formale e lo ha ritenuto inammissibile perché l'atto di impugnazione era sottoscritto digitalmente con un certificato elettronico scaduto: ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) la firma basata su certificato scaduto equivale a mancata sottoscrizione e rientra tra le cause tassative di inammissibilità previste dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. n. 137/2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida sottoscrizione digitale (certificato scaduto). Ne è conseguita l'inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Le spese della parte civile per la fase di legittimità non sono state liquidate in suo favore in quanto essa non ha contribuito al giudizio camerale non partecipato.

Norme richiamate

  • art. 2621 cod. civ.

    Norma sostanziale perseguente le false comunicazioni sociali; nell'oggetto del ricorso la condotta contestata riguarda la rappresentazione di fatti non corrispondenti al vero nei bilanci societari

  • art. 2621-bis cod. civ.

    Norma che disciplina ipotesi di minore gravità con procedimento a querela: il ricorrente chiedeva la riqualificazione della condotta secondo questa norma, censura non accolta per ragione procedurale (inammissibilità del ricorso)

  • art. 2621-ter cod. civ.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto o esiguità del danno: il ricorrente lamentava la mancata valutazione di tale parametro, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità formale

  • art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176 (lett. a))

    Norma emergenziale che indica cause tassative di inammissibilità degli atti telematici; lett. a) rende inammissibile l'atto quando non è sottoscritto digitalmente dal difensore: la Corte ha ritenuto applicabile questa causa in combinazione con il CAD per i casi di firma fondata su certificato scaduto

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 24, comma 4-bis

    "L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione..."

    La Corte ha applicato questa disposizione per affermare che la firma digitale basata su certificato scaduto equivale a mancata sottoscrizione e dunque integra la causa di inammissibilità di cui al d.l. n.137/2020

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Disciplina la presentazione dell'impugnazione; richiamata per evidenziare che l'impugnazione è presentata telematicamente nel rispetto delle norme sulla sottoscrizione e trasmissione degli atti informatici

  • art. 111, comma 2-bis e art. 111-bis cod. proc. pen.

    Norme che definiscono il documento informatico e le modalità di deposito telematico: l'atto deve essere sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa tecnica

  • art. 591 cod. proc. pen. (novellato)

    Richiamato in riferimento alle cause di inammissibilità previste dalle norme processuali aggiornate per il deposito telematico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e la comminazione di ammende: applicata per la condanna alle spese e all'ammenda di euro 3.000,00

  • Provvedimento DGSIA 9 novembre 2020

    Atto amministrativo che indica formati e tipologie di firma ammesse per il deposito telematico (PAdES, CAdES); citato per spiegare l'assenza di regole ulteriori sulla validità del certificato rispetto al CAD

Massime di principio

  • La validità temporale del certificato della firma digitale è essenziale: una firma basata su certificato scaduto equivale, per il CAD, a mancata sottoscrizione e può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Prima del deposito telematico controllare sempre la scadenza e la piena validità del certificato di firma elettronica e utilizzare le tipologie/standard di firma richiesti (PAdES/CAdES) ove prescritto.
  • Difetti formali telematici gravissimi (mancata o equivalenti a mancata sottoscrizione) sono cause tassative di inammissibilità che il giudice di legittimità può rilevare anche d'ufficio; tali vizi possono impedire l'esame di questioni sostanziali anche rilevanti.
  • In giudizi camerali non partecipati (es. trattati senza intervento delle parti), la parte civile che non contribuisce attivamente al giudizio di legittimità non consegue automaticamente la liquidazione delle spese di cassazione.
  • Se sussiste incertezza sulla regolarità della sottoscrizione telematica, è prudente porre in essere verifiche preventive (aggiornamento certificato, uso di software raccomandati, prova di validazione) o ricorrere a rimedi procedurali tempestivi per evitare inammissibilità formali.

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