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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34866/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, avvenuta il 30 settembre 2004, del 50% del diritto di proprietà di un immobile sito in Roma. La parte originariamente attrice, tramite procuratrice, aveva chiesto l'annullamento/nullità dell'atto sostenendo che il venditore, abusando della procura a vendere, aveva alienato il bene all'insaputa della mandante e in presenza di una condotta fraudolenta con assenza di causa concreta del contratto. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’appello, invece, aveva parzialmente accolto il gravame, riqualificando la domanda come volta a ottenere la declaratoria di nullità per causa illecita in frode alla legge ex art. 1344 c.c. o per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. La società acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi: 1) mancata trascrizione della domanda giudiziale di nullità o dell’azione ex art. 2932 c.c.; 2) maturata usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. per decorso del tempo; 3) ultrapetizione, perché la Corte d’appello avrebbe deciso su una nullità diversa da quella domandata; 4) errata valutazione delle prove, in particolare delle indagini della Guardia di Finanza; 5) erronea attribuzione di efficacia negoziale a una delibera societaria interna che riconosceva la nullità dell’acquisto e prevedeva la retrocessione dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo perché la questione della mancata trascrizione era tardiva e, comunque, la trascrizione della domanda giudiziale ha funzione solo prenotativa e non costitutiva; il secondo perché la pretesa usucapione abbreviata non era stata dedotta nei gradi di merito e, in ogni caso, presuppone la buona fede dell’acquirente, esclusa nel caso concreto; il quarto e il quinto perché si risolvevano in censure di merito sulla valutazione delle prove, non sindacabili in cassazione. Ha respinto il terzo motivo, affermando che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati e individuare d’ufficio la norma applicabile, purché non modifichi i fatti costitutivi della domanda; nella specie la riqualificazione in termini di nullità per violazione dell’art. 2744 c.c. o per frode alla legge ex art. 1344 c.c. non aveva alterato il quadro fattuale allegato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2652 c.c.

    La trascrizione della domanda giudiziale non ha effetto costitutivo ma solo funzione di prenotazione e opponibilità ai terzi; la sua mancanza non rende improcedibile la domanda.

  • art. 2653 c.c.

    Richiamato in relazione alla trascrizione delle domande giudiziali, senza attribuirgli effetto costitutivo o rilevanza sulla proponibilità della domanda.

  • art. 183 c.p.c.

    Il motivo che introduceva l'eccezione sulla trascrizione è stato ritenuto tardivo rispetto al thema decidendum.

  • art. 1159 c.c.

    La disciplina dell'usucapione abbreviata richiede la buona fede dell'acquirente; nel caso concreto la buona fede è stata esclusa, e comunque la questione non era stata dedotta nei gradi di merito.

  • art. 99 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché non muti i fatti costitutivi della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice si limita a riqualificare la domanda sulla base dei fatti già dedotti e provati.

  • art. 101 c.p.c.

    La questione rilevata d'ufficio non va sottoposta al contraddittorio solo se non modifica il quadro fattuale e non introduce sviluppi nuovi della lite.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza di ultrapetizione e lesione del diritto di difesa.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere surrettiziamente rivista in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio e alla contestazione dell'uso delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2744 c.c.

    La Corte d'appello aveva riqualificato la domanda come volta a far accertare la nullità per violazione del divieto di patto commissorio.

  • art. 1344 c.c.

    La Corte d'appello aveva anche ricondotto la domanda alla nullità per causa illecita in frode alla legge.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato solo come possibile azione rispetto alla quale la ricorrente invocava la trascrizione della domanda giudiziale.

  • art. 1159 bis c.c.

    Citado nel testo, ma ritenuto inapplicabile alla fattispecie per difetto di buona fede dell'acquirente.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La trascrizione della domanda giudiziale ha, di regola, funzione prenotativa e di opponibilità ai terzi, non costitutiva: la sua mancanza non determina, di per sé, l'inammissibilità o improcedibilità della domanda.
  • Il giudice può e deve qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti e applicare d'ufficio la norma corretta; la violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura solo se la decisione introduce fatti costitutivi nuovi o sostituisce la domanda proposta con un'altra diversa.
  • In cassazione non è consentito censurare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, né ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
  • L'usucapione abbreviata richiede la buona fede dell'acquirente; se la buona fede è esclusa, il relativo consolidamento del diritto non può operare.
  • Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo siano rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal thema decidendum.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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