Sentenza del 20/10/2016 n. 21293 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno 2003, contestando maggiori ricavi pari a 64.178 euro mediante ricostruzione analitico-induttiva, a seguito di irregolarità nella contabilità. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l’accertamento ritenendo che la ricostruzione fosse fondata su presunzioni generiche e su percentuali predeterminate relative a resa, quantità di carne ricavata e ricarichi, senza adeguata considerazione delle caratteristiche dell’impresa, dei prodotti e del mercato. L’Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che l’accertamento induttivo può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti e che la CTR non aveva esaminato adeguatamente la procedura concreta seguita dai verificatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha stabilito che, in presenza di contabilità irregolare, l’accertamento induttivo può basarsi su presunzioni e non richiede elementi dotati di certezza assoluta; è sufficiente un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit. La sentenza della CTR è stata inoltre censurata per motivazione insufficiente, poiché aveva qualificato come astratta la ricostruzione dell’Ufficio senza confrontarsi con le modalità concrete dell’accertamento, con i dati contabili della contribuente, con le riduzioni applicate, con le diverse tipologie di vendita e con il settore agro-alimentare. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, n. 4
Consente l’accertamento analitico-induttivo dei redditi sulla base di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, quando la contabilità risulti irregolare o inattendibile. In presenza di irregolarità complessivamente gravi, numerose e ripetute, può essere ammesso anche un ricorso più ampio alle presunzioni.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Permette la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto mediante presunzioni, quando dagli elementi disponibili emergano ricavi o operazioni non dichiarati. Non è necessario che il rapporto tra fatto noto e fatto ignoto sia di assoluta necessità, essendo sufficiente una connessione probabilistica basata sull’id quod plerumque accidit.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di fondare l’accertamento induttivo su presunzioni.
Consente di denunciare l’omesso o insufficiente esame dei fatti rilevanti e il vizio della motivazione. La Corte ha ravvisato una motivazione deficitaria perché la CTR non aveva esaminato la concreta metodologia dell’Ufficio e tutti i comparti dell’attività aziendale.
Massime di principio
- In caso di contabilità irregolare, l’Amministrazione finanziaria può ricostruire i ricavi mediante presunzioni; non è richiesta la prova diretta o la certezza matematica di ogni singolo dato.
- Le presunzioni devono normalmente essere gravi, precise e concordanti e devono presentare un collegamento probabilistico ragionevole tra i dati disponibili e i ricavi non dichiarati.
- Percentuali, medie e coefficienti di resa o di ricarico non sono automaticamente illegittimi: devono essere verificati alla luce dei dati concreti dell’impresa, dei prodotti, dei canali di vendita, degli scarti, delle perdite e delle condizioni di mercato.
- Il giudice tributario non può annullare l’accertamento limitandosi ad affermare che è presuntivo o astratto; deve confrontarsi con la metodologia effettivamente utilizzata dall’Ufficio e con le contestazioni specifiche del contribuente.
- Quando la contabilità è gravemente e complessivamente inattendibile, il ricorso alle presunzioni può essere particolarmente ampio, anche se i singoli indizi non presentano autonomamente tutti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la definitività dell’accertamento: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte.
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