Cassazione Civile, Ordinanza n. 13539/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES 2014, la deduzione del costo per accantonamento al fondo trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori, limitatamente alla parte eccedente il compenso annuale diviso 13,5. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma la CTR della Lombardia aveva riformato la decisione, ritenendo applicabile agli accantonamenti per TFM la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, richiamando gli artt. 105 e 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 105 TUIR, sostenendo che la normativa tributaria non prevede alcun limite quantitativo alla deducibilità degli accantonamenti per TFM degli amministratori, purché operati secondo il principio di competenza; inoltre ha contestato l'equiparazione al TFR dei lavoratori dipendenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che non può applicarsi al TFM degli amministratori la disciplina dell'art. 2120 c.c. prevista per il TFR dei lavoratori dipendenti, in mancanza di una norma che imponga tale assimilazione. Ha quindi precisato che, ai fini della deducibilità, le quote accantonate per il TFM sono deducibili per competenza ex artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 TUIR solo se la previsione del trattamento risulta da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e che specifichi l'importo; in difetto, si applica il principio di cassa ex art. 95, comma 5, TUIR. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per la particolarità della questione giuridica.
Norme richiamate
La norma consente la deduzione per competenza delle quote accantonate per il trattamento di fine mandato degli amministratori; non impone l'applicazione della disciplina del TFR dei dipendenti né introduce un limite quantitativo del tipo richiamato dalla CTR.
art. 17, comma 1, lett. c), TUIR
In combinato con l'art. 105 TUIR, consente la deduzione per competenza delle quote accantonate per il TFM, purché il trattamento sia previsto da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e con importo specifico.
art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR
È richiamato dalla CTR come indice dell'assimilazione fiscale dei compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, ma la Corte non ne fa discendere l'applicazione della disciplina del TFR al TFM.
In mancanza dei presupposti per la deduzione per competenza, i compensi degli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa nell'esercizio in cui sono corrisposti.
La disciplina del TFR dei lavoratori dipendenti non è applicabile, in via analogica, agli accantonamenti per TFM degli amministratori, salvo espressa previsione normativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato solo per la costituzione dell'Agenzia al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza orale.
Massime di principio
- Gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori non sono automaticamente assoggettati alla disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, in assenza di una previsione normativa espressa.
- Ai fini fiscali, il TFM degli amministratori è deducibile per competenza solo se il relativo trattamento risulta da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e indicante l'importo; in difetto, la deduzione segue il principio di cassa.
- Non è legittimo introdurre, per via interpretativa, limiti quantitativi alla deducibilità degli accantonamenti per TFM mutuandoli dalla disciplina del TFR dei dipendenti, quando il TUIR non li prevede.
- Quando la questione è di puro diritto e non residuano accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13365/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13369/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →