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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09568/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso suppletivo e di rettifica relativo a una bolletta doganale di importazione definitiva del 2006, con il quale l’Amministrazione doganale, dopo avere contestato certificati di origine preferenziale Form A relativi a una partita di maglieria di cotone dichiarata proveniente dal Bangladesh e aver attivato la cooperazione amministrativa, ha ritenuto falsi i certificati e ha applicato maggiori diritti di confine. La società ha impugnato l’atto, ma i giudici di merito hanno respinto ricorso e appello. In Cassazione ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., sostenendo che l’avviso doveva essere annullato perché, a fronte dell’emersione di indizi di reato a carico del legale rappresentante, non sarebbero state rispettate le garanzie proprie del procedimento penale nella fase di redazione del PVC; perciò le risultanze istruttorie così acquisite sarebbero state inutilizzabili anche in sede tributaria. Ha inoltre chiesto la riunione ad altri giudizi pendenti, o in subordine la trattazione congiunta.

La decisione

La Corte ha rigettato l’istanza di riunione ai procedimenti indicati, ritenendo sufficiente la trattazione congiunta già calendarizzata per alcuni ricorsi e non ravvisando ragioni di opportunità o economia processuale per differire il presente giudizio rispetto ad altri già pronti per la decisione. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso: ha richiamato il principio consolidato secondo cui gli elementi raccolti a carico del contribuente senza il rispetto delle formalità e garanzie difensive previste per il procedimento penale restano comunque utilizzabili nel procedimento tributario, in ragione dell’autonomia tra i due procedimenti e dell’assenza di una specifica norma tributaria che ne sanzioni l’inutilizzabilità, salvo i casi di violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale o di specifiche disposizioni tributarie. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    Viene utilizzato come vizio dedotto in cassazione per denunciare la pretesa illegittimità della decisione di merito per errata applicazione delle norme invocate.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    La ricorrente lo invoca per sostenere che, in presenza di indizi di reato, avrebbero dovuto operare le garanzie del procedimento penale; la Corte esclude che la sua violazione comporti, di per sé, inutilizzabilità in sede tributaria.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate

    È richiamato come disciplina propria del processo penale, non estensibile automaticamente al processo tributario in mancanza di analoga previsione normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario gli elementi istruttori acquisiti irritualmente o senza le garanzie difensive previste per il procedimento penale sono comunque utilizzabili, salvo che una specifica norma tributaria ne preveda l’inutilizzabilità o che l’acquisizione abbia leso diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • L’autonomia tra procedimento penale e procedimento tributario impedisce di trasporre automaticamente nel contenzioso fiscale la regola di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p.
  • In sede di accertamento fiscale può essere valorizzato qualsiasi elemento con valenza indiziaria, anche se formato o acquisito in modo non rituale, quando manchi una specifica sanzione processuale di inutilizzabilità.
  • La mera irregolarità nell’acquisizione della prova non comporta di per sé la nullità dell’atto impositivo né l’inutilizzabilità degli elementi raccolti, se l’ordinamento tributario non lo prevede espressamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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