Cassazione Civile, Ordinanza n. 09568/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso suppletivo e di rettifica relativo a una bolletta doganale di importazione definitiva del 2006, con il quale l’Amministrazione doganale, dopo avere contestato certificati di origine preferenziale Form A relativi a una partita di maglieria di cotone dichiarata proveniente dal Bangladesh e aver attivato la cooperazione amministrativa, ha ritenuto falsi i certificati e ha applicato maggiori diritti di confine. La società ha impugnato l’atto, ma i giudici di merito hanno respinto ricorso e appello. In Cassazione ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., sostenendo che l’avviso doveva essere annullato perché, a fronte dell’emersione di indizi di reato a carico del legale rappresentante, non sarebbero state rispettate le garanzie proprie del procedimento penale nella fase di redazione del PVC; perciò le risultanze istruttorie così acquisite sarebbero state inutilizzabili anche in sede tributaria. Ha inoltre chiesto la riunione ad altri giudizi pendenti, o in subordine la trattazione congiunta.
La decisione
La Corte ha rigettato l’istanza di riunione ai procedimenti indicati, ritenendo sufficiente la trattazione congiunta già calendarizzata per alcuni ricorsi e non ravvisando ragioni di opportunità o economia processuale per differire il presente giudizio rispetto ad altri già pronti per la decisione. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso: ha richiamato il principio consolidato secondo cui gli elementi raccolti a carico del contribuente senza il rispetto delle formalità e garanzie difensive previste per il procedimento penale restano comunque utilizzabili nel procedimento tributario, in ragione dell’autonomia tra i due procedimenti e dell’assenza di una specifica norma tributaria che ne sanzioni l’inutilizzabilità, salvo i casi di violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale o di specifiche disposizioni tributarie. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
Viene utilizzato come vizio dedotto in cassazione per denunciare la pretesa illegittimità della decisione di merito per errata applicazione delle norme invocate.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La ricorrente lo invoca per sostenere che, in presenza di indizi di reato, avrebbero dovuto operare le garanzie del procedimento penale; la Corte esclude che la sua violazione comporti, di per sé, inutilizzabilità in sede tributaria.
le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate
È richiamato come disciplina propria del processo penale, non estensibile automaticamente al processo tributario in mancanza di analoga previsione normativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario gli elementi istruttori acquisiti irritualmente o senza le garanzie difensive previste per il procedimento penale sono comunque utilizzabili, salvo che una specifica norma tributaria ne preveda l’inutilizzabilità o che l’acquisizione abbia leso diritti fondamentali di rango costituzionale.
- L’autonomia tra procedimento penale e procedimento tributario impedisce di trasporre automaticamente nel contenzioso fiscale la regola di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p.
- In sede di accertamento fiscale può essere valorizzato qualsiasi elemento con valenza indiziaria, anche se formato o acquisito in modo non rituale, quando manchi una specifica sanzione processuale di inutilizzabilità.
- La mera irregolarità nell’acquisizione della prova non comporta di per sé la nullità dell’atto impositivo né l’inutilizzabilità degli elementi raccolti, se l’ordinamento tributario non lo prevede espressamente.
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