Cassazione Penale, Sentenza n. 29187/2025 del 06/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale e la confisca nei confronti di Fabrizio Vinci. La difesa deduceva: 1) motivazione meramente apparente circa l'attualità della pericolosità sociale (travisi di fatti, mancata considerazione di dichiarazioni difensive e della sentenza che ha riqualificato il titolo di reato in concorso esterno, nonché rilievi sulla distanza temporale dei fatti); 2) vizio nell'adozione della misura patrimoniale (confisca della ditta individuale intestata alla moglie), per insufficiente prova della intrinseca mafiosità e per violazione degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 159/2011 e 597 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo in relazione alla misura personale (sorveglianza speciale): ha annullato il decreto impugnato limitatamente a quella misura e rinviato per nuovo esame, ritenendo la motivazione di appello carente rispetto all'accertamento dell'attualità della pericolosità. Per il resto (misura patrimoniale/confisca) il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e la confisca è stata confermata: la decisione di merito aveva adeguatamente ricostruito la consolidata contiguità dell'imprenditore con la criminalità organizzata e la ricostruzione è risultata sufficiente a reggere il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) - art. 4, lettera a)
art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011
Norma richiamata in relazione ai presupposti della misura di prevenzione personale; la Corte sottolinea che la qualificazione della pericolosità e la sua attualità devono essere adeguatamente motivate.
d.lgs. 159/2011 - art. 10, commi 2 e 3
art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011
Stabilisce i limiti del ricorso in Cassazione nei procedimenti di prevenzione (ammissibile solo per violazione di legge) e l'obbligo di motivazione del giudice d'appello; la Corte precisa che in Cassazione è sindacabile la motivazione inesistente o meramente apparente.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - art. 4
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamato)
Richiamata come disposizione previgente sulla materia delle misure di prevenzione; la Corte la considera ai fini della normativa richiamata dal d.lgs. 159/2011.
Legge 31 maggio 1965, n. 575 - art. 3 ter, secondo comma
art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamo normativo storico sulla disciplina delle misure di prevenzione; utilizzato per inquadrare il regime di impugnazione.
codice di procedura penale - art. 606, lett. e)
art. 606, lett. e) c.p.p.
Citato per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione esclude il ricorso per illogicità manifesta quando non riguarda motivazione inesistente o meramente apparente nel senso di violazione di legge.
codice penale - artt. 110 e 416-bis
Richiamati per spiegare la riqualificazione del titolo di reato in concorso esterno in associazione mafiosa e le conseguenze sulla valutazione della stabilità del vincolo con l'organizzazione mafiosa (il concorso esterno non presuppone la stessa stabilità dell'intraneità).
codice di procedura penale - art. 597
Richiamato dalla difesa come possibile violato in ordine alla motivazione della misura reale; la Corte ritiene invece che le motivazioni di merito siano sufficienti a giustificare la confisca.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sui provvedimenti di prevenzione l'esame è limitato a violazioni di legge: è sindacabile la motivazione inesistente o meramente apparente, non ogni valutazione di merito.
- L'attualità della pericolosità sociale, ai fini delle misure personali di prevenzione, va valutata in relazione al giudizio di primo grado della prevenzione; se tra primo grado e appello intercorrano tempi lunghi, il giudice d'appello deve fornire motivazioni più stringenti e puntuali.
- La riqualificazione del titolo di reato (es. da intraneità a concorso esterno) incide sul peso probatorio: il concorso esterno non presuppone un vincolo stabile, quindi il giudice deve indicare elementi fattuali specifici che giustificano una prognosi di persistenza della pericolosità.
- La lunga carcerazione intervenuta tra i fatti sanzionati e il decreto di prevenzione può rappresentare un indizio di discontinuità rispetto al passato criminoso e richiede al giudice motivazioni precise per ritenere comunque attuale la pericolosità.
- Quanto alle misure patrimoniali, la confisca di beni formalmente intestati a terzi (es. coniuge) può essere confermata se emerge una sostanziale riferibilità al proposto e la ricostruzione storica dimostra l'alterazione del percorso imprenditoriale da parte di rapporti mafiosi.
- Onere della prova/argomentazione: nel procedimento di prevenzione spetta all'accusa l'onere di fornire elementi idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità e l'intrinseca mafiosità dell'impresa; la difesa può far valere dati che possano ragionevolmente determinare un esito opposto, che il giudice deve valutare esplicitamente.
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