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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28910/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava: 1) l'inosservanza dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 perché, secondo la difesa, non vi fu alcuna condotta attiva di occultamento o distruzione: le fatture erano prodotte con un modello Excel non salvato e dunque 'non esistevano' documenti distruttibili; 2) vizio di motivazione per incoerenza tra la qualificazione come distruzione (Tribunale) e come occultamento (Corte d'appello), due figure alternative, con conseguente possibile maturazione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le sentenze di merito abbiano adeguatamente valutato le prove (verifica fiscale 2018, discrepanze con lo spesometro, esibizione parziale dei documenti e ammissione del ricorrente di non aver salvato i files e di non aver annotato le fatture). La Corte ha confermato che la condotta integra il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000; ha spiegato che la mancata conservazione/salvataggio informatico si inquadra più propriamente come occultamento (reato permanente) piuttosto che distruzione (reato istantaneo), e che la qualificazione difensiva non prova la distruzione né la data della medesima per far valere la prescrizione. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ad adempiere all'onere ex art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In precedenza la Corte di appello aveva ridotto la pena a 1 anno e 2 mesi e riconosciuto il beneficio della non menzione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La norma sanziona la distruzione o l'occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori per la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. La Corte afferma che la fattispecie può essere realizzata tanto dalla distruzione (reato istantaneo) quanto dall'occultamento (reato permanente), con differenze rilevanti per il momento consumativo e per il decorso della prescrizione. La mancata conservazione/salvataggio informatico della copia destinata alla contabilità può integrare l'occultamento se effettuata con la finalità di evadere le imposte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prescrive l'onere di pagare le spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'addebito delle spese al ricorrente ex art. 616 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende, ritenendo non sussistere colpa rilevante.

Massime di principio

  • La mancata conservazione o il mancato salvataggio di documenti fiscali informatici, se attuata con la finalità di non far emergere i ricavi, può essere qualificata come occultamento ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 74/2000.
  • Distruzione e occultamento sono alternative contemplate dalla norma: la distruzione è reato istantaneo (il momento consumativo è l'atto distruttivo), l'occultamento è reato permanente (si protrae fino all'accertamento fiscale), con conseguenze diverse sulla prescrizione.
  • Se l'imputazione ha riguardato sia l'occultamento sia la distruzione, non sussiste in genere violazione del diritto di difesa quando le parti erano messe a conoscenza di entrambe le ipotesi concrete.
  • Per opporre la prescrizione fondata sulla qualificazione come distruzione, il soggetto deve dimostrare non solo che la copia mancava, ma anche la concreta distruzione e la sua datazione; l'onere probatorio resta a carico della difesa.
  • In caso di verifica fiscale, la presenza di esemplari della fattura presso i clienti e l'assenza della corrispondente copia presso l'emittente possono ragionevolmente indurre a ritenere occultamento o distruzione da parte dell'emittente.

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