Cassazione Penale, Sentenza n. 28916/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso la proroga per un anno della misura di sicurezza detentiva (assegnazione a casa di lavoro) nei confronti di BOCCHETTI, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione per eccessiva dipendenza dal decreto ministeriale e da informazioni su attività delittuose del sodalizio; valutazione errata o insufficiente delle sanzioni disciplinari e di elementi positivi (liberazione anticipata, relazioni comportamentali favorevoli); mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (tempo trascorso, buona condotta, condizioni familiari); violazione dell'art. 7 CEDU perché la misura costituirebbe pena aggiuntiva; omissione di valutazione dell'età e delle condizioni di salute; presunta incompatibilità fra regime 41-bis e misura di sicurezza "casa di lavoro" e mancata effettiva garanzia del lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha valutato la persistenza della pericolosità sociale alla luce della gravità della pregressa condotta (reati associativi e omicidio), delle informative sulle attività del sodalizio e del comportamento intramurario caratterizzato da plurime sanzioni disciplinari, segno di mancato percorso risocializzante. Il vizio relativo all'incompatibilità 41-bis/casa di lavoro è stato dichiarato non pertinente nel presente procedimento (si contestava la proroga della misura di sicurezza, non l'applicazione del regime 41-bis). Le doglianze sulla salute e sull'età sono state ritenute inammissibili perché non adeguatamente dedotte in sede di appello; la questione art. 7 CEDU è stata considerata manifestamente infondata alla luce della distinzione tra misura di sicurezza e pena. Si conferma, quindi, la persistenza della misura di sicurezza e il rigetto dell'istanza di libertà vigilata.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Il regime differenziato può essere applicato anche agli internati; tuttavia per gli internati le restrizioni devono essere limitate a quanto strettamente necessario e compatibili con finalità risocializzanti, come precisato dalla Corte costituzionale (sent. n.197/2021).
art. 203 cod. pen.
Fissa i presupposti per l'applicazione e la proroga delle misure di sicurezza personali; il giudice deve valutare la pericolosità sociale attuale avendo riguardo ai criteri indicati, fra cui quelli dell'art.133 c.p.
art. 208 cod. pen.
Richiamato insieme all'art.203 per interpretare la durata della misura di sicurezza con riferimento al periodo minimo e alla necessità del provvedimento di revoca per la cessazione dell'esecuzione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità e della capacità di reinserimento; devono essere considerati anche ai fini della prognosi di pericolosità sociale e della decisione di applicare o prorogare una misura di sicurezza.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente come divieto di 'pena aggiuntiva'; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata richiamando la distinzione tra pena e misura di sicurezza a finalità special-preventiva.
Sentenza Corte costituzionale n.197/2021
Conferma la possibilità di applicare il 41-bis anche agli internati ma impone una modulazione concreta e proporzionata delle restrizioni, preservando la finalità risocializzante; fornisce esempi operativi (programmazione del lavoro compatibile con le restrizioni).
Massime di principio
- La persistenza della pericolosità sociale si valuta complessivamente: gravità dei reati commessi e comportamenti successivi, incluse relazioni comportamentali e sanzioni disciplinari, sono elementi decisivi.
- La semplice scadenza del termine minimo della misura di sicurezza non determina automaticamente la cessazione dell'esecuzione: la misura permane fino a provvedimento esplicito di revoca o mancata proroga valutata con adeguata motivazione.
- I provvedimenti ministeriali o informativi (es. decreti di proroga 41-bis, informative della DDA) possono essere richiamati, ma il giudice deve fornire autonoma e congrua motivazione; non è sufficiente la mera trasposizione integrale di valutazioni altrui.
- Contestazioni circa incompatibilità pratica tra 41-bis e misure alternative (es. casa di lavoro) vanno sollevate nelle sedi appropriate e dimostrate concretamente: nel giudizio sulla proroga della misura di sicurezza tali questioni possono risultare non pertinenti o inammissibili se non dedotte tempestivamente.
- Le eccezioni fondate sull'art.7 CEDU devono dimostrare che la misura ha natura punitiva duplicativa; la giurisprudenza prevalente distingue le misure di sicurezza (finalità special-preventiva) dalla pena, rendendo difficile il successo di tali censure salvo casi molto specifici.
- Condizioni di salute e età possono influire sulla valutazione della misura solo se adeguatamente documentate e poste tempestivamente in discussione nel contraddittorio di merito; altrimenti risultano inammissibili o non decisive.
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