Cassazione Penale, Sentenza n. 28969/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato, quale legale rappresentante della società White Brokerage srl, contestato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omissione della presentazione delle dichiarazioni IVA per l'anno 2011 con evasione d'IVA oltre la soglia di punibilità). In appello e in cassazione ha dedotto: (1) vizio di motivazione e errata quantificazione dell'imponibile per non avere correttamente valutato la "duplicazione" di alcune fatture (stessa data, destinatario e imponibile); (2) errata applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e mancata considerazione degli effetti di indulto/estinzione/estinguente delle precedenti condanne; (3) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i precedenti reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi ripetitivi e manifestamente infondati, confermando la sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia. La corte ha ritenuto corretta la determinazione dell'imposta evasa effettuata dal giudice penale sulla base della documentazione prodotta, ha escluso che la censura sulla duplicazione delle fatture fosse provata o idonea a cambiare il superamento della soglia, ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale (ritenendo i reati di omesso versamento previdenziale e omesso versamento d'imposte della stessa indole) e ha respinto la doglianza sulla continuazione per genericità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che disciplina i delitti tributari connessi all'omessa presentazione della dichiarazione e all'evasione dell'IVA; la corte ha confermato che il giudice penale determina autonomamente l'ammontare dell'imposta evasa sulla base della documentazione.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti meramente ripetitivi o generici e quindi inammissibili.
art. 99 c.p.
Norma richiamata nel ricorso in relazione alla recidiva e agli effetti delle precedenti condanne; la Corte ha invece valutato la recidiva secondo i principi consolidati (vedi art. 101 c.p. e giurisprudenza) ritenendola applicabile.
art. 101 c.p.
Definisce la recidiva e il criterio dei "reati della stessa indole"; la Corte ha interpretato che reati consistenti nel mancato versamento verso l'erario (contributi o imposte) possono ritenersi della stessa indole ai fini della recidiva.
art. 81 comma 2 c.p.
Riguarda il vincolo della continuazione fra più reati; la Corte ha ritenuto la censura sulle continuazioni generica e priva di elementi probatori idonei a dimostrarne la sussistenza.
art. 616 c.p.p. (disposizioni sulle spese)
Consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma equitativa alla Cassa delle Ammende in base alla giurisprudenza costituzionale citata.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità colposa nella determinazione della soglia di inammissibilità del ricorso e al criterio per l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse stato presentato in 'colpa grave'.
Massime di principio
- Nel diritto penale tributario è il giudice penale, non il giudice tributario, che determina l'ammontare dell'imposta evasa; contestazioni sulla quantificazione richiedono prove specifiche e non semplici interpretazioni alternative dei medesimi documenti
- La mera somiglianza formale di fatture (stessa data, importo, destinatario) non basta a dimostrare la duplicazione: chi la deduce deve fornire elementi concreti che giustifichino l'esclusione delle voci dal computo dell'imponibile e dimostrare l'effetto sul superamento della soglia di punibilità
- La recidiva reiterata può essere applicata anche quando i reati previsti da testi diversi presentano caratteri fondamentali comuni ("stessa indole"): omissioni di pagamento dovute all'evitamento di obblighi verso l'erario o enti previdenziali possono configurare la stessa indole
- L'indulto o l'estinzione della pena non necessariamente eliminano gli effetti accessori della condanna, come la recidiva; il pagamento della pena pecuniaria non cancella automaticamente gli effetti della precedente condanna
- Motivi di ricorso formulati in modo generico o che ripropongono semplicemente una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati sono spesso dichiarati inammissibili; è necessario un concreto e specifico vizio di diritto o di motivazione
- Per ottenere l'esclusione della continuazione o il cumulo favorevole occorre documentare i collegamenti temporali e l'unitarietà dell'evento criminoso; affermazioni generiche sul vincolo della continuazione sono insufficienti
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