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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28973/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza ed errata applicazione dell'art. 625-bis cod. pen. e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe riconosciuto l'attenuante ex art. 625-bis ma in misura prossima al minimo (poco oltre 1/3), senza motivare adeguatamente perché non fosse riconosciuta in misura maggiore, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che valuta la misura dell'attenuante in funzione dell'entità e della rilevanza del contributo di collaborazione. Inoltre il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. (divieto di prevalenza dell'attenuante sulla recidiva reiterata) e invita la Corte a sollevare analoga questione se il ricorso non fosse accolto nel merito.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, perché rivaluti il trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2025 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui vieta la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 625-bis sulla recidiva reiterata). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è stata resa irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. pen.

    Riconosciuta quale circostanza attenuante per la collaborazione; la sua incidenza sulla pena deve essere proporzionata all'entità e rilevanza del contributo collaborativo

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    La Corte costituzionale (sent. n. 56/2025) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte che vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 625-bis sulla recidiva reiterata, rimuovendo quindi il divieto che impediva l'operare della prevalenza

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Disciplina la recidiva reiterata; non può più automaticamente prevalere sull'attenuante di cui all'art. 625-bis in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 69, comma 4

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità: la Cassazione ha disposto che, fatta salva la riforma del trattamento sanzionatorio, la responsabilità resta irrevocabile

  • Sentenza della Quarta sezione n. 45139 del 28/9/2023 (Corte di cassazione)

    Decisione rescindente che aveva riguardato l'attenuante ex art. 625-bis nei confronti del medesimo reato e aveva portato a una riduzione della pena in misura poco superiore a 1/3; richiamata nella motivazione

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2025

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui impediva la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 625-bis sulla recidiva reiterata, con conseguente obbligo per le corti di riconsiderare il trattamento sanzionatorio alla luce di tale pronuncia

Massime di principio

  • La circostanza attenuante ex art. 625-bis va valutata e quantificata proporzionalmente alla rilevanza e all'efficacia della collaborazione: maggior contributo informativo deve corrispondere a una riduzione maggiore della pena, e la motivazione deve spiegare chiaramente la scelta della percentuale di riduzione
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2025, il divieto previsto dall'art. 69, comma 4, non può più impedire che l'attenuante di cui all'art. 625-bis prevalga sulla recidiva reiterata: i giudici devono bilanciare recidiva e attenuanti senza automatismi e motivare l'esito del confronto
  • In caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, la condanna sostanziale può rimanere irrevocabile mentre la determinazione della pena viene rimessa alla Corte d'appello, che dovrà riesaminare la misura della riduzione alla luce delle nuove prospettive giuridiche
  • Se si denuncia insufficiente motivazione sulla misura dell'attenuante, il rimedio utile è il ricorso per cassazione; la Corte richiede motivazioni esplicite e confronti con i criteri giurisprudenziali consolidati
  • Nei giudizi in sede di abbreviato, l'applicazione delle attenuanti e il confronto con istituti come la recidiva devono essere effettuati secondo i principi costituzionali e di proporzionalità, specialmente dopo interventi di illegittimità costituzionale

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