Cassazione Penale, Sentenza n. 28967/2025 del 06/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello sostenendo che il decreto di citazione per l'udienza dell'11/10/2024 è stato notificato a un indirizzo PEC relativo a un avvocato omonimo e non all'avv. Vincenzo Belvedere incaricato dal ricorrente. Per tale motivo il difensore di fiducia non ha ricevuto l'avviso, non ha potuto chiedere la trattazione orale, né interloquire o depositare conclusioni scritte con l'imputato detenuto, configurando una violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la notifica era stata effettuata all'indirizzo PEC di un omonimo e non al difensore di fiducia indicato nell'atto di appello, con conseguente assenza del difensore alla trattazione cartolare. Sulla base degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., ha qualificato la vicenda come nullità assoluta e insanabile. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Norma citata fra i reati contestati in primo grado; non incide direttamente sulla questione processuale di notifica ma figura nell'impianto accusatorio.
Norma sostanziale citata tra i capi d'imputazione; non rilevante per il profilo procedurale della notifica ma indicata nel dispositivo impugnato.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Individua fra le ipotesi di nullità quelle relative alla mancanza di atti prescritti quando la presenza della parte è obbligatoria; qui è richiamata per qualificare il vizio di notifica al difensore di fiducia.
Stabilisce le nullità insanabili: la Corte lo applica per ritenere che l'omesso avviso al difensore di fiducia, quando ne deriva assenza, determini nullità assoluta e insanabile.
Disciplina le nullità di ordine generale; la corte distingue i casi in cui, nonostante l'omesso avviso, il difensore sia comunque presente (allora la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art.180).
Prevede la nomina di difensore d'ufficio; la giurisprudenza richiamata e la sentenza precisano che la presenza di un difensore d'ufficio non sana l'omessa notifica al difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria.
Massime di principio
- Se la notifica dell'avviso d'udienza è stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello espressamente indicato dal difensore di fiducia e ciò ha determinato la sua mancata partecipazione, si configura una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
- Se, nonostante l'omessa notifica al difensore di fiducia, quest'ultimo è comunque presente in udienza (anche solo per eccepire il vizio), la nullità diventa di ordine generale ai sensi dell'art.180 c.p.p. e non necessariamente insanabile.
- La presenza di un difensore d'ufficio nominato ex art.97, comma 4, c.p.p. non è di per sé idonea a sanare l'omessa notifica al difensore di fiducia quando la presenza di quest'ultimo era obbligatoria.
- In casi analoghi è essenziale documentare tempestivamente il mandato conferito al difensore e l'indirizzo PEC indicato nell'atto, segnalare l'errore non appena rilevato e chiedere l'annullamento se si dimostra che l'omessa notifica ha impedito la esercitazione dei diritti difensivi (richiesta di trattazione orale, deposito di conclusioni, interlocuzione con l'imputato).
- Proceduralmente, l'annullamento senza rinvio può essere disposto quando la Corte di Cassazione accerta la nullità insanabile; in tal caso gli atti vengono comunque trasmessi alla Corte d'appello per il prosieguo.
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