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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28968/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha dedotto la violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000: il Tribunale di Ancona ha dichiarato l'imputato colpevole (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) e lo ha condannato a 6 mesi di reclusione, ma non ha disposto la confisca del prezzo o del profitto del reato, misura che l'art. 12-bis rende obbligatoria salvo che i beni appartengano a persona estranea o la confisca diretta non sia possibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla confisca e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona in diversa composizione. La Corte ha motivato che l'obbligo di confisca previsto dall'art. 12-bis è cogente (salvo verifiche sulla disponibilità dei beni o appartenenza a terzi) e che l'omissione della confisca costituisce violazione di legge. Ha inoltre precisato che il rinvio deve essere al Tribunale (e non alla Corte d'appello) e ha ricostruito il quadro delle impugnazioni e dei limiti dell'appellabilità (art. 593 c.p.p. e art. 593-bis c.p.p.), chiarendo la natura procedurale del rimedio esperito dal Procuratore generale.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, art. 10-ter

    art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Articolo richiamato come norma che definisce il delitto per cui l'imputato è stato condannato.

  • decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, art. 12-bis

    art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte interpreta questa norma come previsione cogente che impone la confisca del prezzo o del profitto del reato in caso di condanna (o applicazione pena su richiesta), salvo che i beni appartengano a persona estranea o, se la confisca diretta non è possibile, la confisca di beni di pari valore di cui il reo ha la disponibilità.

  • codice di procedura penale, art. 444

    Richiamato come ipotesi in cui si applica la pena su richiesta delle parti, circostanza in cui opera l'obbligo di confisca previsto dall'art. 12-bis.

  • codice di procedura penale, art. 593

    art. 593, comma 1, c.p.p.

    Usato per spiegare i limiti dell'appellabilità delle sentenze di condanna da parte del pubblico ministero e per chiarire che le limitazioni vanno osservate anche quando la questione riguarda la confisca pronunciata in sentenza di condanna.

  • codice di procedura penale, art. 593-bis

    Esaminato per chiarire che la possibilità del Procuratore generale di proporre appello è subordinata ai 'casi consentiti' e non consente di superare i limiti d'appellabilità fissati dall'art. 593.

  • codice di procedura penale, artt. 569 e 608

    art. 569 e art. 608, comma 4, c.p.p.

    Richiamati in relazione alla qualificazione del mezzo di impugnazione (ricorso per cassazione) e al presupposto del diritto di appellare necessario per il ricorso immediato per cassazione; la Corte conclude che il ricorso va inquadrato come ordinario ricorso per cassazione, non come ricorso immediato.

  • codice di procedura penale, artt. 443, 448, 579, 680

    art. 443, comma 3; art. 448, comma 2; art. 579; art. 680 c.p.p.

    Richiamati a titolo di riferimento alle esclusioni e ai rimandi normativi relativi al regime delle impugnazioni; servono a delimitare la disciplina dell'appellabilità e dei rimedi impugnatori.

Massime di principio

  • Quando un giudice di merito condanna per un delitto indicato nel d.lgs. n. 74/2000 (es. art. 10-ter), l'art. 12-bis impone la confisca del prezzo o del profitto del reato: la misura è obbligatoria salvo che i beni appartengano a terzi o la confisca diretta non sia possibile.
  • L'omissione, nella sentenza di merito, della statuizione sulla confisca configura violazione di legge che può giustificare l'annullamento limitato al punto della confisca e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
  • Il rinvio per nuovo giudizio sulla confisca deve essere disposto al Tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado (e non automaticamente alla Corte d'appello), con diversa composizione se la Cassazione lo dispone.
  • I limiti di appellabilità posti dall'art. 593 c.p.p. sono rilevanti anche quando la questione riguarda la confisca: il pubblico ministero non può sempre proporre appello; la possibilità di intervento del Procuratore generale è subordinata alle condizioni previste dalle norme (art. 593-bis) e non elimina i limiti d'appellabilità.
  • Se manca la statuizione sulla confisca, il rimedio del Procuratore generale può essere il ricorso per cassazione; la Corte ne verifica la legittimità e, se rileva la violazione di legge, annulla parzialmente e rinvia sul punto.
  • Il giudice di merito conserva unicamente la verifica sulla effettiva disponibilità dei beni e sull'eventuale appartenenza a terzi; non ha discrezionalità sul dovere di ordinare la confisca quando i presupposti di legge ricorrono.

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