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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17375/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al Giudice di Pace di Potenza, di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Potenza il 24/01/2025 ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, perché ritenuta la violazione di un precedente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Tale ordine era stato a sua volta adottato in seguito a un precedente decreto prefettizio di espulsione del 19/12/2024, conseguente al rigetto della domanda di protezione speciale proposta dall’interessato. Il Giudice di Pace respingeva il ricorso. In Cassazione il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo nullità e/o annullabilità del decreto prefettizio per violazione di legge, eccesso di potere, insussistenza dei presupposti per l’adozione e difetto di motivazione; (2) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, per omessa traduzione del provvedimento nella lingua madre. Tuttavia, la Corte ha esaminato prioritariamente la tempestività dell’impugnazione e ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la sentenza del Giudice di Pace fosse stata depositata e pubblicata il 05/03/2025 e che, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione scadesse il 06/10/2025. Poiché il ricorso è stato notificato il 07/10/2025, l’impugnazione è stata considerata tardiva di un giorno. La dedotta comunicazione del deposito avvenuta il 06/03/2025 è stata ritenuta irrilevante ai fini del decorso del termine lungo. Di conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non vi è stata condanna alle spese per mancanza di controricorso, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., perché aveva chiesto la decisione dopo la proposta di definizione anticipata e la Corte ha deciso conformemente ad essa.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come base normativa del decreto di espulsione successivo alla violazione dell’ordine del Questore.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    Invocato dal ricorrente per dedurre l’omessa traduzione del provvedimento nella lingua madre.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, nullità del provvedimento e vizi motivazionali.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla comunicazione di cancelleria, ed è funzionale alla certezza dei rapporti giuridici.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata per la proposta di definizione anticipata del ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta comporta l’applicazione della condanna prevista dall’art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità della produzione documentale sulla comunicazione del deposito.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude ogni statuizione perché il procedimento è esente.

Massime di principio

  • Ai fini del termine lungo di impugnazione, ciò che rileva è la data di pubblicazione/deposito della sentenza, non la successiva comunicazione di cancelleria alla parte costituita.
  • Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono nel momento in cui il provvedimento è inserito nel ruolo cronologico con attribuzione del numero identificativo e diventa conoscibile agli interessati.
  • Il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. opera come decadenza dall’impugnazione ed è funzionale al bilanciamento tra certezza delle situazioni giuridiche e diritto di difesa.
  • La tardività dell’impugnazione, anche per un solo giorno, comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata e la parte chiede la decisione, può trovare applicazione la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., anche se la parte soccombente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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