Cassazione Civile, Ordinanza n. 28437/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria gli chiedeva la maggiore imposta di registro, assumendo la decadenza dall'agevolazione per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina ex art. 2 l. n. 604/1954, perché sarebbe cessata la coltivazione diretta del fondo prima del quinquennio a seguito della stipula di un contratto di comodato. La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva l'appello del contribuente ritenendo provati la conduzione diretta e ininterrotta dei fondi e la risoluzione del comodato, desunta da una delibera assembleare che autorizzava lo scioglimento del vincolo. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: sosteneva, in primo luogo, la violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 604/1954 e dell'art. 2697 c.c., perché l'iscrizione nello speciale elenco AGEA non sarebbe idonea a provare la coltivazione diretta richiesta dalla norma; in secondo luogo, la violazione degli artt. 7, comma 1, l. n. 604/1954, 2697 e 2704 c.c., perché una mera autorizzazione a risolvere il contratto, seguita da un accordo solutorio non registrato e privo di data certa, non dimostrerebbe la prosecuzione della coltivazione diretta del fondo. Il contribuente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e comunque la sua infondatezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo, ma lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, pur formalmente rubricati come violazioni di legge, i motivi miravano in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dalla CTR, che aveva accertato la continuità della coltivazione diretta e l'assenza dei presupposti della revoca dell'agevolazione. La Corte ha inoltre rilevato che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi, fondata sull'accertamento di fatto della mancata interruzione della coltivazione diretta e della mancata esecuzione del comodato immediatamente risolto. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 604/1954
agevolazioni per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina
L'agevolazione è subordinata al permanere dei presupposti previsti dalla disciplina speciale; la contestazione riguardava la decadenza per asserita cessazione della coltivazione diretta del fondo.
art. 7, comma 1, l. n. 604/1954
La prova della coltivazione diretta del fondo è rilevante ai fini del mantenimento dell'agevolazione e può essere fornita con qualsiasi mezzo; l'accertamento della sua sussistenza è riservato al giudice di merito.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta non pertinente, perché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto sulla continuità della coltivazione diretta, non efficacemente scalfito in cassazione.
La mancanza di data certa dell'accordo solutorio non è stata considerata decisiva, poiché la questione dirimente era la mancata esecuzione del comodato e la mancata interruzione della coltivazione diretta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per ottenere una rivisitazione del merito o per censurare, solo apparentemente come violazioni di legge, valutazioni di fatto e di prova compiute dal giudice di merito.
art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014
La modifica del periodo di sospensione feriale dei termini processuali si applica, in assenza di disciplina transitoria, dalla sospensione relativa all'anno solare 2015.
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è stata ridotta a 31 giorni dal 1 al 31 agosto per effetto della modifica normativa richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La prova della qualità di coltivatore diretto, quando richiesta per il mantenimento di un'agevolazione fiscale, può essere fornita con qualsiasi mezzo e il relativo accertamento appartiene al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del fatto.
- Ai fini della decadenza da un'agevolazione legata alla coltivazione diretta, ciò che conta è l'effettiva interruzione della coltivazione o l'effettiva esecuzione del negozio che si assume impeditivo o interruttivo, non la sola formale esistenza di atti astrattamente idonei.
- La mancanza di data certa di un accordo negoziale non assume rilievo decisivo quando il giudice di merito accerti, in fatto, che quel negozio non è stato eseguito e che non vi è stata interruzione della situazione richiesta dalla legge per conservare il beneficio.
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