Cassazione Civile, Ordinanza n. 33149/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, in data 4 marzo 2002, di un immobile da parte di una società poi fallita in favore di due coniugi, a fronte di un precedente contratto preliminare risalente al 1995 e di un lungo rinvio del rogito. Il fallimento agì per la revocatoria fallimentare dell'atto di vendita ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., sostenendo che gli acquirenti conoscevano lo stato d'insolvenza della venditrice al momento del definitivo. Il tribunale rigettò la domanda valorizzando il preliminare e il possesso già consegnato agli acquirenti; la corte d'appello, invece, accolse la revocatoria, ritenendo irrilevante il preliminare ai fini del trasferimento e desumendo la scientia decoctionis degli acquirenti da vari indizi (ritardo del rogito, difficoltà economiche dell'impresa, lettere di sollecito, riunioni tra promissari acquirenti, gestione del saldo prezzo e dell'ipoteca). La corte di merito condannò inoltre gli acquirenti a restituire l'immobile e a corrispondere frutti civili quantificati equitativamente. Con il ricorso per cassazione gli acquirenti dedussero, in sintesi: difetto di interesse del fallimento alla revocatoria per la presenza di ipoteca fondiaria e per l'art. 41 TUB; errata valutazione dei presupposti della revocatoria e del significato economico dell'accollo; insussistenza della prova della conoscenza dello stato di insolvenza; omesso esame di fatti decisivi; illegittimità della condanna alla restituzione del bene; violazione dei limiti dell'azione revocatoria e della domanda quanto ai frutti civili; erronea quantificazione equitativa dei frutti. La Cassazione ha trattato congiuntamente i primi motivi e li ha rigettati sul punto decisivo della revocabilità della vendita anche in presenza di ipoteca fondiaria e di accollo parziale, chiarendo che l'art. 41 TUB non impedisce la revocatoria quando il bene sia stato effettivamente trasferito prima del fallimento e non sia stata avviata una esecuzione individuale sul bene; ha poi dichiarato inammissibili i motivi sulla scientia decoctionis perché diretti a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, ribadendo che la prova della conoscenza può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti e che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito. Sono stati poi ritenuti infondati/inammissibili anche i motivi sulla restituzione del bene e sui frutti civili: la revocatoria comporta l'inefficacia dell'atto verso la massa ma legittima la condanna alla restituzione del bene; i frutti civili decorrono dalla domanda giudiziale e possono essere liquidati equitativamente in base al valore locativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei coniugi acquirenti, confermando la sentenza della corte d'appello che aveva revocato la compravendita dell'immobile, disposto la restituzione del bene al fallimento e condannato gli acquirenti al pagamento dei frutti civili dal 20 agosto 2004 fino alla restituzione effettiva o al giudicato. La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito sia quanto alla revocabilità della vendita nonostante la presenza di ipoteca fondiaria e di un accollo parziale del mutuo, sia quanto alla prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza, sia quanto alla condanna restitutoria e alla liquidazione equitativa dei frutti civili. Le spese del giudizio sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Per la revocatoria fallimentare della vendita compiuta dall'imprenditore poi fallito è necessario provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell'acquirente; l'eventus damni è in re ipsa, poiché deriva dall'uscita del bene dalla massa e dalla lesione della par condicio creditorum.
Attribuisce al creditore fondiario un privilegio di carattere processuale che consente l'esecuzione individuale anche in pendenza di fallimento, ma non incide sul diritto sostanziale del creditore né esclude la revocatoria quando il bene sia stato trasferito prima del fallimento e non sia stata instaurata o proseguita l'esecuzione sul bene.
Le vicende del mutuo accollato e dei pagamenti eseguiti dal terzo acquirente incidono eventualmente sul diritto di restituzione e sul relativo quantum, non sull'ammissibilità della revocatoria.
Richiamato per la graduazione dei crediti e per il rilievo di eventuali crediti prededucibili o di rango superiore che possono incidere sulla ripartizione del ricavato.
Invocato dai ricorrenti per la surrogazione del terzo che abbia pagato il debito garantito; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini dell'esperibilità della revocatoria.
Richiamato in relazione all'accollo del debito ipotecario; la Corte esclude che l'accollo parziale elimini l'interesse del fallimento alla revoca.
Richiamati dai ricorrenti in tema di obbligazioni solidali, senza rilievo decisivo ai fini della revocatoria.
Richiamato per contestare l'interesse ad agire del fallimento; la Corte esclude il difetto di interesse.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che si tratta in realtà di critica al merito.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo nella decisione.
Richiamato per l'interpretazione del contratto e del significato economico dell'accollo, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione di merito.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di interpretazione contrattuale.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di interpretazione secondo buona fede.
Richiamato nei motivi senza decisività autonoma.
Richiamato nei motivi in relazione alla regolazione del mutuo e degli interessi.
Richiamato nei motivi con riguardo a presunzioni legali o a regole presuntive.
Richiamati dai ricorrenti in relazione all'intervento edilizio convenzionato e ai tempi di conclusione della vendita, ma ritenuti non decisivi per escludere la scientia decoctionis.
Invocato per vizio di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito non apparente né contraddittoria.
Richiamato in relazione al contenuto della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Usato per censurare violazioni di legge; la Corte esclude che i motivi attacchino correttamente la regola giuridica, rilevando che mirano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto.
Richiamato per vizi di motivazione apparente o nullità della sentenza; escluso nel caso concreto.
Il sindacato di legittimità per omesso esame richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, non la mera mancata valutazione di elementi istruttori.
Richiamato nei motivi in relazione ai frutti civili e al godimento del bene, senza specifica applicazione decisiva.
Richiamato nei motivi per la liquidazione del danno/frutti, senza autonoma incidenza sulla decisione.
Richiamato nei motivi per il criterio di risarcimento/quantificazione, senza decisività.
La Corte ritiene corretta la liquidazione equitativa dei frutti civili sulla base del valore locativo del bene.
Serve a qualificare i frutti civili come corrispettivo del godimento del bene; tali frutti decorrono dalla domanda di revoca.
La revocatoria fallimentare mira a ripristinare la garanzia patrimoniale generale dei creditori.
Richiamato per la tutela giurisdizionale dei diritti, senza autonoma decisività.
Richiamato per sottolineare la natura costitutiva dell'azione revocatoria e il momento di efficacia della sentenza.
Richiamato per gli effetti del giudicato della sentenza di revoca.
Richiamato come divieto di azioni esecutive individuali, in deroga al quale opera l'art. 41 TUB per il creditore fondiario.
Richiamato per il principio di esclusività dell'accertamento del passivo, che non è derogato dall'art. 41 TUB.
Richiamato per l'acquisizione alla massa dei beni del fallito; se il bene è stato ceduto prima del fallimento e non revocato, non entra nella massa.
Rilevante per i poteri del curatore di amministrare i beni sopravvenuti alla massa.
Richiamati per indicare che l'esecuzione immobiliare su bene già trasferito a terzi si svolge contro il terzo acquirente, non contro il fallito venditore.
Richiamati nei motivi in relazione alla proprietà superficiaria dell'immobile, senza rilievo decisivo.
Richiamato nei motivi in relazione al possesso dell'immobile.
Richiamato nei motivi in tema di buona fede del possessore.
Richiamato nei motivi in tema di frutti del possessore.
Richiamato nei motivi in tema di diligenza e prassi del settore.
art. 3 Cost.
Richiamato nei motivi per una prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 24 Cost.
Richiamato nei motivi per una prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 42 Cost.
Richiamato nei motivi per una prospettata compressione del diritto di proprietà/casa, ritenuta non decisiva.
art. 47 Cost.
Richiamato nei motivi per una prospettata questione costituzionale, ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo finale per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della revocatoria fallimentare di una compravendita, l'eventus damni è in re ipsa e coincide con la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito, quale lesione della par condicio creditorum; il curatore deve provare la conoscenza dello stato d'insolvenza in capo all'acquirente al momento dell'atto.
- La conoscenza dello stato d'insolvenza non deve essere soltanto astrattamente conoscibile, ma effettivamente percepita dall'acquirente; essa può tuttavia essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle presunzioni; il vizio denunciabile è soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- L'art. 41 TUB attribuisce al creditore fondiario un privilegio processuale di esecuzione individuale, ma non esclude la revocatoria fallimentare della vendita già compiuta dal debitore poi fallito; l'irrilevanza della revocatoria si configura solo quando l'esecuzione individuale sul bene sia effettivamente instaurata o proseguita e il bene sia sottratto alla massa.
- L'azione revocatoria fallimentare ha natura costitutiva ma, una volta accolta, legittima la condanna dell'acquirente alla restituzione del bene alla massa; inoltre, i frutti civili del bene vanno restituiti dalla data della domanda giudiziale e possono essere liquidati equitativamente in base al valore locativo, se congruamente motivato.
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