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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20300/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi deducono vari vizi: Briganti contesta l'identificazione come il "Fabio" delle intercettazioni, la valutazione probatoria delle conversazioni captate e l'insufficiente nesso tra detenzione di stupefacenti/armi e partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis c.p.; Capone censura la errata qualificazione giuridica di alcuni capi e, soprattutto, la determinazione della pena in sede di concordato in appello (omessa estensione della riduzione ad i reati satellite/continuati e mancanza di indicazione degli aumenti per continuazione); Greco e Quaranta contestano la utilizzazione di captazioni ambientali autorizzate (art. 271 c.p.p.), sostenendo che la proroga autorizzativa non comprendeva le captazioni ambientali; Pinto lamenta vizi nella determinazione della pena in relazione al concordato in appello e la mancata motivazione circa l'esclusione di specifiche fattispecie di stupefacenti nonché profili sulla recidiva e sull'equivalenza tra attenuanti e aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Briganti Fabio, Greco Nicolò, Pinto Nicola e Quaranta Enzo, confermando sostanzialmente la sentenza di merito per costoro e condannandoli al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Aleandro Capone è stato ritenuto fondato limitatamente alla errata determinazione della pena: la corte ha annullato senza rinvio la parte impugnata nei suoi confronti e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione della pena, stante l'omessa estensione della riduzione (art. 442 c.p.p.) anche ai reati satellite posti in continuazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione all'associazione mafiosa sulla base di un complesso di elementi (intercettazioni, riconoscimenti, attività di custodia armi, rapporti con i vertici), anche se il collaborante non aveva espressamente citato il singolo imputato.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione e concorso nei reati contestati; la Corte ne conferma l'applicazione secondo la valutazione del concorso di persone nelle condotte.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 73 e 74)

    Norme sul traffico di stupefacenti evocate per la qualificazione dei reati; la Corte ha ritenuto che questioni relative alla qualificazione siano inammissibili se derubricate dal concordato in appello.

  • legge 2 ottobre 1967 n. 895 (norme sulle armi)

    Richiamata per i reati relativi a detenzione, porto e eventuali alterazioni di armi; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione per fatti connessi alle armi.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha affermato che molte delle obiezioni erano rinunciate con il concordato e, in ogni caso, ha valutato come utilizzabili le parti comprensibili e coordinabili delle intercettazioni.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Strumento del concordato in appello: la Corte ha ricordato i limiti dell'impugnazione avverso decisioni emesse su concordato (rinuncia a molte questioni) ma ha riconosciuto ammissibili i profili attinenti alla determinazione numerica della pena.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente in tema di motivazione mancante: il giudice d'appello può integrare la motivazione della sentenza di primo grado senza che ciò configuri nullità automatica.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    La riduzione di pena prevista per il concordato deve essere applicata correttamente anche ai reati satellite in continuazione; l'omessa estensione costituisce vizio di determinazione delle pena rilevabile in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma posta a fondamento della condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili; la Cassazione ha condannato i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sull'effetto estensivo dell'impugnazione: la Corte ha ricordato principi giurisprudenziali relativi all'estensione degli effetti di accoglimento dell'impugnazione ad altri soggetti coinvolti.

Massime di principio

  • In tema di intercettazioni, l'identificazione di un interlocutore non richiede necessariamente una perizia fonica: il giudice può formarsi il convincimento mediante altri elementi (contenuto delle conversazioni, riconoscimento da parte della polizia giudiziaria, riscontri fotografici/video), salvo che la difesa non allegi elementi oggettivi contrari.
  • Il giudice d'appello, investito di piena cognizione, può integrare o completare la motivazione mancante della sentenza di primo grado senza che ciò comporti automaticamente la nullità del giudizio d'appello, purché la ricostruzione sia coerente e non contraddittoria.
  • Con il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) le parti rinunciano in genere a dedurre in cassazione molte questioni sostanziali e di utilizzabilità delle prove; restano invece ammissibili i profili che attengono a vizi formali o di calcolo della determinazione della pena.
  • Gli errori di calcolo o di estensione della riduzione di pena (es. mancata applicazione della riduzione anche ai reati satellite in continuazione) sono censurabili in Cassazione anche quando la decisione discende da un concordato: tali vizi sono rettificabili con annullamento e rimessione per la rideterminazione.
  • L'inutilizzabilità parziale o la parziale incomprensibilità di captazioni/intercettazioni non comporta necessariamente l'esclusione dell'intero contenuto; la corte può valorizzare le parti comprensibili e coordinate con altri elementi di prova.
  • Chi contesta un riconoscimento (es. di voce in intercettazioni) ha l'onere di allegare elementi oggettivi che rendano dubbia l'identificazione (es. presenza fisica in altro luogo), altrimenti il giudice può ritenere affidabile il riconoscimento operato dagli organi investigativi.
  • Se un motivo d'appello è stato espressamente rinunciato nel concordato, il giudice d'appello non è tenuto a motivare sulle questioni rinunciate e la relativa censura risulta inammissibile in Cassazione.

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