Cassazione Penale, Sentenza n. 20198/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 04/02/2025 che aveva annullato l'ordinanza del Gip del 21/10/2024 con la quale era stata applicata la custodia cautelare in carcere a carico di Tabor Menno relativamente ai reati indicati nei capi 0), 161), 161 bis). Il Procuratore Europeo denunciava vizio di motivazione del Tribunale del riesame e erronea o falsa applicazione di norme processuali (artt. 272 e ss., 292, comma 2 lett. c) e c) bis, 309 comma 9 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale avesse valutato in modo parcellizzato e non complessivo l'ordinanza del Gip e avesse ingiustamente ritenuto carente la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e del periculum.
La decisione
Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Europeo è stato dichiarato inammissibile per tardività. L'ordinanza del Tribunale del riesame era depositata e comunicata il 05/02/2025; il ricorso è pervenuto alla Corte il 21/02/2025, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. n. 1626/2020) che stabilisce che il ricorso deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione e che la data rilevante è quella di ricezione dell'atto nell'ufficio competente. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., senza esame del merito delle censure sostanziali sollevate dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
Termine di dieci giorni per proporre il ricorso e necessità di presentazione presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione; la data rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente.
art. 272 e ss. cod. proc. pen.
Norme relative alla motivazione e all'apprezzamento degli elementi probatori richiamate nella censura del ricorrente; la Corte però non ha valutato la questione di merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali.
art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis, cod. proc. pen.
Riferimento normativo relativo alle esigenze cautelari e ai presupposti per l'applicazione delle misure; la Corte non si è pronunciata nel merito sull'interpretazione di tali disposizioni a causa dell'inammissibilità procedurale.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti della custodia cautelare; anche su questo punto la Corte non ha deciso per il merito perché ha pronunciato l'inammissibilità.
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per affermare che la cancelleria non ha obbligo di trasmettere gli atti ad uffici diversi e che la presentazione dell'impugnazione ad un ufficio non competente comporta il rischio di declaratoria di inammissibilità per tardività.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per chiudere il procedimento senza esame del merito.
Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Rv.280167-01)
Principio consolidato secondo cui, nelle impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e la data rilevante è quella di ricezione nell'ufficio competente; la presentazione presso uffici diversi espone al rischio di inammissibilità per tardività.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini processuali e della sede di presentazione (cancelleria competente) è inderogabile: un ricorso depositato fuori termine o presso uffici non competenti può essere dichiarato inammissibile de plano senza che il merito venga esaminato.
- Nelle impugnazioni di provvedimenti cautelari occorre presentare il ricorso entro il termine breve previsto dall'art. 311 c.p.p. (dieci giorni) e nella cancelleria che ha emesso l'atto; la data di ricezione dall'ufficio competente è quella rilevante per la tempestività.
- Se si vuole contestare la motivazione o la valutazione dei gravi indizi e del periculum è necessario prima assicurarsi della regolarità formale dell'impugnazione (termine e luogo di deposito), altrimenti le questioni sostanziali non saranno esaminate.
- La giurisprudenza consolidata impone cautela nel modo di proporre impugnazioni cautelari: è consigliabile ottenere ricevute o prove di avvenuta presentazione nella cancelleria competente e, in caso di dubbi, utilizzare canali diretti o consulenza per non incorrere nella perdita del diritto di impugnare.
- Quando viene contestata la motivazione di un'ordinanza cautelare, la Corte di legittimità può non entrare nel merito se emergono vizi procedurali formali; pertanto la difesa deve curare sia il profilo sostanziale che quello formale.
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