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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20198/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 04/02/2025 che aveva annullato l'ordinanza del Gip del 21/10/2024 con la quale era stata applicata la custodia cautelare in carcere a carico di Tabor Menno relativamente ai reati indicati nei capi 0), 161), 161 bis). Il Procuratore Europeo denunciava vizio di motivazione del Tribunale del riesame e erronea o falsa applicazione di norme processuali (artt. 272 e ss., 292, comma 2 lett. c) e c) bis, 309 comma 9 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale avesse valutato in modo parcellizzato e non complessivo l'ordinanza del Gip e avesse ingiustamente ritenuto carente la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e del periculum.

La decisione

Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Europeo è stato dichiarato inammissibile per tardività. L'ordinanza del Tribunale del riesame era depositata e comunicata il 05/02/2025; il ricorso è pervenuto alla Corte il 21/02/2025, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. n. 1626/2020) che stabilisce che il ricorso deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione e che la data rilevante è quella di ricezione dell'atto nell'ufficio competente. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., senza esame del merito delle censure sostanziali sollevate dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 1, cod. proc. pen.

    Termine di dieci giorni per proporre il ricorso e necessità di presentazione presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione; la data rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente.

  • art. 272 e ss. cod. proc. pen.

    Norme relative alla motivazione e all'apprezzamento degli elementi probatori richiamate nella censura del ricorrente; la Corte però non ha valutato la questione di merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo relativo alle esigenze cautelari e ai presupposti per l'applicazione delle misure; la Corte non si è pronunciata nel merito sull'interpretazione di tali disposizioni a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti della custodia cautelare; anche su questo punto la Corte non ha deciso per il merito perché ha pronunciato l'inammissibilità.

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte per affermare che la cancelleria non ha obbligo di trasmettere gli atti ad uffici diversi e che la presentazione dell'impugnazione ad un ufficio non competente comporta il rischio di declaratoria di inammissibilità per tardività.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma che consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per chiudere il procedimento senza esame del merito.

  • Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Rv.280167-01)

    Principio consolidato secondo cui, nelle impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e la data rilevante è quella di ricezione nell'ufficio competente; la presentazione presso uffici diversi espone al rischio di inammissibilità per tardività.

Massime di principio

  • Il rispetto dei termini processuali e della sede di presentazione (cancelleria competente) è inderogabile: un ricorso depositato fuori termine o presso uffici non competenti può essere dichiarato inammissibile de plano senza che il merito venga esaminato.
  • Nelle impugnazioni di provvedimenti cautelari occorre presentare il ricorso entro il termine breve previsto dall'art. 311 c.p.p. (dieci giorni) e nella cancelleria che ha emesso l'atto; la data di ricezione dall'ufficio competente è quella rilevante per la tempestività.
  • Se si vuole contestare la motivazione o la valutazione dei gravi indizi e del periculum è necessario prima assicurarsi della regolarità formale dell'impugnazione (termine e luogo di deposito), altrimenti le questioni sostanziali non saranno esaminate.
  • La giurisprudenza consolidata impone cautela nel modo di proporre impugnazioni cautelari: è consigliabile ottenere ricevute o prove di avvenuta presentazione nella cancelleria competente e, in caso di dubbi, utilizzare canali diretti o consulenza per non incorrere nella perdita del diritto di impugnare.
  • Quando viene contestata la motivazione di un'ordinanza cautelare, la Corte di legittimità può non entrare nel merito se emergono vizi procedurali formali; pertanto la difesa deve curare sia il profilo sostanziale che quello formale.

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