Cassazione Penale, Sentenza n. 20197/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Vicenza del 28/02/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (29/12/2023) dell'autovettura Fiat Panda targata GL863YJ, intestata al Pizzato, disposta nel procedimento per reati connessi agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Il ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) contestazione della sussistenza del nesso di pertinenzialità tra l'autovettura e il reato, ritenendo non dimostrato l'uso del mezzo per trasporto/cessione di stupefacenti; (2) contestazione della attualità del "periculum in mora", con la prospettazione che dall'epoca del fatto il ricorrente non avrebbe più commesso reati e quindi non sussisterebbe pericolo attuale di reiterazione o di aggravamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la qualificazione dell'autovettura come cosa pertinente al reato sulla base di plurimi elementi indiziari (rinvenimenti di stupefacente in date del maggio/giugno 2023 in luoghi dove l'indagato era stato osservato, esiti delle intercettazioni, e il rinvenimento di due involucri con cocaina a bordo dell'auto in perquisizione veicolare del 7 luglio 2023). Ha inoltre correttamente valutato l'attualità e concretezza del periculum in mora, avendo il Tribunale osservato che l'attività illecita era cessata solo in seguito alla scoperta dell'indagine e non per una scelta autonoma dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere di sostenere le spese del procedimento (ex art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il sequestro preventivo può essere disposto per cose pertinenti al reato quando vi sia il pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati; la nozione di "cose pertinenti" è più ampia della nozione di corpo di reato e comprende anche beni indirettamente collegati se non solo occasionalmente.
Regola la competenza del giudice del riesame e la procedura di riesame delle misure cautelari; qui utilizzata come rimedio avverso il decreto di sequestro impugnato.
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione dedotti nel ricorso (erronea applicazione della legge). La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e il ricorso inammissibile.
Stabilisce l'onere del soccombente per le spese del procedimento; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti che ha costituito il titolo del procedimento penale a carico dell'indagato; il sequestro è stato disposto nell'ambito di tale procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa dell'importo da versare alla Cassa delle ammende e alla valutazione sulla buona fede o colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di una cosa ai sensi dell'art. 321 c.p.p. può legittimamente riguardare beni non direttamente usati per commettere il reato ma funzionalmente collegati (cose "pertinenti"); non è necessario che siano "corpo di reato".
- Per ritenere la pertinenzialità non è richiesta la prova piena: elementi indiziari concreti e ripetuti (osservazioni, rinvenimenti in più occasioni, intercettazioni, ritrovamento di droga nel veicolo) possono giustificare la misura.
- Il periculum in mora deve essere concreto e attuale: è sufficiente che il bene possa ancora agevolare la prosecuzione o l'aggravamento dell'attività illecita o la commissione di altri reati, anche di specie diversa.
- La cessazione dell'attività illecita per effetto della scoperta di un'indagine non prova necessariamente una scelta volontaria di desistenza; la persistenza di indizi recenti (es. conversazioni intercettate) può confermare la sussistenza del pericolo.
- In sede di impugnazione in cassazione è difficoltoso ottenere la riforma quando il giudice del riesame abbia dato motivazione coerente e fondata su elementi indiziari multipli; le censure devono evidenziare errori di diritto o macroscopiche carenze motivazionali.
- Se il ricorrente non dimostra l'assenza di nesso funzionale (o la occasionalità dell'uso del bene), la qualificazione del bene come pertinente e il conseguente sequestro tendono a essere confermati.
- La valutazione del periculum implica un bilanciamento tra la libertà del proprietario e la tutela dell'ordine pubblico: la misura è giustificata quando il bene rappresenta un concreto strumento per agevolare l'illecito.
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