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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20197/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Vicenza del 28/02/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (29/12/2023) dell'autovettura Fiat Panda targata GL863YJ, intestata al Pizzato, disposta nel procedimento per reati connessi agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Il ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) contestazione della sussistenza del nesso di pertinenzialità tra l'autovettura e il reato, ritenendo non dimostrato l'uso del mezzo per trasporto/cessione di stupefacenti; (2) contestazione della attualità del "periculum in mora", con la prospettazione che dall'epoca del fatto il ricorrente non avrebbe più commesso reati e quindi non sussisterebbe pericolo attuale di reiterazione o di aggravamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la qualificazione dell'autovettura come cosa pertinente al reato sulla base di plurimi elementi indiziari (rinvenimenti di stupefacente in date del maggio/giugno 2023 in luoghi dove l'indagato era stato osservato, esiti delle intercettazioni, e il rinvenimento di due involucri con cocaina a bordo dell'auto in perquisizione veicolare del 7 luglio 2023). Ha inoltre correttamente valutato l'attualità e concretezza del periculum in mora, avendo il Tribunale osservato che l'attività illecita era cessata solo in seguito alla scoperta dell'indagine e non per una scelta autonoma dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere di sostenere le spese del procedimento (ex art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo può essere disposto per cose pertinenti al reato quando vi sia il pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati; la nozione di "cose pertinenti" è più ampia della nozione di corpo di reato e comprende anche beni indirettamente collegati se non solo occasionalmente.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regola la competenza del giudice del riesame e la procedura di riesame delle misure cautelari; qui utilizzata come rimedio avverso il decreto di sequestro impugnato.

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione dedotti nel ricorso (erronea applicazione della legge). La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere del soccombente per le spese del procedimento; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti che ha costituito il titolo del procedimento penale a carico dell'indagato; il sequestro è stato disposto nell'ambito di tale procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa dell'importo da versare alla Cassa delle ammende e alla valutazione sulla buona fede o colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo di una cosa ai sensi dell'art. 321 c.p.p. può legittimamente riguardare beni non direttamente usati per commettere il reato ma funzionalmente collegati (cose "pertinenti"); non è necessario che siano "corpo di reato".
  • Per ritenere la pertinenzialità non è richiesta la prova piena: elementi indiziari concreti e ripetuti (osservazioni, rinvenimenti in più occasioni, intercettazioni, ritrovamento di droga nel veicolo) possono giustificare la misura.
  • Il periculum in mora deve essere concreto e attuale: è sufficiente che il bene possa ancora agevolare la prosecuzione o l'aggravamento dell'attività illecita o la commissione di altri reati, anche di specie diversa.
  • La cessazione dell'attività illecita per effetto della scoperta di un'indagine non prova necessariamente una scelta volontaria di desistenza; la persistenza di indizi recenti (es. conversazioni intercettate) può confermare la sussistenza del pericolo.
  • In sede di impugnazione in cassazione è difficoltoso ottenere la riforma quando il giudice del riesame abbia dato motivazione coerente e fondata su elementi indiziari multipli; le censure devono evidenziare errori di diritto o macroscopiche carenze motivazionali.
  • Se il ricorrente non dimostra l'assenza di nesso funzionale (o la occasionalità dell'uso del bene), la qualificazione del bene come pertinente e il conseguente sequestro tendono a essere confermati.
  • La valutazione del periculum implica un bilanciamento tra la libertà del proprietario e la tutela dell'ordine pubblico: la misura è giustificata quando il bene rappresenta un concreto strumento per agevolare l'illecito.

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