Cassazione Penale, Sentenza n. 20191/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trieste per il reato di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci). I fatti riguardano il rinvenimento, a bordo di una nave in arrivo da Turchia e diretta in Gran Bretagna, di 597.000 accendini recanti marchi/decori idonei a indurre in inganno (imitazione di prodotti CLIPPER). La merce era accompagnata da documento doganale di transito (T1) e fattura turca e non era stata sdoganata né immessa nel mercato italiano. Il PG sostiene che la formulazione "mette comunque in circolazione" includa anche la vendita estero-su-estero con transito in Italia e la semplice presentazione alla dogana, mentre il Tribunale aveva escluso il reato perché la merce non era destinata alla commercializzazione in Italia e non aveva fatto giuridicamente ingresso nel territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale infondato. Ha confermato che l'art. 517 c.p. punisce la messa in circolazione di prodotti con segni mendaci e che la nozione di "mette altrimenti in circolazione" comprende operazioni dirette a far uscire la cosa dalla custodia del detentore (conseguente circolazione, immagazzinamento per distribuzione, consegna ad altra impresa, presentazione in dogana con finalità di immissione in consumo o libera pratica). Tuttavia la Corte ha precisato che il reato non è configurabile quando la merce è in puro transito (proveniente da Stato estero, destinata ad altro Stato estero), non è mai uscita dalla disponibilità del detentore, non è destinata al mercato interno e non è stata presentata o destinata a essere presentata alla dogana per lo sdoganamento. Ha altresì escluso che il Regolamento UE n. 608/2013 (art. 18) possa estendere la portata penale della norma, essendo mirato alla tutela della proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e non all'ordine economico nazionale. Di conseguenza l'assoluzione per insussistenza dell'elemento oggettivo è stata confermata.
Norme richiamate
La Corte interpreta "mette altrimenti in circolazione" come comprensiva di qualsiasi operazione volta a far uscire la merce dalla sfera di custodia del detentore (es. consegna, immagazzinamento per distribuzione, presentazione in dogana finalizzata allo sdoganamento). Tuttavia non ricomprende la mera circolazione in transito non destinata al mercato interno e mai posta in disponibilità di terzi in Italia.
Richiamato per distinguere la diversa locuzione "mettere in commercio" (art. 516) dalla formulazione di art. 517; utile per definire il perimetro della tutela penale rispetto alle diverse fattispecie.
art. 4, co. 49, legge 24/12/2003 n. 350
art. 4, comma quarantanove
Atto interpretativo del legislatore che ha anticipato il momento consumativo del reato previgente, stabilendo che il reato si perfeziona dal momento della presentazione dei prodotti alla dogana per l'immissione in consumo o libera pratica, senza però ampliare la portata precettiva della norma.
Regolamento (UE) n. 608/2013
Regolamento che attribuisce alle autorità doganali poteri di blocco delle merci sospette di violare diritti di proprietà intellettuale. La Corte ritiene che tale normativa tuteli la proprietà intellettuale e le funzioni doganali e non possa essere utilizzata per estendere il perimetro penale dell'art. 517 c.p.
Richiamato in giurisprudenza (caso Menna) per affermare che aree doganali possono essere considerate territorio italiano ai fini penali; utile a distinguere fattispecie in cui la giurisdizione territoriale e la presenza fisica della merce nel territorio italiano consentono l'applicazione di art. 517.
Riferimento giurisprudenziale evocato dal Procuratore generale per analogie: alcune pronunce ritengono che la mera presentazione alla dogana possa integrare la condotta illecita. La Corte però non estende automaticamente queste interpretazioni all'art. 517 oltre i limiti già affermati.
Massime di principio
- L'art. 517 c.p. si applica quando vi è una condotta diretta a far uscire la merce dalla sfera di custodia del detentore in vista della circolazione o commercializzazione (inclusa la presentazione alla dogana per lo sdoganamento).
- La mera presenza fisica della merce in transito sul territorio nazionale non integra automaticamente il reato: occorre che la merce sia destinata all'immissione in consumo/libera pratica nel mercato interno o che sia stata posta in condizione di essere messa in circolazione (es. presentata alla dogana con tale finalità, posta in magazzino in Italia, fatture/attività effettuate in Italia che partecipano al processo di messa in circolazione).
- Se la merce proviene da uno Stato estero, è diretta a un altro Stato estero e non è mai uscita dalla disponibilità del detentore né presentata/ destinata alla dogana italiana per lo sdoganamento, l'art. 517 non trova applicazione.
- La normativa doganale dell'UE (regolamento 608/2013) consente misure amministrative di blocco a tutela della proprietà intellettuale ma non amplia di per sé la fattispecie penale prevista dall'art. 517 c.p.
- Il tentativo del reato è configurabile quando siano stati compiuti atti idonei e diretti, in modo concreto, alla messa in circolazione dei prodotti contraffatti e tali atti abbiano raggiunto uno stadio evolutivo che renda probabile il risultato.
- Fatti o atti compiuti in Italia (es. fattura emessa in Italia, deposito in area doganale italiana considerata territorio ai sensi dell'art. 6 c.p., operazioni effettuate da soggetti italiani) possono far rientrare la condotta nel perimetro di applicazione dell'art. 517 anche se parte della filiera è estera.
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