Cassazione Penale, Sentenza n. 20202/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi in Cassazione sono proposti avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/04/2024 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato gli imputati per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione e altri reati. Le censure principali dedotte dai diversi ricorrenti sono: nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni (violazione art. 266 cod. proc. pen.), carenza o illogicità della motivazione rispetto alla sussistenza dell'associazione a delinquere (art. 416 c.p.), contestazioni sulla qualificazione e sulla prova della ricettazione (art. 648 c.p.), erronea qualificazione o applicazione di aggravanti (art. 61, n.7 c.p.) e di recidiva (art. 99 c.p.), eccessività della pena (artt. 81, 132, 133 c.p.), contestazione della mancata pronuncia di proscioglimento o di estinzione per prescrizione (riguardo al ricorrente che ha patteggiato in appello, art. 599-bis c.p.p.). Alcuni ricorrenti hanno inoltre lamentato genericità/aspecificità dei motivi di appello e la mancata valutazione di attenuanti (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha richiamato i principi secondo cui: il ricorso di legittimità deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione di merito; il sindacato di legittimità non può riconsiderare apprezzamenti di fatto non viziati da manifesta illogicità o travisamento; le intercettazioni autorizzate con riferimento al reato associativo possono essere utilizzate anche nei confronti dei meri partecipi in presenza di unicità della fattispecie e del rispetto dei presupposti di legge. Conseguenze pratiche: restano ferme le condanne e le pene determinate dalla Corte di Appello (tra cui: Grasselli anni 3, mesi 2 e multa €4.000; De Simone anni 3, mesi 2 e multa €4.000; Reina anni 8 e multa €45.000; Alfano Pasquale e Vincenzo anni 7, mesi 8 e multa €35.000; Pensilino anni 3 e multa €3.500 - per quest'ultimo patteggiamento confermato in appello), i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di €3.000 ciascuno alla cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. Reina, Pensilino, De Simone e Grasselli sono anche condannati a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile Roche S.p.A.; la richiesta di rifusione della parte civile nei confronti degli Alfano è stata rigettata. Il motivo di prescrizione sollevato da Pensilino è stato ritenuto infondato in base ai termini e alle sospensioni valutate dalla Corte.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)
La Corte ha ritenuto sussistente il reato associativo sulla base di un compendio indiziario (numero dei partecipanti, ripartizione di ruoli, mezzi e locali per lo stoccaggio, telefoni dedicati, modus operandi ripetuto) e ha riaffermato che il reato associativo è autonomo rispetto ai reati-fine: l'adesione anche minima è idonea a consumarlo.
art. 266 cod. proc. pen. (intercettazioni)
Le intercettazioni disposte con riferimento all'associazione possono essere utilizzate anche nei confronti dei singoli ritenuti mero partecipe, purché il decreto autorizzativo sia stato adottato rispetto all'ipotesi associativa ed esistano gravi indizi di reato relativi alla fattispecie complessiva; il ricorrente che ne deduce inutilizzabilità deve allegare in Cassazione i decreti impugnati o indicarne specificamente gli atti affetti dal vizio.
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni, ma la Corte segnala la prevalenza della normativa relativa al reato più grave e l'unicità della contestazione associativa, con conseguente non rilevanza della distinzione tra promotori e semplici partecipi ai fini dell'autorizzazione alle captazioni.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione possa essere desunta anche dall'incapacità o dall'omessa indicazione plausibile della provenienza delle cose; l'imputato può sottrarre dubbi dando una spiegazione attendibile dell'origine.
art. 192 cod. proc. pen. (motivazione)
La Corte di legittimità ricorda i limiti del sindacato sulla motivazione: può censurare solo la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non una mera diversa valutazione dei fatti.
art. 61, n. 7 cod. pen. (aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità)
La contestazione dell'aggravante deve essere specifica e descrivere i fatti storici. L'eccezione tardiva sollevata in Cassazione è stata respinta.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
Il riconoscimento della recidiva reiterata è stato ritenuto fondato su motivazione adeguata; la valutazione della maggior pericolosità è rimessa al giudice di merito se descritta logicamente.
art. 62-bis e art. 69, comma 4, cod. pen. (attenuanti e divieto di prevalenza sulle recidive)
La Corte conferma che l'art. 69, comma 4, vieta la prevalenza delle attenuanti quando sia applicata la recidiva di cui all'art. 99, e ribadisce che la mancata valutazione delle attenuanti generiche non è censurabile se la recidiva è stata correttamente motivata.
art. 599-bis cod. proc. pen. (patteggiamento in appello)
Il ricorso avverso una sentenza che ha pronunciato patteggiamento è ammissibile in Cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o a diversità tra quanto concordato e quanto pronunciato dal giudice; censure diverse sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità)
La Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e un'ammenda equitativa di €3.000 ciascuno per profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere specifico: riprodurre il motivo di appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito espone all'inammissibilità.
- La Suprema Corte non riesamina i fatti né sostituisce il giudizio di merito salvo manifesta illogicità, travisamento della prova o carenza assoluta della motivazione.
- Per far dichiarare inutilizzabili intercettazioni in Cassazione è necessario allegare e puntare agli specifici decreti o atti che avrebbero viziato l'autorizzazione; la sola doglianza generica è inammissibile.
- Nelle indagini su associazioni criminali le captazioni autorizzate per la fattispecie associativa possono essere utilizzate anche contro i singoli partecipi quando l'indagine riguarda l'associazione nel suo complesso.
- La prova della ricettazione può essere costruita anche sull'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza della merce da parte dell'imputato: spetta a lui fornire una spiegazione credibile.
- La contestazione di aggravanti o di recidiva deve essere dedotta tempestivamente e con specificità in grado di consentire il sindacato: eccezioni tardive o vaghe sono escluse.
- Il patteggiamento conferito in sede di appello limita i profili di impugnazione in Cassazione: si può censurare solo la formazione della volontà, il consenso del PM o la difformità tra accordo e pronunzia.
- Chi propone ricorso in Cassazione senza adeguata specificità o reiterando argomentazioni già disattese dal giudice di merito rischia non solo l'inammissibilità ma anche condanne per spese e ammende.
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