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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08943/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore contro una compravendita di immobili: il debitore aveva alienato alcuni beni ai propri figli. Il Tribunale aveva accolto la domanda pauliana; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello incidentale e rigettato l'appello principale dell'acquirente. In cassazione il soccombente deduceva: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello, per violazione dell'art. 111, co. 6, Cost. e dell'art. 132, co. 2, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei principi di non contestazione, sostenendo che il creditore avrebbe dovuto contestare la proprietà di alcuni immobili e che il patrimonio residuo del debitore fosse sufficiente a soddisfare il credito; 3) falsa applicazione dell'art. 115, co. 2, c.p.c. e nozione inesatta di fatto notorio, perché la Corte avrebbe valorizzato come notorio il minor valore degli immobili nel 2017 rispetto al 2013; 4) violazione degli artt. 115, 167, co. 1, e 183 c.p.c., per avere ritenuto non dimostrata la sufficienza del patrimonio residuo; 5) violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., contestando l'accertamento dell'eventus damni e richiamando il sequestro dei beni e il patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d'appello era ampia, esauriente e non apparente; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi poiché miravano, sotto la veste di violazioni di legge, a una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, in particolare del valore e della capienza del patrimonio residuo del debitore e della sussistenza dell'eventus damni. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non hanno svolto difesa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione d'appello era ampia e adeguata.

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    invocato per lamentare un vizio motivazionale; la Corte ritiene invece la motivazione pienamente sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che non può essere usato per trasformare in legittimità una censura di merito sulla valutazione delle prove e dei fatti.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro di specificità del ricorso; i motivi sono ritenuti in sostanza fattuali e quindi inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre vizi processuali, ma la Corte rileva che le censure mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 167, primo comma, c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa mancata contestazione/dimostrazione; la censura è respinta perché attiene al merito.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle deduzioni e prove; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto alla natura fattuale della doglianza.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato in relazione all'azione revocatoria e all'eventus damni; la censura è dichiarata inammissibile perché investe accertamenti di fatto.

  • art. 2727 c.c.

    invocato sulle presunzioni, ma la critica è reputata una contestazione della ricostruzione fattuale.

  • art. 2729 c.c.

    invocato sulle presunzioni semplici; la Corte non entra nel merito delle inferenze probatorie perché il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata esponga in modo compiuto e intelligibile le ragioni della decisione, affrontando i punti decisivi della controversia.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare in censure di violazione di legge contestazioni che richiedono una diversa valutazione dei fatti, delle prove o del materiale istruttorio.
  • La deduzione di violazione dei principi di non contestazione non può essere usata per rimettere in discussione l'accertamento di circostanze fattuali compiuto dal giudice di merito.
  • Nel giudizio revocatorio, l'accertamento dell'eventus damni e della sufficienza o insufficienza del patrimonio residuo costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio dedotto e specificamente argomentato.
  • Il richiamo a presunzioni semplici o al fatto notorio non rende ammissibile una censura che, nella sostanza, miri soltanto a una nuova lettura delle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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