Cassazione Civile, Ordinanza n. 08943/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore contro una compravendita di immobili: il debitore aveva alienato alcuni beni ai propri figli. Il Tribunale aveva accolto la domanda pauliana; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello incidentale e rigettato l'appello principale dell'acquirente. In cassazione il soccombente deduceva: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello, per violazione dell'art. 111, co. 6, Cost. e dell'art. 132, co. 2, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei principi di non contestazione, sostenendo che il creditore avrebbe dovuto contestare la proprietà di alcuni immobili e che il patrimonio residuo del debitore fosse sufficiente a soddisfare il credito; 3) falsa applicazione dell'art. 115, co. 2, c.p.c. e nozione inesatta di fatto notorio, perché la Corte avrebbe valorizzato come notorio il minor valore degli immobili nel 2017 rispetto al 2013; 4) violazione degli artt. 115, 167, co. 1, e 183 c.p.c., per avere ritenuto non dimostrata la sufficienza del patrimonio residuo; 5) violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., contestando l'accertamento dell'eventus damni e richiamando il sequestro dei beni e il patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d'appello era ampia, esauriente e non apparente; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi poiché miravano, sotto la veste di violazioni di legge, a una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, in particolare del valore e della capienza del patrimonio residuo del debitore e della sussistenza dell'eventus damni. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non hanno svolto difesa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione d'appello era ampia e adeguata.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
invocato per lamentare un vizio motivazionale; la Corte ritiene invece la motivazione pienamente sufficiente.
la Corte ribadisce che non può essere usato per trasformare in legittimità una censura di merito sulla valutazione delle prove e dei fatti.
richiamato quale parametro di specificità del ricorso; i motivi sono ritenuti in sostanza fattuali e quindi inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre vizi processuali, ma la Corte rileva che le censure mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
richiamato in relazione alla pretesa mancata contestazione/dimostrazione; la censura è respinta perché attiene al merito.
richiamato per contestare la valutazione delle deduzioni e prove; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto alla natura fattuale della doglianza.
richiamato in relazione all'azione revocatoria e all'eventus damni; la censura è dichiarata inammissibile perché investe accertamenti di fatto.
invocato sulle presunzioni, ma la critica è reputata una contestazione della ricostruzione fattuale.
invocato sulle presunzioni semplici; la Corte non entra nel merito delle inferenze probatorie perché il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata esponga in modo compiuto e intelligibile le ragioni della decisione, affrontando i punti decisivi della controversia.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare in censure di violazione di legge contestazioni che richiedono una diversa valutazione dei fatti, delle prove o del materiale istruttorio.
- La deduzione di violazione dei principi di non contestazione non può essere usata per rimettere in discussione l'accertamento di circostanze fattuali compiuto dal giudice di merito.
- Nel giudizio revocatorio, l'accertamento dell'eventus damni e della sufficienza o insufficienza del patrimonio residuo costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio dedotto e specificamente argomentato.
- Il richiamo a presunzioni semplici o al fatto notorio non rende ammissibile una censura che, nella sostanza, miri soltanto a una nuova lettura delle risultanze di causa.
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