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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25003/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma del Tribunale di Trani, aveva configurato due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti (una per cocaina/eroina e una per marijuana) e aveva inflitto condanne differenziate: Civita e Santarsiere hanno censurato la qualificazione come associazione (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) per mancata prova della "affectio societatis" e per eccessivo affidamento sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché l'insufficienza di riscontri oggettivi (intercettazioni, video, disponibilità di ingenti quantitativi). Sarcina ha dedotto carenze motivazionali sulla sussistenza dell'associazione e sul ruolo di capo a lui attribuito, l'impatto di un'assoluzione intervenuta nei confronti di un terzo (Straniero) e la mancata concessione delle attenuanti generiche e la presunta eccessività della pena; sono state poi sollevate questioni processuali relative al valore probatorio di intercettazioni e riprese effettuate in altro procedimento e alla prescrizione di alcuni reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Santarsiere Giuseppe e di Civita Antonio e ha respinto (infondato) il ricorso di Sarcina Pasquale. In sostanza la Corte ha confermato la valutazione della Corte di Appello: le dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia, riscontrate anche con intercettazioni e riprese video, erano sufficienti a dimostrare l'esistenza delle associazioni e i ruoli contestati; la ricostruzione dell'affectio societatis è stata ritenuta adeguatamente motivata, e le censure difensive incapaci di evidenziare vizi logico-giuridici manifesti. Conseguentemente sono state mantenute le statuizioni di merito (compresi gli adeguamenti di pena decisi in appello: riduzione per Civita e Santarsiere e conferma della condanna per Sarcina con confisca disposta in appello) e sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali per l'inammissibilità dei ricorsi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (associazione per delinquere)

    La Corte ricorda che per la configurabilità dell'art. 74 è necessario il "quid pluris" rispetto al mero concorso: ossia la prova di un accordo criminoso durevole (affectio societatis), desumibile anche da struttura rudimentale, ripartizione di ruoli e disponibilità stabile di risorse. Per il narcotraffico basta una struttura anche semplice purché vi sia disponibilità continuativa di rifornimenti e integrazione funzionale dei ruoli; il fornitore e il rivenditore abituali possono essere entrambi partecipi.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (reati di detenzione e spaccio), comma 1 e comma 4

    Le condotte di detenzione e cessione di stupefacenti possono concorrere con la fattispecie associativa; la distinzione con il concorso di persone nel reato impone di valutare se le condotte si inseriscono in un programma criminoso durevole. La ripetitività e gli ingenti quantitativi possono giustificare aggravamenti e aumenti quando sorretti da motivazione.

  • art. 240-bis cod. pen. (confisca diretta/agli effetti)

    La Corte d'appello ha disposto la confisca di beni ritenuti riconducibili all'attività del sodalizio; Cassazione non ha rilevato vizio nella misura cautelativa disposta in appello.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione), lett. d) ed e)

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa una rivalutazione libero-mera della prova; la censura deve evidenziare violazioni di legge o vizi di motivazione percepibili ictu oculi. Sono inammissibili motivi che ripropongono in modo generico censure già respinte in appello senza specifichi contraddittori.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori)

    La Corte precisa che la valutazione di attendibilità dei collaboratori spetta al giudice del merito; in Cassazione non è consentito un controllo diretto sul materiale probatorio se non quando sussistano vizi logici macroscopici o travisamenti risultanti dalle sentenze di merito.

  • art. 238-bis cod. proc. pen. (valore delle statuizioni pronunciate in altri procedimenti)

    La Corte affronta il tema del valore delle statuizioni di altri procedimenti: un'assoluzione in altro processo non vincola automaticamente la valutazione nel procedimento in esame, specie se fondata su diverso contraddittorio; l'eventuale rilievo va valutato e motivato dal giudice di merito.

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione e sospensione dei termini)

    La Corte ricorda che i termini di prescrizione possono essere sospesi per atti processuali; la richiesta di declaratoria di prescrizione deve considerare i periodi di sospensione effettivamente intervenuti e la vicenda cronologica degli atti.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80 (aggravanti)

    Citata nel motivare la determinazione della pena: l'applicazione o la mancata applicazione di aggravanti va considerata correttamente dal giudice di merito; Cassazione non ha ritenuto manifestamente illogica la valutazione del giudice su tale punto.

Massime di principio

  • Per fare prova di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è necessario un'organizzazione complessa: è sufficiente dimostrare una disponibilità stabile e durevole al perseguimento di un programma criminoso (affectio societatis), desumibile da ripetuti rifornimenti, divisione di ruoli e controllo del territorio.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se convergenti e in parte corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, riprese video, movimenti di utenze), possono costituire prova sufficiente dell'esistenza dell'associazione e dei ruoli attribuiti; divergenze circostanziali tra dichiaranti non invalidano automaticamente la prova se il nucleo centrale è coerente.
  • In Cassazione il sindacato sul merito probatorio è limitato: sono inammissibili censure che ripropongono questioni già dedotte in appello senza specifiche argomentazioni; la Corte di legittimità interviene solo davanti a vizi di motivazione manifesti, travisamento palese della prova o doppia conforme priva di fondamento.
  • Un'assoluzione intervenuta in altro procedimento non invalida automaticamente le valutazioni di merito in un diverso processo; il suo rilievo deve essere esplicitamente valutato e motivato dal giudice, tenendo conto del diverso contraddittorio e delle testimonianze escusse nel processo in esame.
  • Le questioni processuali relative al valore probatorio di intercettazioni o riprese effettuate in altro procedimento vanno affrontate nel merito con puntuali censure: semplici rilievi generici o ripetuti non convincono la Cassazione se il giudice di merito ha dato motivazione congrua sul loro valore di riscontro.
  • Le eccezioni relative alla prescrizione devono essere fondate su calcoli cronologici precisi e considerare eventuali sospensioni del termine; la sola asserzione generica della prescrizione non è sufficiente.

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