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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24992/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle rispettive condanne per concorso in omicidio aggravato: Larbi (22 anni) e Cherki (12 anni). Cherki ha denunciato vizio di motivazione rispetto al suo apporto concorsuale, lamentando travisamento delle prove testimoniali (in particolare la deposizione di Walid) e chiedendo che si valutasse la sua estraneità o, in subordine, l'applicazione dell'art. 584 c.p. o dell'attenuante di cui all'art. 116, comma 2 c.p. La difesa ha sottolineato contraddizioni tra testimonianze e referto autoptico e l'assenza di elementi idonei a collegarlo al delitto. Larbi ha impugnato in particolare il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, sostenendo che mancassero gli elementi ideologici (persistenza e irrevocabilità del proposito criminoso) e che i fatti successivi e il suo comportamento fossero incompatibili con la premeditazione; ha inoltre contestato la valutazione delle intercettazioni e altri elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Cherki e ha rigettato il ricorso di Larbi. Sono conseguentemente confermate le statuizioni di merito (condanne e misure accessorie come pronunciate in precedenza dalla Corte di assise di appello). Cherki è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; Larbi è condannato al pagamento delle spese processuali. Entrambi gli imputati sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato la liquidazione sarà disposta dalla Corte territoriale con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 584 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come ipotesi alternativa di reato da applicare in caso di mancata prova del dolo omicidiario; la Corte di cassazione ha ritenuto la questione inammissibile/generica e non ha ritenuto di accogliere la riqualificazione invocata.

  • art. 116, comma 2, cod. pen.

    Invocata dalla difesa come attenuante particolare da applicare a favore dell'imputato; la Corte ha ritenuto la prospettazione generica e non meritevole di accoglimento in sede di legittimità.

  • art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla riduzione di pena per il rito abbreviato già operata in sede di merito; la Corte di cassazione ha confermato le statuizioni di merito che tenevano conto di tale riduzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nella valutazione delle censure di travisamento della prova: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità su valutazione delle prove e sul gravame in caso di doppia conforme.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte in cui si discute della prova dell'aggravante della premeditazione (oggetto di prova), per ricordare che può essere accertata anche con prova logica e indizi.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro valutativo delle prove (regole di valutazione della prova) nell'ambito dell'accertamento dell'aggravante della premeditazione.

  • art. 577 n. 3 cod. pen.

    Citato nei motivi relativi all'ipotesi di provocazione; la Corte ha valutato le circostanze e le ha ritenute non idonee a escludere l'elemento soggettivo della premeditazione per Larbi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamati in tema di liquidazione delle spese di difesa per parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato: la liquidazione sarà disposta dalla Corte territoriale con separato decreto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in merito ai limiti di specificazione del ricorso per cassazione (sintesi dei vizi dedotti).

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non è luogo per una rivalutazione del materiale probatorio: se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria, prospettazioni alternative dei difensori non sono idonee a fondare la cassazione.
  • Nelle ipotesi di "doppia conforme" (conferma in primo e secondo grado), il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove è molto limitato; il ricorrente deve mostrare errori logici manifesti o travisamento specifico e decisivo della prova.
  • La censura di travisamento della prova è ammissibile in cassazione solo se specificamente indicata e dimostrabile che l'errore disarticola l'intero ragionamento probatorio o è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
  • L'aggravante della premeditazione può essere provata anche per via indiziaria mediante elementi quali modalità del fatto, concorso di più persone, tempo, luogo e movente; non è necessario provare con precisione il momento esatto di formazione del proposito, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Le allegazioni difensive generiche (es. richieste di applicazione di ipotesi alternative o attenuanti senza specifica e circostanziata deduzione) sono inammissibili in cassazione.
  • Il comportamento successivo all'evento (es. manifestazioni di preoccupazione, chiamate, contatti) non è automaticamente incompatibile con la premeditazione: va valutato nel contesto complessivo probatorio.

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