Cassazione Penale, Sentenza n. 24992/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle rispettive condanne per concorso in omicidio aggravato: Larbi (22 anni) e Cherki (12 anni). Cherki ha denunciato vizio di motivazione rispetto al suo apporto concorsuale, lamentando travisamento delle prove testimoniali (in particolare la deposizione di Walid) e chiedendo che si valutasse la sua estraneità o, in subordine, l'applicazione dell'art. 584 c.p. o dell'attenuante di cui all'art. 116, comma 2 c.p. La difesa ha sottolineato contraddizioni tra testimonianze e referto autoptico e l'assenza di elementi idonei a collegarlo al delitto. Larbi ha impugnato in particolare il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, sostenendo che mancassero gli elementi ideologici (persistenza e irrevocabilità del proposito criminoso) e che i fatti successivi e il suo comportamento fossero incompatibili con la premeditazione; ha inoltre contestato la valutazione delle intercettazioni e altri elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Cherki e ha rigettato il ricorso di Larbi. Sono conseguentemente confermate le statuizioni di merito (condanne e misure accessorie come pronunciate in precedenza dalla Corte di assise di appello). Cherki è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; Larbi è condannato al pagamento delle spese processuali. Entrambi gli imputati sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato la liquidazione sarà disposta dalla Corte territoriale con separato decreto.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come ipotesi alternativa di reato da applicare in caso di mancata prova del dolo omicidiario; la Corte di cassazione ha ritenuto la questione inammissibile/generica e non ha ritenuto di accogliere la riqualificazione invocata.
Invocata dalla difesa come attenuante particolare da applicare a favore dell'imputato; la Corte ha ritenuto la prospettazione generica e non meritevole di accoglimento in sede di legittimità.
art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla riduzione di pena per il rito abbreviato già operata in sede di merito; la Corte di cassazione ha confermato le statuizioni di merito che tenevano conto di tale riduzione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nella valutazione delle censure di travisamento della prova: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità su valutazione delle prove e sul gravame in caso di doppia conforme.
Richiamata nella parte in cui si discute della prova dell'aggravante della premeditazione (oggetto di prova), per ricordare che può essere accertata anche con prova logica e indizi.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come parametro valutativo delle prove (regole di valutazione della prova) nell'ambito dell'accertamento dell'aggravante della premeditazione.
Citato nei motivi relativi all'ipotesi di provocazione; la Corte ha valutato le circostanze e le ha ritenute non idonee a escludere l'elemento soggettivo della premeditazione per Larbi.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002
Richiamati in tema di liquidazione delle spese di difesa per parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato: la liquidazione sarà disposta dalla Corte territoriale con separato decreto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in merito ai limiti di specificazione del ricorso per cassazione (sintesi dei vizi dedotti).
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non è luogo per una rivalutazione del materiale probatorio: se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria, prospettazioni alternative dei difensori non sono idonee a fondare la cassazione.
- Nelle ipotesi di "doppia conforme" (conferma in primo e secondo grado), il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove è molto limitato; il ricorrente deve mostrare errori logici manifesti o travisamento specifico e decisivo della prova.
- La censura di travisamento della prova è ammissibile in cassazione solo se specificamente indicata e dimostrabile che l'errore disarticola l'intero ragionamento probatorio o è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
- L'aggravante della premeditazione può essere provata anche per via indiziaria mediante elementi quali modalità del fatto, concorso di più persone, tempo, luogo e movente; non è necessario provare con precisione il momento esatto di formazione del proposito, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Le allegazioni difensive generiche (es. richieste di applicazione di ipotesi alternative o attenuanti senza specifica e circostanziata deduzione) sono inammissibili in cassazione.
- Il comportamento successivo all'evento (es. manifestazioni di preoccupazione, chiamate, contatti) non è automaticamente incompatibile con la premeditazione: va valutato nel contesto complessivo probatorio.
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