Cassazione Penale, Sentenza n. 24951/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto che la remissione della querela e le accettazioni risultano rituali e valide; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha altresì condannato le imputate al pagamento delle spese processuali (in mancanza di deroga pattizia, le spese sono state disposte a carico del querelato).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha dedotto che, successivamente alla sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, la persona offesa ha rimesso la querela in data 30/01/2024 e le imputate hanno validamente accettato la remissione in data 12/02/2024, come risulta da verbali dei Carabinieri delle Stazioni di Sant'Elpidio a Mare, Montesilvano e Pescara. Ha richiamato il principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche soltanto per introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma entro il termine di impugnazione.
Norme richiamate
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche unicamente per introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 340
La Corte ha ritenuto che, in mancanza di patto contrario, le spese processuali devono essere poste a carico del querelato, richiamando l'articolo quale norma di riferimento per l'attribuzione delle spese.
Codice Penale, artt. 624 e 625 n.2
artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.
Le imputate erano state ritenute colpevoli di reati qualificati ai sensi di questi articoli in primo e secondo grado; tali reati, nella specie, sono stati considerati estinguibili per remissione della querela secondo la procedura applicata.
Il reato indicato al capo 3 era stato diversamente qualificato con riferimento a questo articolo (ricettazione); anche tale capo è stato coinvolto nell'effetto estintivo della remissione della querela quando la stessa è risultata valida.
Massime di principio
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione anche unicamente allo scopo di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine utile per impugnare.
- La remissione della querela estingue il reato quando sia valida e trovi accettazione rituale da parte dell'imputato; la prova documentale (verbali delle forze dell'ordine che attestino la remissione e l'accettazione) è fondamentale.
- Se la remissione è intervenuta nei termini e risulta regolare, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza per sopravvenuta estinzione del reato.
- In assenza di pattuizioni contrarie, le spese processuali possono essere addebitate al querelato in base all'art. 340 c.p.p.; pertanto l'accettazione della remissione può comportare anche conseguenze economiche per le parti.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la documentazione formale della remissione e della sua accettazione e, se necessario, utilizzare il rimedio del ricorso per cassazione per far valere l'estinzione intervenuta entro i termini processuali.
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