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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24993/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari con sette motivi. In sintesi: 1) contestazione della qualificazione della scacciacani modificata come arma idonea allo sparo per mancanza di accertamento tecnico e travisamento della prova dichiarativa; 2) assenza di prova che le cartucce rinvenute fossero proiettili e non colpi a salve; 3) doglianza sulla autonoma configurabilità della contravvenzione di omessa denuncia munizioni (art. 697 c.p.) rispetto alla detenzione di arma clandestina, chiedendo l'assorbimento; 4) contestazione della qualificazione della cocaina come detenuta a fini di spaccio vs uso personale; 5) censura sulla qualifica della mazza da baseball come arma impropria e mancanza di idoneità offensiva provata; 6) contestazione della sussistenza del reato per detenzione di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter) per presunta inidoneità a trarre in inganno; 7) richiesta che fosse riconosciuta la continuazione tra tutti i reati contestati (anziché solo tra alcuni capi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato nel suo complesso e lo ha dunque respinto. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: ha confermato la valutazione di merito circa l'idoneità della scacciacani modificata a esplodere proiettili sulla base delle risultanze e delle dichiarazioni valutate in modo non manifestamente illogico; ha valorizzato il reperimento di otto cartucce (una nella canna) per ritenere la compatibilità; ha seguito il più recente orientamento di legittimità secondo cui la detenzione di munizioni riconducibili alla dotazione ordinaria di un'arma clandestina può integrare un autonomo reato ex art. 697 c.p.; ha ritenuto adeguata la motivazione sul carattere indiziario che conduce a ritenere la destinazione alla cessione della cocaina; ha ritenuto corretto in fatto e in diritto il giudizio sulla mazza nel bagagliaio come porto senza giustificato motivo e quindi idonea alla contestazione di arma impropria; ha ritenuto fondata la qualificazione del tesserino/simile distintivo come segno idoneo a simulare la funzione di documento d'identificazione e quindi integrativo di reato; ha infine confermato la decisione sulla limitata operatività della continuazione rispetto ad alcuni reati. In sostanza la sentenza impugnata (Corte d'appello di Bari del 20/10/2022, che aveva rideterminato le pene e riconosciuto la continuazione tra alcuni capi) è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai limiti di deduzione in cassazione e alla necessità di rispettare il devolutum e i limiti del riesame dei fatti; i vizi di motivazione e il travisamento della prova sono valutati secondo i criteri di ammissibilità della censura in Cassazione.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di censura sulla valutazione della prova; la Corte sottolinea i limiti della cassazione nel sindacare la valutazione di merito salvo travisamenti rilevanti e nuovi elementi introdotti in secondo grado.

  • art. 23, legge 18 aprile 1975, n. 110

    art. 23, comma 3, legge n. 110/1975

    La detenzione di un'arma clandestina è stata ritenuta integrata dalla scacciacani modificata idonea allo sparo; la Corte conferma che un'arma a salve trasformata e resa idonea è arma comune da sparo clandestina.

  • D.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    Norma usata per la riclassificazione di uno dei fatti (riqualificazione del capo 3) in relazione alla normativa sugli stupefacenti; la pena per il reato di cui al capo 3 è stata rideterminata in appello e confermata.

  • art. 697 cod. pen.

    Riferimento alla contravvenzione per omessa denuncia delle munizioni; la Corte di Cassazione ha seguito l'orientamento recente che può configurare un reato autonomo quando le munizioni costituiscono dotazione di arma clandestina non ricollegabile a arma detenibile.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamato in ordine alla invocazione del 'nemo tenetur' o del diritto di non autoincriminarsi: la Corte afferma che tale principio non esclude rilevanza penale dell'omessa denuncia di munizioni collegabili a arma clandestina.

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    art. 4, comma 2, legge n. 110/1975

    Norma sul porto di strumenti-arma; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina sulla mazza da baseball come arma impropria se portata senza giustificato motivo, richiamando la giurisprudenza che distingue tra oggetti espressamente nominati e altri oggetti valutati per idoneità offensiva.

  • art. 497-ter cod. pen.

    Norma sui segni distintivi contraffatti; la Corte ha confermato che la detenzione di un tesserino anche grossolanamente riprodotto può integrare il reato se idoneo a simulare la funzione e a trarre in inganno.

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, comma primo, c.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte valuta la continuità sulla base della unitarietà del disegno criminoso e dei collegamenti fattuali.

  • art. 26 e art. 38 T.U.L.P.S. (richiamati nella giurisprudenza)

    art. 26 legge 110/1975; art. 38 T.U.L.P.S.

    Richiamo alla disciplina che definisce la denuncia di munizioni e i limiti delle esenzioni: concetto utilizzato per distinguere munizioni come parte normale di arma denunciata e munizioni ricollegabili ad arma clandestina.

Massime di principio

  • In mancanza di accertamento tecnico formale, la valutazione dell'idoneità all'esplosione di un'arma può essere ritenuta legittima se fondata su convergenti elementi di prova e dichiarazioni tecniche valutate dal giudice di merito; la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • La mera somiglianza tra cartucce e colpi a salve non esclude la responsabilità se risultano altri elementi concreti (es. proiettile rinvenuto nella canna) che rendono plausibile la compatibilità con l'arma.
  • Secondo l'orientamento recente della Corte di Cassazione, la detenzione di munizioni può costituire reato autonomo quando esse costituiscono la dotazione ordinaria di un'arma clandestina; l'assorbimento in un unico reato vale invece quando le munizioni sono dotazione di arma legalmente detenibile.
  • Il principio nemo tenetur non esonera dalla responsabilità per omissione di denuncia di munizioni quando l'omissione integra autonomo fatto di reato; l'autodifesa processuale non trasforma la condotta in non punibile.
  • Per qualificare come arma impropria oggetti non espressamente elencati, occorre valutare l'idoneità all'offesa considerando tempo, luogo e circostanze; il solo richiamo astratto a caratteristiche materiali senza specifiche prove può risultare inammissibile come censura in Cassazione.
  • La detenzione di segni distintivi contraffatti può essere punita anche se la riproduzione è grossolana, purché il segno sia idoneo a simulare la funzione e a trarre in inganno; l'onere di allegare elementi che smentiscano tale idoneità grava sulla difesa quando la prova sommaria è circostanziata.
  • La continuazione tra reati richiede la valutazione della unitarietà del disegno criminoso; condotte collocate in contesti differenti o eccentrico rispetto al piano unitario possono non rientrare nel vincolo della continuazione.

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