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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24991/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) vizio di motivazione e erronea valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) in relazione alla presunta omissione di comunicazione di variazioni patrimoniali, essendo gli atti soggetti a pubblicità legale e l'obbligo già osservato fino al 2017; (2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 7, d.lgs. n.159/2011 (cornice edittale e confisca obbligatoria) per violazione degli artt. 3, 27, 42 e 117 Cost., e diritti connessi alla CEDU; (3) questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, comma 3, e 166, comma 1, c.p., perché impedirebbero al giudice di estendere la sospensione condizionale alla sanzione della confisca obbligatoria; (4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i rilievi sul dolo, ricordando l'orientamento di legittimità secondo cui la comunicazione è dovuta anche per atti soggetti a pubblicità legale e che l'incertezza interpretativa non esclude il dolo. Le questioni di incostituzionalità sollevate sono state dichiarate manifestamente infondate, richiamando la sentenza n.99/2017 della Corte costituzionale che aveva già respinto rilievi analoghi. Anche la doglianza relativa all'art.131-bis è stata rigettata: il giudice di appello ha motivato adeguatamente la gravità della condotta e l'assenza dei presupposti per la particolare tenuità. Conseguentemente la sentenza di merito (condanna, confisca dei beni in sequestro e misura pecuniaria) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge n.646 del 1982, artt. 30 e 31

    Norme sulla sorveglianza speciale e obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali del sottoposto a misura di prevenzione; la giurisprudenza afferma che la comunicazione è dovuta anche per atti pubblici soggetti a registrazione

  • D.Lgs. n.159 del 2011, art. 76 comma 7 e art. 80

    Prevede la fattispecie di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali con relativa cornice edittale e la confisca obbligatoria; la Corte ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate

  • Codice penale, art. 42

    Riferimento alla determinazione della responsabilità penale e alle sanzioni; invocato nel critico sul corretto inquadramento del dolo e della responsabilità

  • Codice penale, art. 131-bis

    Disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice ha valutato che non ricorrono i presupposti in presenza di plurime e rilevanti operazioni patrimoniali

  • Codice penale, artt. 164 comma 3 e 166 comma 1

    Norme riguardanti la sospensione condizionale della pena e i limiti alla sua estensione alla confisca; la questione costituzionale sollevata è stata ritenuta infondata

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione e sono la base per la censura della motivazione di merito

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 27, 42 e 117 (richiamati dai ricorrenti)

    Richieste doglianze di contrasto della normativa penale con i principi costituzionali (uguaglianza, trattamento penale, tutela della proprietà, competenze) ma la Corte ha rimarcato che le questioni sollevate erano già state affrontate e respinte dalla Corte costituzionale

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di soggetto sottoposto a misure di prevenzione è sanzionabile anche quando gli atti compiuti siano pubblici e soggetti a registrazione: la pubblicità legale non esonera dall'obbligo di comunicazione
  • L'incertezza o la contrapposizione di orientamenti giurisprudenziali non costituisce di per sé "ignoranza inevitabile" della legge penale: il dubbio richiede maggiore diligenza o astensione dall'atto, non l'esclusione del dolo
  • Le questioni di legittimità costituzionale sulla cornice edittale e sulla confisca obbligatoria sono difficili da accogliere se già affrontate e respinte dalla Corte costituzionale in precedenti pronunce analoghe
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta della gravità dell'evento; operazioni multiple o rilevanti sul piano patrimoniale rendono improbabile la sua applicazione
  • Il giudice deve adeguatamente motivare la scelta di non riconoscere le attenuanti o cause di non punibilità: la mera invocazione formale non è sufficiente in cassazione senza indicare i presupposti fattuali che permetterebbero la ricostruzione dell'errore
  • In ricorsi per cassazione, i rilievi devono puntare a specifici profili di violazione di legge o vizio motivazionale; questioni già pacificate dalla giurisprudenza costituiscono argomentazioni meno incisive

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