Cassazione Civile, Ordinanza n. 16153/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente di un ente pubblico non economico cui, all'esito di una procedura selettiva, era stato inizialmente attribuito un inquadramento economico C3 con decorrenza retroattiva dal 31 dicembre 2006; tale attribuzione è stata poi revocata a seguito di contenzioso e revisione della graduatoria. L'ente ha quindi trattenuto somme corrisposte a titolo di differenze retributive, ritenendo non dovute le maggiori spettanze per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2009, data in cui il livello C3 è stato poi legittimamente attribuito. La lavoratrice ha chiesto la restituzione di quanto trattenuto e il Tribunale, in parte, le ha dato ragione; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 c.c., 6, 9, 11, 12 e 13 del CCNL 2006/2009 e degli artt. 52 e 63, comma 5, d.lgs. 165/2001, sostenendo che nel nuovo sistema di classificazione interno all'area tutte le mansioni sono equivalenti e che non può presumersi lo svolgimento di mansioni superiori; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello invertito l'onere della prova presumendo lo svolgimento di mansioni di maggior livello sulla sola base della revoca dell'inquadramento; 3) violazione dell'art. 2126 c.c., ritenuto inconferente perché la controversia non riguardava un rapporto nullo ma solo la pretesa a differenze retributive per mansioni asseritamente superiori. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, osservando che la progressione economica endo-area non implica di per sé mansioni superiori e che, una volta caduto l'inquadramento retroattivo, non era dovuta la retribuzione maggiore per il periodo anteriore alla definitiva attribuzione del livello C3.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della lavoratrice diretta a ottenere la restituzione delle trattenute operate dall'ente a titolo di ripetizione di differenze retributive riferite al periodo 31 dicembre 2006 - 31 dicembre 2009. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero processo per la reciproca soccombenza parziale nei gradi di merito.
Norme richiamate
richiamato come parametro ermeneutico del CCNL, ma la Corte ritiene decisivo il dato letterale e sistematico del contratto collettivo che considera equivalenti le mansioni nell'ambito della stessa area.
ritenuto falsamente applicato, perché la vicenda non riguardava la nullità del contratto di lavoro ma la spettanza di differenze retributive in relazione a mansioni effettivamente svolte.
la Corte censura l'inversione dell'onere della prova operata dai giudici di merito, che avevano posto a carico dell'ente la dimostrazione di fatti non decisivi alla luce della disciplina collettiva.
norma centrale: nel pubblico impiego contrattualizzato rilevano le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento; non è consentito equiparare la progressione economica interna a mansioni superiori.
art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001
richiamato per affermare che la contrattazione collettiva è norma di diritto applicabile e che il giudice deve attenersi alla classificazione contrattuale delle mansioni.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per il rito camerale del ricorso per cassazione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 6, 9, 11, 12 e 13 CCNL Comparto enti pubblici non economici 2006/2009
la Corte interpreta il sistema di classificazione per aree come fondato sull'equivalenza delle mansioni interne all'area e sulle progressioni economiche come meri avanzamenti retributivi, non funzionali a qualificare mansioni superiori.
art. 7, comma 5, d.lgs. 165/2001
richiamato dalla Corte d'appello come ulteriore base della temporanea corresponsione della retribuzione superiore, ma la Cassazione non ne riconosce rilievo decisivo ai fini della domanda.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando il contratto collettivo prevede che tutte le mansioni interne a una medesima area siano equivalenti, la progressione economica all'interno dell'area non può essere automaticamente tradotta in svolgimento di mansioni superiori.
- La domanda di maggior retribuzione presuppone la prova dello svolgimento effettivo di attività contrattualmente remunerate in misura superiore; non è sufficiente la sola circostanza di un inquadramento poi revocato o annullato.
- Non può essere invertito l'onere della prova ponendo a carico del datore di lavoro o dell'ente la dimostrazione di fatti privi di rilevanza giuridica alla luce della classificazione contrattuale applicabile.
- L'art. 2126 c.c. non è norma di riferimento quando non si controverte sulla nullità del rapporto di lavoro, ma solo sulla spettanza di differenze retributive in relazione alla corretta applicazione della disciplina collettiva e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001.
- La progressione economica endo-area, anche se selettiva e basata su merito, esperienza e titoli, attiene alla remunerazione e non modifica di per sé il contenuto delle mansioni assegnate.
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