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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17144/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un immobile acquistato da una società finanziaria e concesso in locazione finanziaria a un'utilizzatrice, mentre un terzo soggetto ne risultava conduttore in forza di un rapporto locatizio antecedente o, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di merito, in forza di un successivo contratto di sublocazione/concessione in locazione del 3.10.2006 intervenuto con l'utilizzatrice del leasing. Dopo la risoluzione del leasing per morosità dell'utilizzatrice e il suo fallimento, la concedente/avente causa ha chiesto la restituzione del bene; la domanda è stata respinta in sede di prima verifica e poi accolta in opposizione dal Tribunale, che ha ritenuto provata la detenzione del bene da parte del fallimento della società conduttrice e la caducazione del contratto locatizio per effetto della risoluzione del leasing. Il fallimento ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale avrebbe ignorato l'esistenza di un precedente contratto di locazione del 31.10.2005 tra il venditore originario e la società poi fallita, contratto che sarebbe stato opponibile all'acquirente del bene; 2) violazione degli artt. 2735 e 2744 c.c., per avere attribuito natura confessoria a dichiarazioni del curatore; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per errata ripartizione dell'onere della prova circa il contratto di locazione del 3.10.2006; 4) violazione delle norme fallimentari e processuali in materia di locazioni e sfratto, assumendo che il bene non fosse stato inventariato e che fosse necessario agire con sfratto e non con rivendica/restituzione; 5) omesso esame di un fatto decisivo, in termini del tutto generici, assumendo che, se correttamente applicata la disciplina invocata, il giudice avrebbe dovuto accogliere le difese del fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, terzo e quinto motivo perché, in sostanza, miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio o risultavano non pertinenti rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato, oltre che generici quanto al vizio di omesso esame. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, chiarendo che l'azione proposta dalla resistente era un'azione di restituzione fondata sulla sopravvenuta inefficacia del contratto di locazione del 2006 e sulla detenzione senza titolo del bene da parte del fallimento, con conseguente radicamento della competenza/fotο fallimentare. È stato altresì ritenuto ammissibile l'intervento in cassazione del successore a titolo particolare della resistente, in assenza di costituzione del dante causa. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel giudizio di legittimità, soprattutto se il dante causa non si è costituito, per evitare una lesione del diritto di difesa

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove o dei documenti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    le censure di violazione di legge sono inammissibili quando, in realtà, contestano l'accertamento di fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di confessione, ma la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse attribuito valore confessorio alla dichiarazione del curatore

  • art. 2744 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente, senza che la Corte ravvisasse un effettivo errore di sussunzione nella decisione impugnata

  • art. 2697 c.c.

    il motivo sull'onere della prova è stato respinto perché presupponeva una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione

  • art. 80 l. fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il curatore avrebbe potuto non sciogliersi dal contratto di locazione; la Corte non accoglie la censura

  • art. 103 l. fall.

    richiamato nel procedimento di rivendica/restituzione del bene nel fallimento

  • artt. 24 e 103 l. fall.

    l'azione di restituzione del bene detenuto senza titolo dal fallimento radica la competenza/foro fallimentare

  • artt. 1571 e segg. c.c.

    richiamati dal ricorrente in tema di locazione, ma non idonei a sovvertire la ricostruzione del giudice di merito

  • artt. 1453 e segg. c.c.

    richiamati dal ricorrente, senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata

  • artt. 576 e segg. c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione allo sfratto per morosità, ma ritenuti non pertinenti rispetto all'azione di restituzione proposta

  • art. 1595, terzo comma, c.c.

    richiamato dal Tribunale per affermare la caducazione del rapporto di locazione subordinato a seguito della risoluzione del contratto principale di leasing

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione di documenti e prove.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se, sotto l'apparente deduzione di un errore di sussunzione, mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La qualificazione del materiale probatorio come confessione o come semplice elemento documentale spetta al giudice di merito; in cassazione non è possibile sostituire una diversa lettura del contenuto degli atti.
  • Chi invoca l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. deve censurare un effettivo errore sulla ripartizione dell'onere probatorio, non la valutazione delle prove già acquisite.
  • Quando l'azione proposta dal proprietario è finalizzata alla restituzione di un bene detenuto senza titolo dal fallimento, la tutela rientra nel perimetro delle azioni fallimentari e non può essere confusa con l'azione di sfratto per morosità.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire in cassazione, specie se il dante causa non si è costituito, per evitare un pregiudizio al proprio diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoComodato
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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