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Ordinanza

Ordinanza n. 43/2026 - Cagliari, Sezione 1

per accertare l’inesistenza giuridica della concessione in sanatoria n. 12 del 1990 rilasciata dal Comune di Calasetta per intervento edilizio abusivo in area agricola e inedificabile per le residenze civili, configurante ampliamento tramite rilevanti volumi di tipo residenziali-civili (casa vacanza) su fabbricato agricolo realizzato a seguito di concessione edilizia n. 37 del 1978 per mezzo della quale si era completamente esaurita la potenzialità edificatoria agricola del lotto di terreno di proprietà del controinteressato, con ogni conseguenza di legge; ordinare al Comune di Calasetta l’adozione dei provvedimenti sanzionatori ai fini del ripristino dei luoghi, in osservanza alla normativa da sempre vigente, con condanna alle spese. Con riserva di agire in successivo giudizio per il risarcimento del danno anche afferente al ritardo per il ripristino dello stato dei luoghi.

Giustizia amministrativa202501137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanzaaltro

Atto impugnato: ordinanza che decide sull’istanza di ricusazione proposta nei confronti del magistrato componente del collegio chiamato a decidere la domanda relativa alla concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto istanza di ricusazione del magistrato designato nel collegio giudicante del ricorso volto ad accertare l’inesistenza o la nullità della concessione in sanatoria n. 12 del 1990, relativa a un intervento edilizio abusivo in area agricola e inedificabile, nonché a ottenere l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori. L’istanza richiamava precedenti controversie, asseritamente aventi analogo oggetto, nelle quali il magistrato avrebbe rigettato domande di nullità o inesistenza di titoli edilizi, consentendo la conservazione di atti ritenuti radicalmente invalidi e ostacolando l’attività repressiva comunale. La ricorrente deduceva inoltre un’anticipazione dell’esito negativo delle proprie azioni, un indirizzo sistematico verso il rigetto delle medesime e una compromissione dell’apparenza di imparzialità, prospettando anche, in termini astratti, un coinvolgimento nel mantenimento di abusi edilizi e di un falso giuridico. Il Collegio rileva preliminarmente che l’istanza è stata sottoscritta dal difensore senza procura speciale e che non individua puntualmente i precedenti giudizi né indica adeguati mezzi di prova. Nel merito, la ricorrente sosteneva che il rigetto di precedenti domande di nullità o inesistenza dimostrasse la parzialità del magistrato e integrasse un’ipotesi di astensione obbligatoria.

La decisione

Il TAR respinge l’istanza di ricusazione, ritenendola manifestamente infondata. Osserva anzitutto che la sottoscrizione del difensore privo di procura speciale viola l’art. 18, comma 3, c.p.a. e che la mancata specifica indicazione dei precedenti giudizi e dei mezzi di prova renderebbe comunque l’istanza inammissibile per genericità e difetto di prova. Esclude poi che il rigetto di precedenti prospettazioni giuridiche della stessa parte possa, di per sé, compromettere l’imparzialità del giudice rispetto a controversie successive, autonome e aventi ad oggetto atti diversi, anche se connotate da questioni giuridiche analoghe. Richiama, quale conferma della correttezza della precedente impostazione giuridica, la pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui la categoria dell’atto amministrativo “illecito” non trova autonoma collocazione nel diritto positivo: i vizi dei titoli edilizi riconducibili alla violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici comportano, di regola, annullabilità e non nullità, salvo il ricorrere delle tassative ipotesi dell’art. 21-septies l. 241/1990; i titoli annullabili devono essere tempestivamente impugnati. Esclude inoltre che l’aver conosciuto, in precedenti giudizi, controversie analoghe integri l’ipotesi di astensione prevista dall’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., che riguarda la cognizione della medesima causa in altro grado e non la trattazione di cause diverse, pur collegate o analoghe. Non ravvisa alcuna concreta anticipazione del giudizio, ma soltanto l’adozione di atti processuali rientranti nella competenza del magistrato. Dispone quindi che la trattazione dell’istanza cautelare prosegua con la composizione originaria del collegio. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune costituito, di euro 1.000,00 per spese della fase, oltre accessori se dovuti, e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 400,00 ai sensi dell’art. 18, comma 7, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 3, c.p.a.

    l’istanza di ricusazione deve essere “firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale” e “la domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova”

    La procura speciale e la specifica indicazione dei motivi e dei mezzi di prova sono requisiti dell’istanza di ricusazione; la loro mancanza può determinarne l’inammissibilità.

  • art. 18, comma 5, c.p.a.

    in ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito

    La decisione definitiva sull’istanza spetta al collegio previa sostituzione del magistrato ricusato e previa possibilità per quest’ultimo di essere sentito.

  • art. 18, comma 7, c.p.a.

    Consente la condanna della parte istante al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di istanza di ricusazione infondata.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità del provvedimento amministrativo è configurabile soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla disposizione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    I vizi consistenti nella violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici, in assenza dei presupposti della nullità, possono determinare annullabilità del titolo edilizio.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’obbligo di astensione riguarda il giudice che abbia conosciuto della medesima causa in altro grado, non la cognizione di una causa diversa, anche se analoga o collegata.

  • art. 51, comma 4, c.p.c.

    Il riferimento all’aver già trattato questioni analoghe non è sufficiente, in assenza di una concreta sovrapposizione della res iudicanda, a fondare l’astensione o la ricusazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità delle parti e delle persone citate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La ricusazione richiede l’allegazione specifica di una causa riconducibile alle ipotesi legali di astensione obbligatoria, con puntuale indicazione dei fatti e dei mezzi di prova; deduzioni generiche, precedenti non individuati e critiche all’esito di precedenti decisioni non sono sufficienti.
  • Il rigetto delle tesi giuridiche sostenute da una parte in precedenti giudizi non dimostra, di per sé, la parzialità del giudice in controversie successive aventi oggetto autonomo, anche quando presentino questioni giuridiche analoghe.
  • L’obbligo di astensione per precedente cognizione della causa riguarda la medesima controversia trattata in altro grado e non si estende alla decisione di cause diverse, sebbene geneticamente collegate o caratterizzate da problematiche simili.
  • La contestazione della nullità radicale di un titolo edilizio non può fondarsi su una generica categoria di atto amministrativo “illecito”: i vizi del titolo sono riconducibili all’annullabilità o alla nullità secondo le tassative fattispecie previste dagli artt. 21-octies e 21-septies l. 241/1990.
  • L’istanza di ricusazione sottoscritta dal difensore richiede una procura speciale; la sottoscrizione da parte di un difensore privo di tale procura costituisce violazione dell’art. 18, comma 3, c.p.a.
  • L’istanza di ricusazione manifestamente infondata può comportare, oltre alla condanna alle spese, l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 18, comma 7, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàNullità del provvedimento

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