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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1, comma 343, della l. 23 dicembre 2005 n. 266

Giustizia amministrativa202501652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'obbligo di concludere il procedimento relativo alla domanda di indennizzo ex art. 1, comma 343, l. 266/2005

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio, chiedendo l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. 266/2005. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025, pubblicato il 12 settembre 2025, disciplina i requisiti e i presupposti per l'accesso al fondo, la misura degli indennizzi, l'iter procedimentale e le risorse disponibili, demandando tuttavia a uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la concreta definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il D.P.C.M. è impugnato davanti al TAR Lazio in un giudizio pendente. Il TAR Veneto ha ritenuto che tale giudizio sia pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto alla controversia sul silenzio, poiché l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza dipendono dall'assetto normativo risultante dal giudizio sull'impugnazione del D.P.C.M.

La decisione

Il TAR Veneto ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnazione del D.P.C.M. 30 luglio 2025. La sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., in ragione della pregiudizialità tecnico-giuridica del giudizio pendente davanti al TAR Lazio: l'esito di quel giudizio condiziona la disciplina applicabile al fondo, i presupposti dell'indennizzo, l'iter procedimentale e le modalità di trattazione della domanda. Il giudice ha precisato che, una volta cessata la causa di sospensione, le parti costituite devono presentare istanza di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. Non è stata quindi definita la domanda sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 343, l. 266/2005

    Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo presentata dalla parte ricorrente.

  • D.P.C.M. 30 luglio 2025

    Disciplina requisiti e presupposti per l'accesso al fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, demandando a decreti ministeriali ulteriori modalità applicative e operative.

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del processo in presenza dei presupposti della pregiudizialità, qui individuata nel giudizio di impugnazione del D.P.C.M.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di altra controversia pregiudiziale.

  • art. 80 c.p.a.

    Impone alle parti, dopo la cessazione della causa di sospensione, di presentare istanza di fissazione d'udienza per la prosecuzione del giudizio, a pena di estinzione.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo amministrativo può essere disposta quando un altro giudizio, avente a oggetto l'impugnazione dell'atto normativo o generale che disciplina il potere esercitato dall'amministrazione, costituisce pregiudiziale tecnico-giuridica rispetto alla controversia sul silenzio o sull'obbligo di provvedere.
  • Quando l'assetto normativo applicabile a una domanda amministrativa dipende dall'esito di un giudizio pendente sull'atto che lo disciplina, il giudice può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della decisione sulla controversia pregiudiziale.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del processo amministrativo richiede la presentazione, da parte delle parti costituite, dell'istanza di fissazione d'udienza nei termini previsti dall'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il giudizio è esposto alla dichiarazione di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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