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Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1 comma 343 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Giustizia amministrativa202501660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla domanda di indennizzo ex art. 1, comma 343, l. 266/2005

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025, pubblicato il 12 settembre 2025, disciplina requisiti e presupposti per l'accesso al Fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rimettendo a uno o più decreti ministeriali la definizione concreta delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il D.P.C.M. è oggetto di impugnazione davanti al TAR Lazio. Il giudice veneto ha ritenuto che l'esito di tale giudizio sia tecnicamente pregiudiziale rispetto alla controversia concernente l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnazione proposta contro il D.P.C.M. 30 luglio 2025. La sospensione è stata disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., poiché l'assetto normativo risultante dal giudizio pendente davanti al TAR Lazio condiziona necessariamente la decisione sull'obbligo del Ministero di provvedere e sulle modalità di esame della domanda di indennizzo. Il giudice ha inoltre precisato che, cessata la causa di sospensione, le parti costituite dovranno presentare istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla fondatezza dell'obbligo di provvedere.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 343, l. 266/2005

    Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo presentata dal ricorrente.

  • D.P.C.M. 30 luglio 2025

    Disciplina requisiti, presupposti, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rinviando a decreti del MEF le modalità applicative e operative; la sua validità e disciplina sono oggetto di un giudizio pregiudiziale davanti al TAR Lazio.

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del processo amministrativo in presenza dei presupposti della sospensione necessaria.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della sospensione necessaria per pregiudizialità tecnico-giuridica.

  • art. 80 c.p.a.

    Impone alle parti, una volta cessata la causa di sospensione, di presentare istanza di fissazione dell'udienza ai fini della prosecuzione del giudizio; la mancata presentazione comporta l'estinzione del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale ulteriore base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un'azione diretta ad accertare l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere dipende necessariamente dall'esito di un distinto giudizio sull'atto normativo o regolamentare che disciplina presupposti, procedimento e modalità dell'attività amministrativa, sussiste una pregiudizialità tecnico-giuridica idonea a giustificare la sospensione necessaria del processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
  • La sospensione necessaria può essere disposta fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio pregiudiziale, quando l'assetto normativo applicabile alla controversia dipende dall'esito di quest'ultimo.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del giudizio amministrativo richiede la presentazione, da parte delle parti costituite, di un'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso è soggetto a estinzione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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