Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1 comma 343 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla domanda di indennizzo ex art. 1, comma 343, l. 266/2005
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025, pubblicato il 12 settembre 2025, disciplina requisiti e presupposti per l'accesso al Fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rimettendo a uno o più decreti ministeriali la definizione concreta delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il D.P.C.M. è oggetto di impugnazione davanti al TAR Lazio. Il giudice veneto ha ritenuto che l'esito di tale giudizio sia tecnicamente pregiudiziale rispetto alla controversia concernente l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnazione proposta contro il D.P.C.M. 30 luglio 2025. La sospensione è stata disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., poiché l'assetto normativo risultante dal giudizio pendente davanti al TAR Lazio condiziona necessariamente la decisione sull'obbligo del Ministero di provvedere e sulle modalità di esame della domanda di indennizzo. Il giudice ha inoltre precisato che, cessata la causa di sospensione, le parti costituite dovranno presentare istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla fondatezza dell'obbligo di provvedere.
Norme richiamate
art. 1, comma 343, l. 266/2005
Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo presentata dal ricorrente.
D.P.C.M. 30 luglio 2025
Disciplina requisiti, presupposti, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rinviando a decreti del MEF le modalità applicative e operative; la sua validità e disciplina sono oggetto di un giudizio pregiudiziale davanti al TAR Lazio.
art. 79 c.p.a.
Consente la sospensione del processo amministrativo in presenza dei presupposti della sospensione necessaria.
art. 295 c.p.c.
È richiamato quale fondamento della sospensione necessaria per pregiudizialità tecnico-giuridica.
art. 80 c.p.a.
Impone alle parti, una volta cessata la causa di sospensione, di presentare istanza di fissazione dell'udienza ai fini della prosecuzione del giudizio; la mancata presentazione comporta l'estinzione del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale ulteriore base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione su un'azione diretta ad accertare l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere dipende necessariamente dall'esito di un distinto giudizio sull'atto normativo o regolamentare che disciplina presupposti, procedimento e modalità dell'attività amministrativa, sussiste una pregiudizialità tecnico-giuridica idonea a giustificare la sospensione necessaria del processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
- La sospensione necessaria può essere disposta fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio pregiudiziale, quando l'assetto normativo applicabile alla controversia dipende dall'esito di quest'ultimo.
- Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del giudizio amministrativo richiede la presentazione, da parte delle parti costituite, di un'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso è soggetto a estinzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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