Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1, comma 343, della l.23 dicembre 2005 n. 266.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, l. 266/2005
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento avviato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. 266/2005. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025, pubblicato il 12 settembre 2025, disciplina i requisiti e i presupposti per l'accesso al fondo, la misura degli indennizzi, l'iter procedimentale e le risorse disponibili, demandando a uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la definizione delle modalità concrete di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il medesimo D.P.C.M. è oggetto di impugnazione davanti al TAR Lazio. Il Ministero ha dichiarato l'esistenza di tale giudizio, la cui definizione incide sull'assetto normativo applicabile alla domanda della ricorrente e, conseguentemente, sull'obbligo di provvedere e sulle modalità di definizione dell'istanza.
La decisione
Il TAR Veneto ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnazione proposta contro il D.P.C.M. 30 luglio 2025. Il Collegio ha ritenuto sussistente una pregiudizialità tecnico-giuridica tra il giudizio pendente davanti al TAR Lazio e quello relativo all'obbligo di provvedere: la decisione sulla legittimità del D.P.C.M. determinerà l'assetto normativo dal quale dipendono sia l'esistenza e la portata dell'obbligo amministrativo sia le modalità di conclusione del procedimento di indennizzo. La sospensione è stata disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. Le parti costituite dovranno presentare, una volta cessata la causa di sospensione, istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 343, l. 266/2005
Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo proposta dalla ricorrente.
D.P.C.M. 30 luglio 2025
Disciplina requisiti, presupposti, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, demandando a decreti del MEF le modalità applicative e operative; la sua legittimità è oggetto di altro giudizio, ritenuto pregiudiziale.
art. 79 c.p.a.
Consente la sospensione del processo amministrativo in presenza dei presupposti della sospensione necessaria.
art. 295 c.p.c.
Fondamento della sospensione necessaria per pregiudizialità tecnico-giuridica rispetto a un diverso giudizio.
art. 80 c.p.a.
Impone alle parti, dopo la cessazione della causa di sospensione, di presentare istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, con possibile estinzione in caso di omissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il processo amministrativo avente a oggetto l'accertamento dell'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere può essere sospeso quando la legittimità dell'atto normativo o amministrativo generale che disciplina presupposti, procedimento e modalità di esercizio del potere sia oggetto di un distinto giudizio e la relativa decisione costituisca antecedente necessario per definire la controversia sul silenzio.
- La pregiudizialità rilevante ai fini della sospensione necessaria ricorre quando l'esito del giudizio presupposto condiziona inevitabilmente l'assetto normativo applicabile e, di conseguenza, l'esistenza, la portata o le modalità di adempimento dell'obbligo amministrativo dedotto nel giudizio dipendente.
- Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del processo amministrativo richiede la presentazione, da parte delle parti costituite, dell'istanza di fissazione dell'udienza nei modi e nei termini previsti dall'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il giudizio può essere dichiarato estinto.
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