Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1, comma 343, della L. 23 dicembre 2005 n. 266.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, l. 266/2005
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento avviato a seguito della domanda di indennizzo. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025, pubblicato il 12 settembre 2025, disciplina i requisiti e i presupposti per l'accesso al fondo, la misura degli indennizzi, l'iter procedimentale e le risorse disponibili, demandando a uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la definizione concreta delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il D.P.C.M. è stato impugnato davanti al TAR Lazio in un giudizio ancora pendente. La definizione dell'obbligo di provvedere e delle modalità di trattazione dell'istanza dipende dall'assetto normativo risultante da quel giudizio; ricorrono pertanto i presupposti della pregiudizialità tecnico-giuridica.
La decisione
Il TAR ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnazione del D.P.C.M. 30 luglio 2025. Ha ritenuto che la decisione sul giudizio pendente davanti al TAR Lazio sia pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto alla controversia sul silenzio, perché l'eventuale esito dell'impugnazione inciderà sull'assetto normativo applicabile al fondo e, conseguentemente, sull'obbligo del Ministero di provvedere e sulle modalità di definizione dell'istanza. Ai fini della prosecuzione, ha posto a carico delle parti costituite l'onere di presentare istanza di fissazione d'udienza dopo la conoscenza della cessazione della causa di sospensione, avvertendo che, in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 343, l. 266/2005
Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo proposta dalla ricorrente.
D.P.C.M. 30 luglio 2025
Disciplina requisiti e presupposti di accesso al fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, demandando a decreti del MEF le modalità concrete di presentazione delle domande e le disposizioni applicative e operative.
art. 79 c.p.a.
Consente la sospensione del processo amministrativo nei presupposti richiamati dal giudice.
art. 295 c.p.c.
È applicato quale fondamento della sospensione necessaria per pregiudizialità tecnico-giuridica.
art. 80 c.p.a.
Impone, ai fini della prosecuzione dopo la cessazione della sospensione, la presentazione di un'istanza di fissazione d'udienza, a pena di estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, il processo può essere sospeso quando penda davanti a un altro giudice un'impugnazione contro l'atto normativo o generale che disciplina il procedimento e la decisione su tale impugnazione condiziona necessariamente l'accertamento dell'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza.
- La pregiudizialità tecnico-giuridica sussiste quando la decisione della controversia pendente costituisce il presupposto necessario per determinare l'assetto normativo applicabile alla controversia sospesa, rendendo inevitabilmente dipendente da essa la decisione sul rapporto amministrativo controverso.
- Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del processo amministrativo richiede, ai sensi dell'art. 80 c.p.a., la presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza da parte delle parti costituite; in mancanza, il giudizio può essere dichiarato estinto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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