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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1 comma 343 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Giustizia amministrativa202501655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'obbligo di concludere il procedimento relativo alla domanda di indennizzo ex art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025 ha disciplinato requisiti e presupposti per l'accesso al Fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rimettendo a uno o più decreti del MEF la definizione concreta delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Lo stesso D.P.C.M. è impugnato davanti al TAR Lazio. Il ricorrente ha quindi contestato, in sostanza, l'inerzia ministeriale rispetto alla propria domanda, ma la definizione dell'obbligo di provvedere e delle modalità procedimentali applicabili dipende dall'esito del giudizio sull'impugnazione del D.P.C.M.

La decisione

Il TAR Veneto ha sospeso il processo, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnazione proposta contro il D.P.C.M. 30 luglio 2025. Il giudice ha ritenuto sussistente una pregiudizialità tecnica e giuridica: l'assetto normativo risultante dal giudizio pendente davanti al TAR Lazio condiziona inevitabilmente la decisione sull'obbligo del Ministero di provvedere e sulle modalità di definizione della domanda di indennizzo. Non è stata quindi decisa nel merito né la sussistenza dell'obbligo di provvedere né la spettanza dell'indennizzo. Ai fini della prosecuzione, le parti costituite dovranno presentare istanza di fissazione d'udienza dopo la conoscenza della cessazione della causa di sospensione; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266

    Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo presentata dal ricorrente.

  • D.P.C.M. 30 luglio 2025

    Disciplina requisiti e presupposti di accesso al Fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rimettendo a decreti del MEF le modalità concrete di presentazione delle domande e le disposizioni applicative e operative; la sua legittimità è oggetto di altro giudizio ritenuto pregiudiziale.

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dalla legge; è stato applicato per sospendere il giudizio fino alla definizione del processo pregiudiziale.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del processo per pregiudizialità tecnico-giuridica.

  • art. 80 c.p.a.

    Impone, ai fini della prosecuzione dopo la cessazione della causa di sospensione, la presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza, a pena di estinzione del ricorso in mancanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati insieme alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • Quando la decisione sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere e sulle modalità di definizione di un'istanza dipende dall'assetto normativo oggetto di un distinto giudizio di impugnazione, sussiste una pregiudizialità tecnico-giuridica idonea a giustificare la sospensione necessaria del processo amministrativo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
  • La sospensione del processo amministrativo per pregiudizialità non definisce nel merito né l'obbligo di provvedere dell'amministrazione né la spettanza della prestazione richiesta; tali questioni devono essere esaminate alla luce dell'assetto normativo risultante dal giudizio pregiudiziale.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, le parti costituite devono presentare istanza di fissazione d'udienza per la prosecuzione del giudizio; in mancanza, il ricorso è esposto alla dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 80 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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