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Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1, comma 343, della l. 23 dicembre 2005 n. 266.

Giustizia amministrativa202501653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. 266/2005

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento avviato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. 23 dicembre 2005, n. 266. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025, pubblicato il 12 settembre 2025, disciplina requisiti e presupposti di accesso al fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rinviando a uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la definizione concreta delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il D.P.C.M. è oggetto di impugnazione davanti al TAR Lazio in un giudizio pendente. Il TAR Veneto ha rilevato che l'esito di tale giudizio è pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto alla controversia sul silenzio, poiché l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza dipendono dall'assetto normativo che sarà stabilito dal giudizio sull'impugnazione del D.P.C.M.

La decisione

Il TAR Veneto ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnazione del D.P.C.M. 30 luglio 2025. La sospensione è stata disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ritenendo sussistente una pregiudizialità tecnica: la decisione sul giudizio relativo alla legittimità del D.P.C.M. condiziona necessariamente la decisione sull'obbligo del Ministero di provvedere e sulle modalità di definizione della domanda di indennizzo. Il Tribunale ha precisato che, cessata la causa di sospensione, le parti costituite devono presentare istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. Non è stata definita la domanda principale sul silenzio dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 343, l. 266/2005

    Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo presentata dalla ricorrente.

  • D.P.C.M. 30 luglio 2025

    Disciplina requisiti e presupposti di accesso al fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rinviando a decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le modalità applicative e operative.

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del processo quando ricorrono i presupposti della pregiudizialità previsti dalla disciplina processuale.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del processo in presenza di una controversia pregiudiziale.

  • art. 80 c.p.a.

    Impone alle parti costituite, una volta cessata la causa della sospensione, di presentare istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, a pena di estinzione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il giudizio può essere sospeso quando la decisione di una controversia pendente davanti a un altro giudice costituisce antecedente logico-giuridico necessario per definire la causa, al punto che l'assetto normativo applicabile alla domanda dipende dall'esito del giudizio pregiudiziale.
  • La controversia avente a oggetto l'accertamento dell'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere non può essere definita compiutamente quando l'esistenza, il contenuto o le modalità di esercizio di tale obbligo dipendono dalla validità di un atto normativo o amministrativo generale ancora sub iudice.
  • La sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c. permane fino al passaggio in giudicato della decisione sulla controversia pregiudiziale, quando da quest'ultima dipende la decisione della causa sospesa.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, le parti costituite devono presentare istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il giudizio può essere dichiarato estinto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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