Parere n. 697/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Beautifin s.r.l. contro il Comune di Castel Maggiore e l’Unione dei Comuni Reno Galliera per l’annullamento della nota del Comune di Castel Maggiore prot.n.29167 del 19 novembre 2021 ad oggetto “Richiesta chiarimenti/integrazioni in merito alla SCIA per opere di manutenzione straordinaria e tolleranze art.19-bis – Beautifin s.r.l. Rif. SUAP 37727/40860/2021”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della nota del Comune di Castel Maggiore prot. n. 29167 del 19 novembre 2021, relativa alla SCIA per opere di manutenzione straordinaria e tolleranze ai sensi dell’art. 19-bis, comma 1-ter, della legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2004.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato la nota comunale con la quale l’amministrazione ha ritenuto inapplicabile l’art. 19-bis, comma 1-ter, della legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2004, in relazione alla regolarizzazione di un fabbricato produttivo. La controversia riguarda, anzitutto, la natura della nota impugnata, che la ricorrente considera eventualmente definitiva e lesiva, mentre potrebbe essere un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività. Nel merito, la società deduce la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la violazione e falsa applicazione dell’art. 19-bis, comma 1-ter, della legge regionale n. 23 del 2004, sostenendo che la porzione immobiliare fosse già chiusa su quattro lati e già assistita da certificato di usabilità; l’erroneità dell’accertamento comunale sulla mancanza di agibilità; l’assenza di un ampliamento della superficie utile, anche in ragione della disciplina edilizia vigente all’epoca della realizzazione; nonché la violazione dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione per avere il Comune richiesto la rinuncia alla procedura fondata sull’art. 19-bis e la riformulazione dell’istanza ai sensi dell’art. 17-bis della legge regionale. È inoltre controversa l’incidenza, in termini di aumento di volumetria e superficie, della chiusura su tutti i quattro lati del magazzino al piano terra e la sua conformità allo strumento urbanistico vigente.
Il parere
La Sezione non ha definito il ricorso né in rito né nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti e una più dettagliata istruttoria. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà, previa interlocuzione con il Comune di Castel Maggiore, chiarire se la nota impugnata sia un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività e se, nelle more, siano stati adottati ulteriori provvedimenti. Dovrà inoltre verificare dettagliatamente l’incidenza dell’aumento di volumetria e superficie derivante dalla chiusura su quattro lati del magazzino e la relativa conformità allo strumento urbanistico vigente. La relazione integrativa dovrà essere trasmessa alla società ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un congruo termine per le controdeduzioni; gli atti, corredati dalle osservazioni conclusive del Ministero, dovranno pervenire alla Sezione entro sessanta giorni. La trattazione è stata rinviata. La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie convenzionali, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo, si applicano anche al ricorso straordinario.
Osservazioni
Natura e lesività della nota impugnata
Il Ministero deve chiarire, previa consultazione del Comune, se la nota prot. n. 29167 del 19 novembre 2021 costituisca un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività oppure un provvedimento definitivo, nonché se nelle more siano stati adottati ulteriori atti amministrativi.
Incidenza della chiusura del magazzino su volumetria e superficie
È necessaria una dettagliata istruttoria sull’aumento di volumetria e di superficie determinato dalla chiusura su tutti e quattro i lati del magazzino posto al piano terra della particella sub 2.
Conformità urbanistica
La relazione integrativa deve verificare l’eventuale conformità dell’intervento e dell’incremento di volumetria e superficie al vigente strumento urbanistico.
Contraddittorio della ricorrente
La relazione integrativa deve essere trasmessa alla società ricorrente, con assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni, da trasmettere alla Sezione entro sessanta giorni insieme alle osservazioni conclusive del Ministero.
Ragionevole durata del procedimento
Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine di sessanta giorni, in considerazione dell’applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie convenzionali sulla ragionevole durata del processo e del rischio di un indennizzo a carico dell’erario.
Norme richiamate
art. 19-bis, comma 1-ter, legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004
opere di manutenzione straordinaria e tolleranze
La sua applicabilità alla fattispecie, concernente la chiusura di una tettoia aperta su due lati e trasformata in magazzino, non è stata definita; la Sezione ha richiesto ulteriori accertamenti sulla consistenza dell’intervento e sui relativi incrementi di volumetria e superficie.
La dedotta violazione per omessa comunicazione non è stata esaminata nel merito, in attesa di chiarire la natura e la lesività della nota impugnata.
art. 17-bis legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata richiesta comunale di riformulare l’istanza di regolarizzazione.
Il ricorso è trattato secondo il procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere, tuttavia, è stato sospeso per acquisire ulteriori elementi istruttori.
art. 6 CEDU
ragionevole durata dei processi
In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e alla sentenza CEDU Mediani c. Italia, le tutele convenzionali sono riferibili anche al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Quando il Consiglio di Stato, nell’ambito di un ricorso straordinario, non dispone di elementi sufficienti per stabilire se l’atto impugnato sia definitivo e immediatamente lesivo oppure endoprocedimentale, può sospendere l’adozione del parere e richiedere una specifica istruttoria sulla natura dell’atto e sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti.
- In una controversia edilizia relativa alla regolarizzazione di difformità mediante SCIA, l’accertamento della rilevanza dell’intervento richiede una verifica concreta dell’aumento di volumetria e superficie e della sua conformità allo strumento urbanistico vigente.
- Gli adempimenti istruttori disposti nel procedimento relativo a un ricorso straordinario devono rispettare il contraddittorio, mediante trasmissione della relazione alla parte ricorrente e assegnazione di un termine per le controdeduzioni.
- Le garanzie della ragionevole durata del processo, derivanti dall’art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il rispetto dei termini degli adempimenti istruttori è quindi funzionale anche a prevenire responsabilità patrimoniali per ritardata definizione.
Ricorso straordinario sulla regolarizzazione edilizia di un fabbricato produttivo
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Comune di Castel Maggiore e l’Unione dei Comuni Reno Galliera, con il quale è stata impugnata la nota comunale del 19 novembre 2021 relativa a una SCIA per opere di manutenzione straordinaria e tolleranze edilizie.
Premesse e vicenda edilizia
La società è proprietaria di un fabbricato produttivo realizzato in forza di una concessione edilizia del 1957 e successivamente interessato da opere di manutenzione straordinaria, variante e condono edilizio. Il Comune ha rilevato che un magazzino posto al piano terra, nell’angolo sud-ovest dell’edificio, risultava chiuso su tutti e quattro i lati, mentre negli elaborati originari era rappresentato come volume coperto chiuso soltanto su due lati.
Nel 2021 la società ha presentato una SCIA ai sensi dell’art. 19-bis, comma 1-ter, della legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2004. La SCIA prevedeva, tra gli interventi, la chiusura di una tettoia aperta su due lati e la realizzazione di un divisorio interno. Successivamente il tecnico della società ha comunicato una modifica della SCIA, prospettando una parziale sanatoria con opere.
Nota comunale e motivi del ricorso
Con la nota impugnata il Comune ha ritenuto non applicabile l’art. 19-bis, comma 1-ter, della legge regionale n. 23 del 2004, sia per la mancanza dell’agibilità sia perché l’intervento non sarebbe riconducibile alle difformità minori contemplate dalla disposizione. Secondo il Comune, la chiusura di una tettoia aperta su due lati, per una superficie di circa 321,45 metri quadrati, avrebbe determinato la sua trasformazione in magazzino.
La società ha articolato tre motivi:
- ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e ha contestato l’ambiguità della nota, non chiaramente qualificabile come atto endoprocedimentale o provvedimento definitivo;
- ha contestato l’erroneità dei presupposti relativi alla mancanza di agibilità, sostenendo che il fabbricato fosse già assistito da un certificato di usabilità rilasciato negli anni Sessanta;
- ha sostenuto che non vi fosse un ampliamento della superficie utile rilevante ai fini dell’art. 19-bis, anche in ragione della disciplina edilizia applicabile all’epoca della realizzazione;
- ha denunciato la violazione dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione, contestando la richiesta comunale di rinunciare alla procedura fondata sull’art. 19-bis e di riformulare l’istanza ai sensi dell’art. 17-bis della legge regionale.
Valutazione interlocutoria della Sezione
La Sezione non ha ritenuto possibile adottare il parere allo stato degli atti. Non è stata quindi assunta alcuna decisione sull’ammissibilità del ricorso, sulla natura definitiva o endoprocedimentale della nota, né sulla fondatezza dei motivi di merito.
È stato richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di acquisire dal Comune chiarimenti specifici:
- sulla natura della nota impugnata e sulla sua eventuale immediata lesività;
- sull’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti nelle more;
- sull’aumento di volumetria e superficie derivante dalla chiusura del magazzino su tutti e quattro i lati;
- sulla conformità dell’intervento al vigente strumento urbanistico.
Contraddittorio e termini
La relazione integrativa dovrà essere trasmessa alla società ricorrente, che dovrà poter formulare controdeduzioni entro un congruo termine. L’intera documentazione, comprensiva delle osservazioni conclusive del Ministero, dovrà pervenire alla Sezione entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio.
La Sezione ha sottolineato che il termine deve essere rispettato anche in considerazione della tutela della ragionevole durata del procedimento. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, il Collegio ha ricordato che le garanzie della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo, si applicano anche al ricorso straordinario.
Conclusioni
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha sospeso l’adozione della decisione, fatta salva ogni valutazione in rito e nel merito, e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza, da fissare dopo l’espletamento degli adempimenti istruttori richiesti.
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