Cassazione Civile, Ordinanza n. 09871/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 relativa a un'area occupata per la realizzazione di un poliambulatorio sanitario. I privati, in riassunzione dopo una declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo, avevano chiesto la corretta determinazione dell'indennizzo offerto dall'azienda sanitaria, sostenendo che dovesse comprendere il valore venale dell'intero compendio immobiliare, cioè suolo e opere realizzate. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la tardività del ricorso originario e della riassunzione, invocando il dimezzamento dei termini del rito abbreviato amministrativo e la decadenza di trenta giorni prevista per l'opposizione alla stima; con il secondo ha censurato la liquidazione dell'indennizzo parametrata anche al valore delle opere costruite, sostenendo che l'art. 42-bis consenta di considerare solo il valore dei suoli occupati e che, comunque, il giudicato amministrativo e l'art. 936 c.c. impedissero di includere il valore dell'opera pubblica o di omettere lo scomputo di quanto dovuto per materiali e manodopera.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la tempestività della riassunzione e, pur riconoscendo in astratto che l'opposizione alla quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis è soggetta al termine breve di trenta giorni, ha rilevato che tale termine era comunque stato rispettato nel caso concreto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini dell'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore venale del bene va determinato alla data del provvedimento acquisitivo ma non può includere anche il valore dell'opera pubblica realizzata dalla pubblica amministrazione sul fondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame della quantificazione dell'indennizzo alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale deve essere commisurato al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, riferito al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, senza includere il valore dell'opera pubblica realizzata dall'amministrazione.
La norma è richiamata come disciplina civilistica alternativa in caso di opere costruite sul fondo altrui, ma non può essere sovrapposta al criterio di quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis; il valore dell'opera pubblica non va computato nell'indennizzo di acquisizione sanante.
art. 119 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Il dimezzamento dei termini del rito abbreviato riguarda i soli giudizi impugnatori relativi ai provvedimenti di occupazione ed espropriazione, non le controversie aventi ad oggetto soltanto pretese risarcitorie o indennitarie.
art. 11 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
In caso di declinatoria di giurisdizione, la riassunzione deve avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione.
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
L'opposizione alla determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis è soggetta al termine breve di trenta giorni, in applicazione estensiva della disciplina dell'opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, richiamato in via estensiva per l'indennizzo ex art. 42-bis, ha natura perentoria.
art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
La traslatio iudicii salva gli effetti sostanziali e processuali della domanda se la riassunzione dinanzi al giudice indicato avviene nel termine perentorio di tre mesi.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Nella determinazione dell'indennità espropriativa non si considerano gli effetti connessi alla realizzazione dell'opera prevista; tale criterio è richiamato per escludere che il valore dell'opera pubblica incrementi l'indennizzo ex art. 42-bis.
comma 1, lett. g), ult. periodo
Le controversie sulla sola quantificazione dell'indennizzo conseguente ad atti di natura espropriativa o ablativa restano devolute al giudice ordinario.
art. 53 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La controversia sulla determinazione dell'indennizzo, quando non si contesta la legittimità dell'atto ma solo il quantum, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto esclusivamente la quantificazione dell'indennizzo conseguente a un provvedimento di acquisizione sanante, il rito accelerato con dimezzamento dei termini previsto per le controversie espropriative impugnatorie non si applica automaticamente alle sole domande indennitarie o risarcitorie.
- L'opposizione alla quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è soggetta, per analogia con l'opposizione alla stima espropriativa, al termine breve di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e non al solo termine ordinario decennale.
- Il valore venale del bene da indennizzare ex art. 42-bis va riferito al momento dell'adozione del provvedimento acquisitivo e non può essere aumentato dal valore dell'opera pubblica realizzata dalla pubblica amministrazione sul fondo.
- L'indennizzo ex art. 42-bis non deve trasformarsi in un indebito arricchimento del proprietario né in una duplicazione di costo per l'amministrazione, sicché il valore delle opere pubbliche non va computato nel quantum dovuto al privato.
- In mancanza di un giudicato specifico sul criterio di stima dell'indennizzo, il giudicato amministrativo relativo alla decadenza dal potere di rimozione delle opere non preclude la diversa questione della quantificazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante.
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