Cassazione Civile, Ordinanza n. 27040/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una delibera Consob con cui a un soggetto, indicato come responsabile della funzione compliance di una banca nel periodo 1.7.2009-1.9.2015, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 65.000 per plurime violazioni della disciplina sui servizi di investimento e sull’operatività bancaria: omessa adozione di procedure adeguate e tenuta di comportamenti non conformi a correttezza, diligenza e trasparenza in tema di valutazione di adeguatezza delle operazioni; irregolarità nei trasferimenti tra privati di azioni proprie e nei finanziamenti ai clienti per l’acquisto di azioni di propria emissione; carenze nella gestione degli ordini dei clienti; inadeguate procedure di pricing delle azioni di propria emissione. La delibera è stata impugnata davanti al giudice di merito, che ha respinto le censure. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma la sentenza di legittimità non esamina le singole doglianze perché, nelle more, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato da Consob.
La decisione
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e dell’accettazione della rinuncia da parte di Consob; rileva che ricorrono i requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e dichiara l’estinzione del giudizio. Non provvede sulle spese, in ragione dell’avvenuta accettazione della rinuncia. Aggiunge che non opera il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non anche all’estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, lett. a), TUF
Richiamato come base normativa delle contestazioni sanzionatorie relative a correttezza, diligenza e trasparenza nei comportamenti dell’intermediario/banca.
art. 21, comma 1, lett. d), TUF
Richiamato come base normativa delle contestazioni relative all’obbligo di dotarsi di procedure adeguate.
art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007
Richiamato come parametro per valutare l’adeguatezza delle procedure organizzative interne.
artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007
Richiamati per le contestazioni in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni.
art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007
Richiamato per le contestazioni sulla gestione degli ordini dei clienti.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, è ritenuta conforme ai requisiti di legge e idonea a determinare l’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, perché la norma ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia regolarmente accettata dalla parte intimata, determina l’estinzione del giudizio, con conseguente superfluità dell’esame dei motivi di impugnazione.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata non comporta, di regola, statuizione sulle spese quando la controparte abbia aderito alla rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione rigettata, inammissibile o improcedibile non si applica in via estensiva ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure e non valuta le singole doglianze del ricorso.
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